Con sentenza n. 14056 del 3 maggio 2006, depositata il 16 giugno 2006, la Corte di cassazione ha affermato che, nell'ipotesi di accesso disposto e autorizzato dal direttore dell'ufficio finanziario, è necessaria la specifica autorizzazione del procuratore della Repubblica prevista dall'articolo 52, comma 3, del Dpr 26 ottobre 1972, n. 633, per procedere a perquisizioni personali e all'apertura coattiva di casseforti, mobili, ripostigli e simili; diversamente, in caso di perquisizione domiciliare autorizzata dall'Autorità giudiziaria, non occorre alcuna ulteriore autorizzazione per procedere alle attività strumentali per l'acquisizione delle prove, quali l'apertura di borse o di un cassetto, contenente documentazione poi posta a fondamento della pretesa tributaria.
Il fatto
I ricorrenti propongono ricorso per cassazione contro la sentenza con la quale la Commissione tributaria regionale del Veneto, rigettando l'appello da essi proposto, ha confermato la sentenza di primo grado che aveva solo parzialmente accolto l'impugnativa di avvisi di accertamento per Irpef 1991 emessi nei loro confronti, in proporzione delle rispettive quote, in conseguenza del recupero a tassazione di maggiori imposte a carico della società, a seguito di un processo verbale di constatazione della Guardia di finanza.
I motivi del ricorso per cassazione
Fra i motivi di ricorso per cassazione da parte dei ricorrenti si deduce, fra l'altro, sotto il profilo della violazione di legge, l'illegittimità delle operazioni di perquisizione domiciliare, sia per difetto di motivazione dell'autorizzazione, sia per la mancanza dell'autorizzazione di cui all'articolo 52, comma 3, del Dpr 633/72, all'apertura coattiva di borse, sia, infine, per la mancanza dell'autorizzazione di cui all'articolo 63 del predetto decreto, all'utilizzazione ai fini fiscali della documentazione sequestrata.
Secondo la parte, l'accesso domiciliare, in occasione del quale furono sequestrati i documenti posti a base dell'accertamento, avvenne in base ad autorizzazione carente di motivazione; la successiva utilizzazione a fini fiscali dei documenti sequestrati avrebbe dovuto essere specificamente autorizzata dall'Autorità giudiziaria, ai sensi dell'articolo 63, comma 1, secondo periodo, del Dpr 633/72. Di tale autorizzazione non vi sarebbe traccia in atti; in ogni caso - diversamente da quanto ritenuto dai giudici di merito - la Guardia di finanza non avrebbe potuto procedere, come invece ha fatto, all'apertura di borse chiuse, in difetto dell'autorizzazione prevista dall'articolo 52, comma 3, del citato Dpr 633/72.
La sentenza
La Corte ritiene che la censura relativa al difetto di motivazione dell'atto autorizzativo non è autosufficiente, non risultando dal ricorso (né dalla sentenza) che tale doglianza fosse stata proposta quale motivo di appello, e il giudice di merito ha accertato, in punto di fatto, che l'accesso domiciliare è stato autorizzato dal Pubblico ministero.
In maniera netta e chiara, la Corte opera una distinzione: "l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica per l'apertura di pieghi sigillati, borse, casseforti e simili, prevista dall'art. 52, comma 3, del D.P.R. n. 633 del 1972, richiamato dall'art.33 del D.P.R. n. 600 del 1973, è richiesta solamente nel caso di accesso disposto dagli uffici imposte nei locali della ditta, ma non anche nel caso di perquisizione domiciliare già autorizzata dall'Autorità giudiziaria, essendo evidente che l'autorizzazione alla perquisizione domiciliare è comprensiva di ogni attività strumentale necessaria per l'acquisizione delle prove (Cass. n. 20824/2005)".
La Corte, inoltre, sostiene che l'utilizzo a fini fiscali della documentazione acquisita nel corso di attività di polizia tributaria non è condizionato all'autorizzazione di cui all'articolo 63 del Dpr 633/72, posta a esclusiva tutela del segreto istruttorio, cosicché è irrilevante la questione relativa alla mancata produzione dell'autorizzazione stessa.
Da ultimo, i giudici della Suprema corte ribadiscono un principio già altre volte affermato, che consolida l'indirizzo della Corte: la violazione delle regole dell'accertamento tributario non comporta come conseguenza necessaria l'inutilizzabilità degli elementi acquisiti, in mancanza di una specifica previsione in tal senso (Cass. n. 8344/2001).
Brevi riflessioni
La sentenza che si annota, in poche righe, fissa due paletti ben precisi:
- non occorre ulteriore autorizzazione per l'apertura di borse e cassetti, una volta che l'Autorità giudiziaria abbia dato l'autorizzazione all'accesso domiciliare
- la mancanza di una espressa comminatoria di nullità (ubi lex voluit dixit), autorizza il giudice a valutare anche le prove irritualmente acquisite. Sul punto, oltre al pronunciamento riportato nel corpo della sentenza (n. 8344/2001), si segnala la sentenza n. 8273 del 31/10/2002 (depositata il 26 maggio 2003), con cui la Corte di cassazione ribadisce la netta distinzione tra il tributario e il penale, atteso che in materia tributaria non vige il principio, presente invece nel Codice di procedura penale, secondo cui è inutilizzabile la prova acquisita irritualmente.
Ma il punto che merita qualche riflessione in più è sicuramente quello relativo alle perquisizioni.
L'apertura di cassetti e borse e quant'altro risulti protetto da chiusure è consentita, dietro autorizzazione del magistrato, in quanto tali beni sono attratti nella categoria concettuale del domicilio.
Diversamente, nel caso di accesso domiciliare, già autorizzato dall'Autorità giudiziaria, non è necessaria una ulteriore autorizzazione specifica all'apertura di cassetti e borse, per la forza attrattiva della prima autorizzazione.
Una volta ricevuta la richiesta per la perquisizione domiciliare, il Pubblico ministero, prima di autorizzarla, deve valutare che la sussistenza degli indizi di cui all'articolo 52 del Dpr 633/72 siano così gravi da legittimare l'accesso e la conseguente lesione dell'inviolabilità del domicilio (se i locali sono adibiti anche ad abitazione, l'autorizzazione del procuratore della Repubblica è un atto dovuto, non essendo necessari i gravi indizi di violazione delle norme fiscali).
Una volta, pertanto, a monte valutato ciò, l'autorizzazione si estende all'intero domicilio.