Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Giurisprudenza

Aliquote antidumping individuali
anche con documentazione “tardiva”

Il Codice comunitario non precisa il momento in cui la fattura debba essere presentata, non vietando agli importatori di produrla alle autorità dopo le operazioni di svincolo delle merci

L’articolo 1, paragrafo 3, della disciplina istitutiva del dazio antidumping definitivo sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese, di cui al regolamento di esecuzione (Ur) n. 412/2013, del 13 maggio 2013, subordina l’applicazione di aliquote daziarie specifiche (“individuali”) alla presentazione di una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti riportati nell’allegato II al predetto regolamento; in caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica la più elevata aliquota del dazio destinata a tutte le altre società produttrici.
 
Con la sentenza in rassegna (12 ottobre 2017, causa n. C-156/16), la Corte di giustizia si è pronunciata sulla corretta interpretazione della soprariportata disposizione normativa, dichiarando l’illegittimità della decisione con cui l’Autorità doganale tedesca aveva respinto la domanda di rimborso parziale del dazio antidumping in questione, presentata da una società che aveva importato in Germania le merci in parola provenienti dalla Cina. In particolare, l’Autorità doganale aveva motivato il rigetto di tale domanda di rimborso, sostenendo che la fattura accompagnata dalla corrispondente dichiarazione del fabbricante, presentata a posteriori con la domanda di rimborso, avrebbe dovuto essere presentata, ai fini della concessione dell’aliquota di dazio antidumping individuale, alla data dell’accettazione della dichiarazione in dogana.
 
Al riguardo, i giudici comunitari hanno preliminarmente affermato che dalla formulazione della previsione normativa in esame - e, in particolare, dal termine “subordinata” - discende chiaramente che la presentazione alle autorità doganali di una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti riportati nell’allegato II di tale regolamento, costituisce una condizione indispensabile all’applicazione di un’aliquota di dazio antidumping individuale.
Per contro, detta formulazione non precisa affatto il momento in cui tale fattura debba essere presentata, non vietando agli importatori interessati di presentarla alle autorità doganali anche successivamente alla dichiarazione in dogana.
 
Ciò premesso, la Corte di giustizia ha osservato che l’articolo 78 del Codice doganale comunitario, istituito dal regolamento (Cee) n.2913/92 dell’11 ottobre 1992, istituisce una procedura che consente alle autorità doganali, d’ufficio o su richiesta del dichiarante, di procedere a una revisione della dichiarazione in dogana dopo lo svincolo delle merci oggetto di tale dichiarazione, ossia successivamente alla stessa. A tal fine, dette autorità possono procedere, in forza del richiamato articolo 78, paragrafi 1 e 2, da un lato alla revisione della dichiarazione in dogana, ossia al suo riesame, e dall’altro ai controlli dei documenti e dei dati pertinenti per accertare l’esattezza delle indicazioni figuranti nella dichiarazione. Qualora tale revisione o tali controlli rivelino che le disposizioni che disciplinano il regime doganale di cui trattasi sono state applicate in base a elementi inesatti o incompleti, le autorità doganali, conformemente al richiamato articolo 78, paragrafo 3, adottano i provvedimenti necessari per regolarizzare la situazione, tenendo conto dei nuovi elementi di cui dispongono.
Dall’intero articolo 78 del Codice doganale deriva, pertanto, che è consentito presentare nuovi elementi atti a essere presi in considerazione dalle autorità doganali, e ciò successivamente alla dichiarazione in dogana, in quanto la ratio del richiamato articolo consiste nel far coincidere la procedura doganale con la situazione reale, come già evidenziato nella sentenza 10 dicembre 2015, n. C-427/14, e nulla indica che una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti elencati nell’allegato II del regolamento n.412/2013, ne sia esclusa.
 
Tale conclusione è confermata dagli obiettivi perseguiti dal citato regolamento istitutivo del dazio antidumping in esame. Infatti, ai sensi del considerando n. 229 di tale regolamento, si ritiene necessaria, al fine di ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alla grande differenza tra le aliquote del dazio, l’adozione di misure speciali volte a garantire la corretta applicazione dei dazi antidumping: tale applicazione è garantita quando i dazi antidumping vengono fissati alla luce di elementi la cui esattezza ha potuto essere verificata, se necessario facendo ricorso alla procedura di cui all’articolo 78 del Codice doganale.
 
Di conseguenza, in considerazione del fatto che il regolamento n. 412/2013 persegue l’obiettivo di ridurre i rischi di elusione mediante la corretta applicazione dei dazi antidumping, esso dev’essere inteso nel senso che autorizza gli importatori interessati a presentare una fattura commerciale valida, anche successivamente alla dichiarazione in dogana.
Dal fascicolo degli atti di causa risulta che, in sede di verifica della dichiarazione in dogana da parte delle autorità competenti, queste ultime hanno accertato che i prodotti importati provenivano da una delle società elencate nell’allegato I del regolamento n. 412/2013 e, quindi, che l’importazione di tali prodotti doveva essere assoggettata all’aliquota del dazio antidumping individuale applicabile alle importazioni provenienti da tali società. Non risulta, quindi, che sussista un rischio di elusione dovuto alla grande differenza tra le aliquote del dazio.
 
La Corte di giustizia ha, quindi, affermato il principio secondo cui l’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento n. 412/2013, dev’essere interpretato nel senso che esso autorizza a presentare, successivamente alla dichiarazione in dogana, una fattura commerciale valida, ai fini della fissazione di un dazio antidumping definitivo, quando tutti gli altri presupposti necessari all’ottenimento di un’aliquota di dazio antidumping specifica per l’impresa sono soddisfatti e il rispetto della corretta applicazione dei dazi antidumping è garantito, circostanze la cui verifica spetta al giudice del rinvio.
 
 
a cura di Giurisprudenza delle imposte edita da ASSONIME
URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/giurisprudenza/articolo/aliquote-antidumping-individuali-anche-documentazione-tardiva