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Giurisprudenza

Agevolazioni Ue, ok ma nel rispetto della procedura

La Corte di Giustizia, si è pronunciata su una questione pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato francese

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Secondo il supremo organo dell'Unione, gli Stati membri non possono dare esecuzione alle agevolazioni prima che sia stata effettuata la notifica all'esecutivo europeo cui spetta verificare se la misura sia o meno compatibile con il mercato comune. La Corte di Giustizia, pronunciandosi su una questione pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato francese, ha affrontato la questione relativa al rimborso di sovvenzioni pubbliche considerate aiuto di Stato e fruite prima che la Commissione si fosse pronunciata sulla loro compatibilità con il mercato Comune.

L'origine della controversia
La complessa e articolata questione, su cui si sono espressi i giudici comunitari e nazionali e la Commissione, trae origine da una controversia tra il (Celf) e il ministero della Cultura francese contro la (Side) concernente sovvenzioni fruite dal Celf per la diffusione all’estero di libri, opuscoli ed altri mezzi di informazione. Side aveva adito nel 1992 la Commissione europea perché verificasse se per quella sovvenzione fosse stata effettuata la notifica prevista dal vigente articolo 88, terzo periodo, del Trattato (articolo 93 ai tempi dell’avvio del procedimento) ritenendo trattarsi di un aiuto di Stato.

La nozione di aiuto di Stato
Si ricorda che, in linea generale, i criteri per stabilire se una data misura sia aiuto di Stato sono stati enunciati nella Comunicazione n. 98/C 384/03 pubblicata nella Guce del 10 dicembre 1998. In breve, una misura è aiuto di Stato se conferisce un vantaggio finanziario al beneficiario (anche sotto forma di sgravio fiscale); questo vantaggio deve essere concesso dallo Stato o, comunque, è di natura pubblica; l’agevolazione deve incidere sull’equilibrio della concorrenza e degli scambi. La misura, infine, deve avere il carattere della selettività favorendo determinati soggetti o settori anzichè la generalità.

La posizione della Commissione Ue
La Commissione europea ha da un lato ravvisato l’esistenza di un aiuto di Stato, dall’altro ha constatato che il governo francese non aveva proceduto alla notifica preventiva. In ogni caso, la stessa Commissione con la decisione del 18 maggio 1993 aveva stabilito che nella specie si trattava di aiuto al settore della cultura di cui all’articolo 87, comma 3, lett. d), del Trattato ritenuto compatibile con il mercato comune. Il Tribunale di primo grado (sentenza 18-9-1995, T-49/93) annullava la decisione della Commissione nella parte in cui riteneva compatibile con il mercato comune la sovvenzione concessa individualmente al Celf, invitando perciò l’istituzione comunitaria ad approfondire la questione. Con la decisione del 10 giugno 1998, n. 1999/133/Ce la Commissione constatava l’illegittimità dell’aiuto perché non le era stato notificato ma, ancora una volta, dichiarava gli aiuti in esame compatibili con il mercato comune, essendo giustificati con la deroga di cui all’articolo 87, comma 3, lett. d), del Trattato. Anche questa decisione veniva impugnata innanzi al tribunale di primo grado che con la sentenza 28 febbraio 2002, (T-155/98) ha ritenuto esservi stato da parte della Commissione un travisamento del concetto di "mercato rilevante" e ha perciò annullato la decisione n. 1999/133/CE. La Commissione, con decisione del 20 aprile 2004, 2005/262/Ce, ha ritenuto la sovvenzione concessa al Celf compatibile con il mercato comune.

Il rinvio al giudice nazionale francese
Il giudice nazionale francese, nella fattispecie si trattava del giudice amministrativo, veniva investito della medesima questione (chiamato in causa da Side) per vedere condannare il Celf alla restituzione degli aiuti illegittimamente fruiti. Esperiti i primi due gradi di giudizio la questione era pendente innanzi al Consiglio di Stato che ha posto alla Corte di Giustizia le seguenti questioni pregiudiziali: se l’omissione della previa notifica di un’agevolazione faccia sorgere l’obbligo di restituzione della sovvenzione ancorchè sia stata ritenuta compatibile con l’ordinamento europeo dalla Commissione; nel caso in cui sia confermato l’obbligo di restituzione, se, nello stabilire gli importi da restituire a titolo di interessi, si debba tenere conto dei periodi di tempo durante i quali l’aiuto è stato ritenuto compatibile con decisione della Commissione.

La posizione della Corte Ue
La Corte di Giustizia, nell’inquadrare la descritta questione nell’ambito del diritto comunitario, ha adoperato dei criteri piuttosto restrittivi, stabilendo che l’omissione della notifica ex articolo 88, terzo periodo, del Trattato è un’illegittimità che consiste nel sottrarre al controllo preventivo della Commissione i regimi di aiuto. La contraria interpretazione, a parere della Corte, sortirebbe l’effetto di consentire agli Stati membri di eludere l’obbligo di previa notifica. Inoltre, la decisione della Commissione di dichiarare compatibile l’aiuto con il mercato comune non potrebbe mai sanare l’irregolarità di atti dei Governi nazionali emanati in violazione del diritto comunitario. L’articolo 88, terzo periodo, nell’ultima parte dispone che lo Stato membro non può dare esecuzione alle agevolazioni prima che il procedimento innanzi alla Commissione sia terminato con la decisione finale. Pertanto, emerge la finalità cautelare della procedura di cui all’articolo 88, periodo terzo rispetto alla prevenzione di effetti distorsivi nel mercato. Ad avvalorare tale interpretazione, nessun legittimo affidamento può essere riposto da parte dei beneficiari delle agevolazioni (e valere come scusante) nell’eventuale giudizio positivo da parte della Commissione europea.

La competenza del giudice nazionale
Pertanto, in circostanze come quelle del caso descritto, la Corte ritiene che sia compito del giudice nazionale decidere sulla validità degli atti esecutivi nonché sul recupero degli aiuti finanziari concessi. Oltre alle domande di risarcimento del danno promosse da coloro che non hanno ricevuto finanziamenti e fondate sulla situazione concorrenziale di svantaggio in cui i predetti si sono venuti a trovare.

I precedenti in materia
Si ricorda in proposito che la stessa Corte di Giustizia con una recente decisione (sentenza 22 novembre 2007, C-260/5) ha precisato che le domande giudiziali per lesioni concorrenziali in ambito europeo sono ammissibili se vi è concorrenza diretta, ovvero se c’è danno economico comprovato. Questo è il punto di diritto esposto dalla Corte di Giustizia sulla questione esaminata. Si nota come la Corte abbia puntato l’indice sul rigoroso rispetto degli obblighi di comunicazione alla Commissione che ha, pertanto, la possibilità di verificare la compatibilità con l’ordinamento comunitario prima che la misura agevolativa abbia effetto. Ciò consente, nell’interpretazione della Corte, di evitare effetti distorsivi, anche se temporanei e soltanto eventuali, alla concorrenza. Sulla seconda questione pregiudiziale, ritenuto che vi fosse un obbligo di restituzione delle sovvenzioni erogate prima della notifica alla Commissione e che fossero dovuti interessi compensativi per il periodo di tempo in cui la misura agevolativa ha avuto esecuzione in modo illegittimo, la Corte ha fornito alcune precisazioni sul periodo di tempo nel corso del quale era ravvisabile questa situazione. Poiché anche una decisione positiva della Commissione potrebbe essere annullata in giudizio dai giudici comunitari, secondo la Corte l’assenza di un legittimo affidamento da parte del beneficiario dura fino al decorso del termine per proporre ricorso dinanzi ai giudici. Se poi era anche stato proposto ricorso per l’annullamento, questo periodo (a cui va rapportato il pagamento degli interessi) comprende la definitiva pronuncia del giudice comunitario.
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