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Giurisprudenza

Su aiuti di stato no all’esenzione
se l’operazione lede la concorrenza

A questa conclusione sono pervenuti i giudici comunitari chiamati a dirimere una controversia incentrata sull’interpretazione di un articolo del Trattato sul funzionamento della Ue

esenzione fiscale
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 107, paragrafo 1 Tfue, relativo al divieto degli aiuti di Stato cosiddetti selettivi. La questione riguarda la disciplina di uno Stato membro che prevede l’esenzione dall’imposta di un lotto di terreno di sua proprietà, ceduto a un’impresa privata con capitale interamente pubblico, che produce beni e servizi suscettibili di scambi tra gli Stati membri. Il problema che si pone è quello di stabilire, se tale esenzione fiscale possa essere considerata un aiuto di Stato vietato dall’articolo 107, paragrafo 1 Tfue.
 
I protagonisti della controversia
La controversia contrappone da una parte il ministero spagnolo della Difesa e una società spagnola e dall’altra un Comune spagnolo, in merito all’esenzione dall’imposta di un bene immobile relativamente a un terreno messo a disposizione di tale società.
La società oggetto del procedimento, è una società il cui capitale è interamente detenuto dallo Stato spagnolo, e si occupa della costruzione e della manutenzione di navi da guerra per conto di quest’ultimo e di altri Stati, nonché della fabbricazione e manutenzione di vari prodotti per il settore privato, principalmente in ambito navale ed energetico. Per lo svolgimento di tale attività, l’impresa adopera un cantiere navale situato nel territorio di un Comune spagnolo di proprietà dello Stato spagnolo. Con un accordo concluso il 6 settembre 2001, lo Stato spagnolo metteva tale lotto di terreno a disposizione della società con la cessione del diritto d’uso a fronte di un prezzo simbolico. Lo Stato spagnolo, quale proprietario di detto lotto, rimaneva il soggetto passivo dell’imposta e in virtù dell’accordo del 2001 ripercuoteva l’importo di tale imposta sulla società che ne doveva sostenere l’onere.
L’imposta sui beni immobili relativa al lotto di terreno in questione, veniva versata al Comune spagnolo per gli esercizi anteriori all’anno 2008, mentre dall’esercizio 2008 in poi, lo Stato spagnolo e l’impresa chiedevano l’esenzione da tale imposta ai sensi dell’art. 62, paragrafo1, lettera a) della legge 2/2004 regio decreto legislativo spagnolo. Tale richiesta veniva respinta e, successivamente, veniva presentato ricorso davanti al giudice amministrativo competente.

Il ricorso al giudice amministrativo
Il giudice amministrativo rigettava la domanda fondando il diniego sulla circostanza che il beneficio dell’esenzione fiscale, a favore della società spagnola, potesse configurare un aiuto di Stato contrario all’articolo 107, paragrafo 1, Tfue, in quanto, concessa  mediante risorse pubbliche a una impresa appartenente allo Stato e, quindi, idonea a falsare la concorrenza, nonché idonea ad apportare un beneficio per la società a discapito di altre imprese private operanti nello stesso settore.
Tale decisione veniva, successivamente, annullata con una sentenza del Tribunale superiore di giustizia della Galizia, il quale disponeva che l’esenzione fiscale richiesta doveva essere ammessa e di fatto trasmetteva la causa al giudice del rinvio.
Il giudice del rinvio, in virtù di quanto sopra espresso, decideva di sospendere il procedimento e di sollevare la questione dinanzi alla Corte di Giustizia europea.
 
La questione pregiudiziale
La questione pregiudiziale trattata dalle Corte riguarda essenzialmente il seguente aspetto.
In particolare mira a chiarire “se l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE debba essere interpretato nel senso che costituisce aiuto di Stato, vietato ai sensi di tale disposizione, l’esenzione dall’imposta sui beni immobili di un lotto di terreno appartenente allo Stato e messo a disposizione di una impresa di cui quest’ultimo detiene la totalità del capitale e che produce, a partire da tale lotto, beni e servizi che possono essere oggetto di scambi tra gli Stati membri in mercati aperti alla concorrenza”.
 
L’interpretazione degli eurogiudici
In merito alla questione pregiudiziale, secondo costante giurisprudenza della Corte, la qualificazione di “aiuto”, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, Tfue, richiede che sussistano tutti i presupposti menzionati in tale disposizione. In primo luogo, deve trattarsi di un intervento dello Stato o effettuato mediante risorse statali. Inoltre, tale intervento deve essere idoneo ad incidere sugli scambi tra gli Stati membri, deve concedere un vantaggio selettivo al suo beneficiario e, infine, deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza.
Occorre esaminare, in primis, la terza di tali condizioni, secondo cui la misura in questione deve intendersi come la concessione di un vantaggio per il suo beneficiario. A tale proposito, occorre ricordare che, secondo giurisprudenza parimenti costante della Corte, sono considerati aiuti di Stato gli interventi che, sotto qualsiasi forma, sono atti a favorire direttamente o indirettamente determinate imprese, o che devono essere considerati come un vantaggio economico che l’impresa beneficiaria non avrebbe ottenuto in condizioni normali di mercato.
In tal modo, l’impresa riceve un trattamento fiscale vantaggioso, che pur non implicando un trasferimento di risorse statali, colloca i beneficiari in una situazione finanziaria più favorevole rispetto agli altri contribuenti. Per contro, i vantaggi fiscali risultanti da una misura generale, applicabile senza distinzione a tutti gli operatori economici, non costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107 Tfue .
I giudici europei precisano che, nel caso di specie, la società è tenuta, ai sensi dell’accordo del 2001, a rimborsare allo Stato spagnolo l’imposta sugli immobili, per il lotto di cui ha la
disponibilità e sul quale è ubicato il suo cantiere navale.  Tale obbligo discende anche dal dettato dell’articolo 61, paragrafo 1, della legge del 2004, che assoggetta all’imposta ogni impresa che operi su un terreno privato o pubblico e che soddisfi almeno una delle condizioni elencate da tale disposizione, cioè sia titolare di un diritto reale, di proprietà o di una concessione amministrativa sui beni immobili.
L’articolo 63, paragrafo 2, di detta legge prevede che, nei casi atipici, come quello di cui al procedimento principale, nei quali l’utilizzo di un terreno non è accompagnato da almeno uno dei diritti che costituiscono il fatto generatore dell’imposta sui beni immobili, esiste un obbligo giuridico per lo Stato spagnolo di trasferire tale imposta sull’utilizzatore del terreno che, pur non essendo il soggetto passivo, effettivamente ne sostiene l’onere.

Il caso specifico
Nella fattispecie, il governo spagnolo ha sostenuto che, l’esenzione dei beni immobili dello Stato destinati alla difesa nazionale ai sensi dell’art. 62, paragrafo 1, lettera a), dovrebbe essere considerata come una compensazione dovuta alla società in oggetto per le prestazioni da essa effettuate per adempiere ad obblighi di servizio pubblico e quindi non comporterebbe vantaggi per tale impresa. In merito, la Corte ha ritenuto che dagli atti processuali non risulterebbe provata l’esistenza di un legame tra tale esenzione e i servizi di interesse pubblico resi dalla società.
A giudizio della Corte, considerate tali circostanze e il dettato normativo delle disposizioni richiamate sopra, la società oggetto del procedimento è tenuta a versare l’imposta sui beni immobili, mentre l’esenzione dall’imposta di cui beneficia comporterebbe un vantaggio fiscale ed economico a favore della stessa.
Nel caso di specie, inoltre la Corte ritiene che sia soddisfatta anche la condizione, prevista dall’articolo 107 Tfue, relativa all’intervento dello Stato per mezzo delle proprie risorse.
La Corte, sottolinea, che l’esenzione fiscale richiesta è stata instaurata dallo Stato spagnolo ed essa costituisce pertanto un intervento di quest’ultimo rientrante nella nozione di aiuti ai sensi dell’art. 107 Tfue. Inoltre, è evidente che in questo caso il vantaggio fiscale, riconosciuto alla beneficiaria, comporterebbe come contropartita un onere supplementare per lo Stato.
Infine, i togati europei sostengono che, nel caso di specie, l’esenzione fiscale richiesta è idonea a pregiudicare gli scambi tra gli Stati membri ed a falsare la concorrenza. In particolare, tale pregiudizio può verificarsi quando l’aiuto concesso da uno Stato membro rafforza la posizione di un’impresa rispetto ad altre imprese concorrenti nell’ambito degli scambi intracomunitari.
 
La decisione finale della Corte
I giudici, in merito alla questione sollevata, concludono, che nel caso in cui lo Stato sia proprietario di un lotto di terreno e lo metta a disposizione di una impresa di cui detiene la totalità del capitale, l’articolo 107, paragrafo 1, Tfue deve essere interpretato nel senso che costituisce aiuto di Stato vietato ai sensi di tale disposizione l’esecuzione fiscale dell’imposta sugli immobili. Nel caso di specie, l’esenzione fiscale rappresenterebbe un vantaggio fiscale idoneo a pregiudicare la concorrenza e gli scambi tra gli Stati membri.
Spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare se, alla luce dell’insieme degli elementi emersi dalla controversia di cui è investito, valutati tutti gli elementi interpretativi forniti dalla Corte, se tale esenzione fiscale debba essere qualificata come aiuto di Stato ai sensi della medesima disposizione.
                    
Data della sentenza
9 ottobre 2014
Numero della causa
Causa C-522/13
Nome delle parti
  • Ministerio de Defensa,
Navantia SA
contro
  • Concello de Ferrol
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