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Giurisprudenza

Al giudice tributario le liti tra sostituto d'imposta e lavoratore

Per le Sezioni unite, spetta sempre alle Ct decidere sulle controversie tra datore di lavoro e sostituito riguardo la spettanza e la misura delle ritenute fiscali sul trattamento retributivo

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Anche la controversia tra sostituto d'imposta e sostituito(1), avente a oggetto la pretesa del primo di rivalersi delle somme versate a titolo di ritenuta d'acconto, non detratta dagli importi erogati al secondo, rientra nella giurisdizione delle Commissioni tributarie, e non resta, in particolare, condizionata dal carattere "impugnatorio" della stessa; infatti, la natura del rapporto, complessivamente dedotto in giudizio, non viene a mutare, per effetto dell'inversione delle parti in sede giurisdizionale.
Tale assunto è stato statuito dalle Sezioni unite della Cassazione, accogliendo l'orientamento giurisprudenziale prevalente in seno alla stessa Cassazione.

Con la sentenza 23019 del 29 novembre 2005, le Sezioni unite civili della Corte di cassazione hanno, pertanto, composto il contrasto giurisprudenziale manifestatosi, affermando che spetta sempre alle Commissioni tributarie la competenza a decidere le controversie insorte tra datore di lavoro (sostituto d'imposta) e lavoratore riguardo la spettanza e misura delle ritenute fiscali sul trattamento retributivo.
Le Sezioni unite hanno precisato che le controversie insorte dal rapporto di sostituzione tributaria tra sostituto d'imposta e sostituito devono essere radicate avanti a un giudice tributario e non, come in precedenza affermato dalla stessa Cassazione con sentenza n. 3343/2004, avanti al giudice ordinario. E' stato, infatti, ribadito, come già espresso in passato (Cassazione n. 6693/2003), che la giurisprudenza delle Commissioni tributarie deve considerarsi comprensiva di ogni questione inerente l'esistenza e la consistenza dell'obbligazione tributaria.

In definitiva, alla luce dell'intervento in esame non è privo di pregio affermare i seguenti capisaldi in tema di controversie tra sostituto e sostituito:

  • la controversia tra sostituito e sostituto d'imposta relativa alla legittimità delle ritenute d'acconto operate dal secondo è devoluta alla giurisdizione esclusiva delle Commissioni tributarie, atteso che l'indagine su detta legittimità non integra una mera questione pregiudiziale, suscettibile di essere delibata incidentalmente, ma comporta una causa di natura tributaria, avente carattere pregiudiziale, la quale deve essere definita con effetti di giudicato sostanziale dal giudice cui spetta la relativa cognizione "ratione materiae", in litisconsorzio necessario(2) con l'Amministrazione finanziaria. Infatti, la lite tributaria, anche con riferimento al solo quantum della ritenuta d'acconto operata su somme dovute al dipendente, è integrata dalla semplice controversia circa la legittimità della trattenuta fiscale, indipendentemente dal fatto che la controversia sia insorta a seguito d'iniziativa dell'Amministrazione o meno (Cassazione sezioni unite, sentenza n. 9074/2003)
  • in tema di contenzioso tributario e nella disciplina risultante sia dall'articolo 1 del Dpr 26 ottobre 1972, n. 636, che dall'articolo 2 del Dlgs 31dicembre 1992, n. 546, la tutela giurisdizionale dei contribuenti è affidata in esclusiva alla giurisdizione delle Commissioni tributarie, concepita comprensiva di ogni questione afferente all'esistenza e alla consistenza dell'obbligazione tributaria e non suscettibile di venir meno in presenza di situazioni di carenza di un provvedimento impugnabile e, quindi, di impossibilità di proporre contro tale provvedimento quel reclamo che costituisce veicolo di accesso, ineludibile, a detta giurisdizione. In tal caso, dette situazioni, quando attualmente riscontrate, incidono unicamente sull'accoglibilità della domanda (ossia sul merito), valutabile esclusivamente dal giudice avente competenza giurisdizionale sulla stessa, e non già sulla giurisdizione di detto giudice (Cassazione sezioni unite, ordinanza n. 6693 del 29/04/2003)
  • come il sostituito, nel caso di prelevamento della ritenuta, potrà promuovere, presentata la dichiarazione annuale, la procedura di rimborso, così il sostituto, in caso di versamenti di somme non detratte a titolo di ritenuta, potrà a sua volta formulare richiesta di restituzione al fisco, in particolare rappresentando le ragioni prospettate dal presunto debitore di imposta per sottrarsi alla rivalsa, impugnandone quindi il rigetto, con ricorso rivolto anche nei confronti del sostituito, effettivo debitore verso il fisco e quindi da considerarsi litisconsorte necessario.


NOTE
1. Il rapporto di sostituzione tributaria coinvolge, dal lato soggettivo, una triade di figure soggettive (Fisco, il sostituto operante le ritenute, e il contribuente sostituito-reddituario) e, dal lato oggettivo, una duplicità di rapporti giuridici, dei quali l'uno è legale e di natura pubblica, consistente nel dovere di dichiarare e di assoggettare a tassazione in via preventiva il reddito prodotto, mediante la ritenuta d'imposta propria (o cedolare secca) o di acconto (impropria) effettuabile dal sostituto obbligatoriamente, mentre l'altro è privatistico e attiene alla relazione di credito-debito che lega alla base le posizioni del sostituto e del sostituito, che può avere una molteplice varietà di fonti pattizie. Il sostituto è tenuto a versare le ritenute, necessariamente o facoltativamente; sussiste un diritto-dovere di rivalsa (cosiddetta rivalsa successiva, se attivata dopo il versamento all'erario del dovuto) nei confronti del sostituito.

2. La sentenza n. 140 del 7 settembre 2005 della Ctr di Roma, sezione 9, ha statuito che "Il sostituto d'imposta è privo di interesse ad agire innanzi alle CT poiché una volta effettuata la ritenuta ed eseguito il relativo versamento al fisco l'obbligo del sostituto d'imposta si esaurisce e resta in vita unicamente l'obbligazione fra l'erario ed il contribuente ai fini dell'accertamento del quantum effettivamente da questi dovuto; peraltro, nell'ipotesi in cui non sia stata prodotta documentazione attestante la restituzione ai dipendenti delle ritenute effettuate il titolare del diritto al rimborso per eccessività della ritenuta d'acconto corrisposta, è solo il sostituito, percettore del reddito ed obbligato principale nei confronti del fisco. Alla titolarità del diritto al rimborso va collegato l'interesse ad agire, che va ritenuto competere unicamente al contribuente; fra questi, peraltro, ed il suo sostituto, per effetto della solidarietà passiva d'imposta, non si ravvisa operante, nemmeno, alcuna forma di litisconsorzio necessario".

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