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Giurisprudenza

Amministrazione di sostegno:
indennità tassabile per l’avvocato

La gratuità dell’istituto è prevista per i casi in cui l’incarico venga assegnato a un familiare; se a espletarlo è un legale, rappresenta esercizio di attività professionale

La Commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza n. 2388 del 23 maggio 2018, ha accolto l’appello dell’ufficio dell’Agenzia delle entrate, affermando che l’indennità percepita quale amministratore di sostegno da un avvocato, anche se forfetaria e determinata in via equitativa, ha natura retributiva e costituisce reddito di lavoro autonomo ex articolo 53, Dpr 917/1986, da assoggettare a tassazione.
 
La vicenda processuale
La controversia riguarda l’impugnazione, da parte di un avvocato, di un avviso di accertamento con il quale venivano recuperate a tassazione le somme da lui percepite quale amministratore di sostegno, considerate dal ricorrente non aventi natura retributiva e non inquadrabili quale reddito di lavoro autonomo.
In particolare, il ricorrente ha asserito che l’indennità di amministrazione di sostegno, conseguente ad attività svolta su incarico del Tribunale, non debba essere considerata un compenso laddove la liquidazione della somma venga quantificata e autorizzata dal competente giudice tutelare sulla base del disposto dell’articolo 379 cc, come richiamato dall’articolo 411 cc, in base al quale l’oggetto di tale liquidazione consista in una “equa indennità”.
 
A sostegno della natura non reddituale, il contribuente ha richiamato l’ordinanza n. 1073/1988 della Corte costituzionale, la quale avrebbe chiarito che “l’equa indennità non ha natura retributiva, ma serve a compensare gli oneri e le spese non documentali da cui è gravato il tutore a cagione dell’attività di amministrazione del patrimonio”.
Tale assunto difensivo ha convinto la Commissione di primo grado, che ha annullato l’avviso di accertamento sul presupposto che: “…l’indennità in questione, proprio perché non avente natura retributiva, non è in alcun modo inquadrabile quale reddito di lavoro autonomo ai sensi dell'art.53 del Testo Unico sulle imposte sui redditi e rilevante ai fini I.V.A. ai sensi degli artt. 3 e 5 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633”.
 
Avverso la pronuncia ha proposto appello l’ufficio, evidenziando la natura retributiva dell’indennità in questione, laddove i relativi proventi costituiscono compensi (reddito di lavoro autonomo ex articolo 53, Dpr 917/1986) da assoggettare interamente a tassazione, nel rispetto delle norme di legge che disciplinano i singoli tributi.
 
La Commissione tributaria regionale, con la sentenza in commento, ha accolto l’appello dell’Agenzia, sconfessando la tesi dei giudici di primo grado sulla natura non retributiva della predetta indennità e sulla supposta esenzione, condannando il contribuente al pagamento delle spese di giudizio.
 
Decisione della Ctr e osservazioni
La sentenza in commento affronta l’interessante questione della tassazione delle somme percepite dall’amministratore di sostegno, nel caso in cui la predetta attività venga svolta da un avvocato.
Si premette che la figura dell’amministratore di sostegno è stata introdotta con la legge 6/2004, al fine di assistere le persone affette da menomazioni fisiche o psichiche, che si trovano nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di occuparsi dei propri interessi, e si affianca agli altri istituti di protezione giuridica presenti nel codice civile, quali l’inabilitazione e l’interdizione.
 
Per effetto del rinvio operato dall’articolo 411 cc, all’amministrazione di sostegno si applicano, “in quanto compatibili”, talune norme del codice civile riguardanti l’ufficio tutelare, tra cui l’articolo 379 cc secondo cui “l’ufficio tutelare è gratuito. Il giudice tutelare tuttavia considerando l'entità del patrimonio e le difficoltà dell'amministrazione, può assegnare al tutore una equa indennità. Può altresì, se particolari circostanze lo richiedono, sentito il protutore, autorizzare il tutore a farsi coadiuvare nell'amministrazione, sotto la sua personale responsabilità, da uno o più persone stipendiate”.
Nella scelta dell’amministratore di sostegno, il giudice tutelare preferisce, ove possibile, ai sensi dell’articolo 408 cc, soggetti nell’ambito dei legami familiari, ma ha ampia autonomia nell’individuare anche al di fuori dei parenti o conviventi, prevedendo la possibilità di nominare terzi, anche persone giuridiche, e di ricorrere a professionisti.
La valutazione spetta al giudice tutelare, che nella scelta ha la facoltà di assegnare un’equa indennità “commisurata all’entità del patrimonio e alle difficoltà dell’amministrazione”.
Ne consegue che la prevista gratuità dell’istituto si collega ai soggetti che vengono scelti, per tale incarico, nell’ambito di rapporti familiari (il coniuge o il convivente, uno dei genitori o dei figli, uno dei parenti entro il quarto grado) e lo espletano anche per un interesse personale alla conservazione del patrimonio e alla cura dell’assistito.
La loro posizione, sul piano sostanziale – oltreché giuridico – si distingue pertanto necessariamente da quella del professionista (avvocato) che, in assenza di altri soggetti idonei, venga designato dal Tribunale; in questo ultimo caso, l’espletamento dell’incarico costituisce esercizio di attività professionale, riconducibile ai fini fiscali all’articolo 53 del Tuir.
 
Occorre, pertanto, valutare in concreto quello che è “equa indennità” in termini di risarcimento in denaro del danno sofferto o delle perdite subite, da somme liquidate dal giudice tutelare che hanno tutte le caratteristiche di una retribuzione proporzionata all’attività prestata dal professionista.
Tali aspetti sono stati rilevati anche dai giudici lombardi i quali, nel constatare che nel caso di specie l’indennità liquidata è elevata, hanno affermato che “ per ottenere una liquidazione così elevata, l’odierno appellato deve aver sottratto gran tempo alla propria professione di avvocato….di conseguenza, non si capiscono le ragioni per le quali, tali redditi debbano essere esclusi dalla tassazione del reddito di lavoro autonomo. Cosa diversa sarebbe stata qualora il percettore dell’equo indennizzo fosse stato un individuo non esercente la libera professione”.
 
La decisione è in linea con i chiarimenti forniti dall’Agenzia con la risoluzione n. 2/2012, in risposta a un quesito sollevato da un professionista che aveva rappresentato di svolgere, nell’ambito della propria attività di avvocato, anche numerosi incarichi come amministratore di sostegno e che tali ultime attività si erano moltiplicate al punto da divenire parte rilevante del proprio lavoro.
Al riguardo, è stato chiarito che, quando il giudice tutelare sceglie direttamente un avvocato quale amministratore di sostegno, la relativa indennità, anche se determinata in via equitativa e su base forfetaria, rappresenta comunque un compenso per lo svolgimento di una attività professionale, inquadrabile quale reddito di lavoro autonomo (articolo 53 del Tuir) e rilevante ai fini Iva (articoli 3 e 5 del Dpr 633/1972).
A nulla rileva il richiamo di parte ricorrente all’ordinanza n. 1073/1988, con la quale la Corte costituzionale aveva chiarito che l’equa indennità non ha natura retributiva, ma serve a compensare oneri e spese non facilmente documentabili, atteso che l’ordinanza della Consulta è del 1988, mentre le norme in materia di amministrazione di sostegno sono state introdotte con la legge n. 6/2004, e l’articolo 411 cc rinvia all’articolo 379 cc, in quanto compatibile, facendo con ciò presumere che l’applicazione comporta comunque una verifica in relazione alla situazione concreta.
 
Preme osservare che la decisione della Ctr è fedele al dato normativo, in quanto ribadisce che i redditi possono essere considerati esenti solo quando una norma espressa ne qualifichi l’esenzione e, invero, l’indennità in parola rientra a pieno titolo in un compenso riconosciuto al contribuente in quanto avvocato, laddove nessuna norma qualifica come esenti i compensi ricevuti da un avvocato quale amministratore di sostegno.
Tanto più che una diversa interpretazione porta alla conseguenza di una consistente disparità di trattamento con altre categorie di professionisti, chiamati dagli organi giudiziari a svolgere analoghi incarichi di rilevanza pubblicistica.
 
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