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Giurisprudenza

Anche con posta privata la notifica
del fermo amministrativo dell’auto

Per effetto della liberalizzazione realizzata in attuazione di alcune direttive dell’Unione europea, gli atti tributari possono essere recapitati da operatori diversi dal fornitore del servizio universale

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A decorrere dal 30 aprile 2011, è valida la notificazione dell’atto tributario eseguita da un agente notificatore (articolo 140 cpc), quando la raccomandata che informa il destinatario del deposito dell’atto presso la casa comunale sia stata inviata avvalendosi dei servizi offerti da un licenziatario di posta privata anziché di quelli del fornitore del servizio universale.
Questo il principio affermato dalla V sezione della Cassazione con la sentenza n. 15361 dello scorso 20 luglio.

La vicenda processuale
Un contribuente impugnava dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Salerno il preavviso di fermo amministrativo riguardante un autoveicolo di sua proprietà.
La pronuncia di prime cure, sfavorevole all’istante, veniva riformata dalla Commissione tributaria regionale della Campania la quale, con sentenza n. 2466/2017 del 17 marzo 2017, riteneva fondata la doglianza della parte privata che aveva eccepito l’inesistenza della notifica del prodromico avviso di accertamento.
Nello specifico, il collegio d’appello concludeva che la notifica dell’atto impositivo, eseguita dal messo comunale in base all’articolo 140 cpc per temporanea assenza del destinatario e di altre persone abilitate a ricevere la consegna, non poteva dirsi perfezionata in quanto, per la spedizione della raccomandata informativa del deposito dell’atto presso la casa comunale, l’agente notificatore si era avvalso dei servizi offerti da un operatore postale privato anziché di quelli di Poste Italiane.
Nel gravame di legittimità, l’Agenzia delle entrate denunciava la sentenza impugnata, in particolare osservando che la stessa, nel ritenere inesistente la contestata notifica, non aveva tenuto conto degli effetti della liberalizzazione dei servizi postali realizzata in attuazione di alcune direttive dell’Unione europea. L’ufficio finanziario rilevava, inoltre, che, nella specie, la prescritta “raccomandata informativa” del deposito dell’atto alla casa comunale risultava ricevuta da persona che l’addetto alla consegna aveva rinvenuto presso il domicilio del destinatario.

La pronuncia della Corte
Il giudice di legittimità ha accolto il descritto motivo, ricordando in primis che la disciplina positiva di riferimento sui servizi postali costituita dall’articolo 4 del Dlgs n. 261/1999 ha, nel tempo, subito una serie di modificazioni.
Nello specifico, osservano i togati del Palazzaccio, mentre in passato era prevista l’attribuzione in esclusiva al fornitore del servizio universale di tutti “gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie”, successivamente (a decorrere dal 30 aprile 2011) l’ambito dei servizi affidati in esclusiva a detto “fornitore” è stato ridefinito includendovi tra l’altro i “servizi inerenti le notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890…”.
Anteriormente alla riforma del 2011, ricorda la sentenza, il giudice di legittimità era costante nel ritenere, per un verso, che costituissero oggetto di riserva le notificazioni a mezzo posta tanto degli atti tributari sostanziali che di quelli processuali; per l’altro, che in entrambi i casi l’incaricato di un servizio di posta privata fosse privo della qualità di pubblico ufficiale, con la conseguenza che agli atti da esso compiuti non poteva riconoscersi efficacia fidefacente fino a querela di falso. Viceversa, prosegue la Cassazione, dal 30 aprile 2011, gli invii raccomandati riguardanti atti tributari diversi da quelli in senso stretto giudiziari “possono essere stati oggetto di notifica anche tramite operatore postale privato in possesso dello specifico titolo abilitativo costituito dalla ‘licenza individuale’ di cui all’art. 5, comma 1, del d. lgs. n. 261/1999”.

In definitiva, chiosa la Corte suprema, si può ritenere valida la notifica dell’atto impositivo, eseguita mediante licenziatario di posta privata nel periodo intercorrente tra la parziale liberalizzazione attuata, come detto, a decorrere dal 30 aprile 2011 e quella portata a pieno compimento dalla legge n. 124/2017, questa conclusione recita la sentenza in rassegna “appare, in primo luogo, in linea con l’evoluzione interpretativa che ha ormai ritenuto configurabile l’ipotesi di inesistenza della notificazione in casi assolutamente residuali…; ma, soprattutto, essa appare consonante con il recente arresto delle Sezioni Unite di questa Corte, Cass. SU 26 marzo 2019, n. 8416”.

Osservazioni
La pronuncia in commento interviene a chiarire un profilo decisamente rilevante con riguardo all’ipotesi di una notificazione nel cui iter procedimentale, oltre all’attività dell’agente notificatore, sia previsto in qualche modo un coinvolgimento anche dell’operatore postale.
Questa ipotesi ricorre, oltre che nel caso esaminato (quello cioè della notifica ex articolo 140 cpc il quale prevede che, a seguito dell’accertata irreperibilità temporanea del destinatario, a quest’ultimo si fornisca notizia del deposito dell’atto presso la casa comunale “per raccomandata con avviso di ricevimento”), ad esempio anche nell’ipotesi prevista dal precedente articolo 139, in cui si stabilisce che, dell’avvenuta notificazione dell’atto (a mani di uno dei soggetti specificamente abilitati alla ricezione per conto del destinatario), viene data notizia all’interessato “a mezzo di lettera raccomandata”.
In sostanza, nelle descritte ipotesi, un “segmento” della complessiva fattispecie notificatoria viene affidato a un soggetto ulteriore rispetto all’agente notificatore: questo soggetto, l’operatore postale appunto, provvede all’adempimento prescritto dalla norma.
La materia, come innanzi esposto, ha conosciuto nel tempo una costante evoluzione che, in attuazione di alcune direttive unionali, ha comportato la progressiva erosione, fino poi alla completa eliminazione, dell’area dei servizi postali riservati al fornitore del servizio universale, vale a dire di Poste italiane.
Sul punto, intervenendo a comporre un acceso dibattito interpretativo, con sentenza n. 299/2020, le sezioni unite della Cassazione hanno affermato il principio di diritto secondo il quale, in tema di notificazione di atti processuali, posto che in base alla direttiva n. 2008/6/Ce del Parlamento e del Consiglio è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato membro non evidenzi e dimostri una giustificazione oggettiva ostativa, “è nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall'operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l'entrata in vigore della suddetta direttiva e il regime introdotto dalla legge n. 124 del 2017”.
L’odierna pronuncia, dopo aver precisato che la richiamata sentenza delle sezioni unite non è riferibile alla fattispecie da essa esaminata, che attiene alla notifica di atto sostanziale tributario a mezzo di licenziatario privato nel periodo intercorrente tra la parziale liberalizzazione in vigore dal 30 marzo 2011 e quella compiutamente attuata con la ridetta legge n. 124/2017, inserisce dunque un’ulteriore tessera nel mosaico, ancora in fase di completa definizione, relativo alla tematica della validità delle notifiche eseguite per il tramite di operatore postale diverso dal fornitore del servizio universale.

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