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Giurisprudenza

Su aiuti Ue, ok a controllo esteso.
Non può sottrarsi chi se ne avvale

Il caso, oggetto di analisi della Corte Ue, coinvolge una azienda francese che ha ricevuto sussidi comunitari dal Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia

aiuti e controlli
Al centro della controversia, oggetto di intervento dei giudici comunitari, è un’organizzazione agricola francese, produttrice di frutta e verdura, che ha ricevuto aiuti comunitari dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, per l’attuazione di un programma operativo.
Successivamente, veniva avviato un controllo da parte delle competenti autorità nazionali, le quali accertavano che talune attività dell’organizzazione non potevano essere ammesse all’aiuto comunitario, a causa del loro carattere puramente individuale, nonché per la difformità delle modalità di alimentazione dei fondi operativi, da parte dei membri di tale ente, rispetto alle previsioni dell’art. 15, Regolamento n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli.
Pertanto, le autorità nazionali chiedevano all’ente di rimborsare le somme percepite a titolo di aiuto, emettendo, successivamente, un titolo esecutivo corrispondente alle somme da recuperare.
 
Le sentenze delle Corti di merito francesi
Il Tribunale amministrativo di Marsiglia, in prima istanza, annullava la richiesta delle autorità francesi. Successivamente, la Corte amministrativa di appello della stessa città ribaltava la decisione di primo grado, rigettando la richiesta dell’organizzazione agricola.
 
La posizione dell’operatore nazionale
L’operatore agricolo proponeva, allora, ricorso al Consiglio di Stato francese, ritenendo illegittimo che l’amministrazione potesse avviare un controllo, conforme alle disposizioni di cui all’art. 2 Regolamento n. 4045/89, nel corso del periodo compreso tra il 1° luglio 1999 e il 30 giugno 2000 e proseguirlo tra il 1° luglio 2000 e il 30 giugno 2001, in base al rilievo che il suo comportamento avesse reso impossibile un controllo effettivo nel corso del primo periodo.
 
Le questioni pregiudiziali
Il Consiglio di Stato francese – sospeso il procedimento principale - sottoponeva le seguenti questioni pregiudiziali agli eurogiudici: 1) se il periodo di controllo compreso tra il 1° luglio di un anno e il 30 giugno dell’anno seguente, ai sensi del Regolamento n. 4045/89, debba essere inteso come quello nel corso del quale l’amministrazione competente deve concludere tutte le operazioni di controllo, oppure basta che compia solo alcuni atti procedurali; 2) se l’amministrazione, nel caso in cui il prolungarsi dell’attività sia imputabile a carenze organizzative dei produttori, possa proseguire le proprie operazioni di controllo durante il periodo seguente, senza commettere un’irregolarità tale da inficiare il procedimento; 3) se l’amministrazione possa esigere la restituzione degli aiuti percepiti e, in particolare, se tale misura costituisca una sanzione, ex art. 6 del Regolamento considerato.
 
La decisione
La Corte di giustizia premette che il Regolamento citato non prevede esplicitamente la possibilità di proseguire le operazioni di controllo, oltre il periodo tra il 1° luglio di un anno e il 30 giugno dell’anno seguente, a prescindere dalla carenza o meno di cooperazione da parte del soggetto controllato.
Tuttavia, l’obiettivo del Regolamento è diretto a rafforzare l’efficacia dei controlli posti a carico degli Stati membri, per prevenire ed eliminare le irregolarità che possono insorgere nell’ambito del Fondo europeo.
Pertanto, il rispetto di tale obiettivo implica che l’attività di controllo possa essere proseguita anche oltre il periodo definito, soprattutto qualora sia lo stesso operatore controllato a rendere impossibile il rispetto dei termini.
La circostanza che un operatore possa opporsi a controlli diversi e più estesi – ragiona la Corte - impedirebbe il recupero di aiuti irregolarmente percepiti o utilizzati, ponendo a rischio la tutela degli interessi finanziari dell’Unione.
Né varrebbe, per l’operatore, opporre il principio del rispetto della certezza del diritto: in sostanza, chi aderisce ad un regime di sostegno accetta anche l’attuazione di controlli diretti a verificare la regolarità dell’utilizzo delle risorse comunitarie.
 
Le conclusioni della Corte
La Corte decide le prime due questioni pregiudiziali nel merito - mentre la terza rimane assorbita – in questi termini: l’art. 2, par. 4, primo comma, del Regolamento n. 4045/89 deve essere interpretato nel senso che l’amministrazione può, ove necessario, proseguire le sue operazioni di controllo, già annunciate nel corso del periodo intercorrente tra il 1° luglio di un anno ed il 30 giugno dell’anno seguente, oltre tale periodo, senza, per questo solo motivo, viziare la procedura di un’irregolarità che l’operatore controllato possa poi opporre alla decisione adottata sulla base delle risultanze di tale controllo.
 
 
Fonte: sentenza Corte di giustizia Ue, 13 giugno 2013, causa C-3/2012
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