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Giurisprudenza

Aiuti di Stato, quando è illegittimo il recupero imposto in sede Ue

La Corte con la sentenza del 10 marzo ha annullato una decisione del 2005 della Commissione europea

la sede della corte di giustizia a bruxelles

Il tribunale di I grado della Comunità europea con la sentenza pronunciata il 10 marzo ha annullato la decisione della Commissione europea n. 2005/374/CE del 20 ottobre 2004 con cui l'esecutivo Ue ha dichiarato incompatibili con il mercato comune gli aiuti concessi dalla Repubblica di Germania a favore dei cantieri navali Kvaerner Gmbh (società a responsabilità limitata) imponendo allo stesso tempo il recupero. La questione ha origine dagli aiuti disposti a favore dei cantieri navali dei Paesi comunitari, disposti con la direttiva n. 90/684/CE, modificata con la direttiva n. 92/68/CE, che prevedeva sovvenzioni pubbliche a favore dei cantieri navali "in ristrutturazione", in situazione di difficoltà finanziaria. Tali aiuti venivano definiti "aiuti al funzionamento", essendo destinati a implementare la capacità economica dei cantieri navali comunitari soggetti a concorrenza con quelli dei Paesi asiatici. L'importo complessivo dell'aiuto veniva parametrato al valore dei contratti in corso di esecuzione ed altri criteri quali il fatturato del periodo di concessione dell'aiuto, la riduzione della capacità produttiva dei cantieri, stabilendosi altresì l'incompatibilità dell'aiuto con altre forme di incentivo pubblico.

La clausola speciale
Per quanto riguarda la Germania, dato che i cantieri in difficoltà erano situati nella ex Repubblica Democratica tedesca, l'articolo 10-bis della direttiva n. 92/68/CE citata introduceva una clausola speciale che limitava gli aiuti a favore dei cantieri situati nella ex DDR soltanto a copertura delle perdite pregresse e non anche all'attività di implementazione dell'attività di costruzione (che riguarda gli aiuti c.d. al funzionamento).
Tuttavia, la Germania avendo deciso di estendere il regime comunitario di aiuti a favore di tutti i cantieri tedeschi, notificava nel 1992 alla Commissione ai sensi (articolo 88, comma 3, del Trattato) un piano di sovvenzioni per la ristrutturazione comprendente aiuti al funzionamento a favore della Kvaerner Gmbh situati appunto nella ex DDR. Tali aiuti venivano successivamente autorizzati dalla Commissione con due decisioni del 1993 e del 1994.
La Commissione, con la decisione impugnata ha dichiarato che una parte degli aiuti ricevuti da Kvaerner Gmbh è incompatibile con il mercato comune perché il cantiere avrebbe superato il limite alla capacità produttiva imposto dalla direttiva n. 90/684/CE e avrebbe imputato non correttamente al proprio bilancio l'aiuto ricevuto.

La decisione del Tribunale di 1 grado
La sentenza in commento ha annullato la decisione della Commissione europea accogliendo i motivi di ricorso della ricorrente Kvaerner Gmbh. In primo luogo, la decisione di recupero dell'aiuto concesso dalla Germania ai cantieri situati nella ex Ddr viola il legittimo affidamento dei destinatari dell'aiuto sulla precedente approvazione del piano di aiuti tedesco da parte della stessa Commissione. Pertanto, ferma restando la validità della distinzione tra aiuti al funzionamento e aiuti di altra natura tale distinzione non poteva essere invocata nel caso concreto esistendo una precedente approvazione, conforme al diritto comunitario.
Inoltre, accogliendo un'eccezione della parte ricorrente, la Corte Ue ha valutato come la Commissione europea, pur condividendo nelle proprie decisioni l'estensione del regime di aiuti in esame a tutte le imprese navali tedesche, non avesse fatto presente alcuna clausola che disponesse in modo in equivoco la destinazione degli aiuti c.d. al funzionamento a finalità specifiche, come la copertura delle perdite connesse ai contratti stipulati nel periodo di concessione degli aiuti. In mancanza di tali precisazioni non vi erano limiti alla facoltà del cantiere di utilizzare il finanziamento ricevuto nella maniera ritenuta più conveniente poichè "detto aiuto fa parte dell'importo complessivo dell'aiuto autorizzato durante la ristrutturazione".
 

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