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Giurisprudenza

Attività non riportate nel quadro RW,
tassato l’intero aumento del fondo

Se non si tratta di redditi di capitale di fonte estera, ma di incrementi patrimoniali di diversa natura depositati o ritratti fuori confine, non si applica il regime dell'imposta sostitutiva

incremento

In caso di attività finanziarie non dichiarate nel quadro RW, è legittimo presumere che rappresenti base imponibile l’intero incremento di valore dell’attività. In particolare, gli incrementi del fondo, ritratto e/o depositato all'estero, non sono considerati redditi di capitale di fonte estera da assoggettare a imposta sostitutiva, ma meri interessi e altri proventi aventi ad oggetto l’impiego del capitale ai sensi dell’articolo 44, comma 1 lett. h) del Tuir da assoggettare a imposta ordinaria. Questo il principio chiarito dalla Corte di cassazione con l’ordinanza n. 26965/2020.

Il fatto
Sulla scorta della cooperazione amministrativa con l’estero, l’Agenzia delle entrate aveva acquisito dati e documenti da cui era emerso che il contribuente controllato fosse l’unico beneficiario di un fondo detenuto in Liechtenstein, costituito da un portafoglio titoli e da liquidità, formalmente intestato ad una fondazione di diritto estero ma lui riconducibile.
A seguito del controllo, l’ufficio aveva emesso una serie di avvisi di accertamento per i periodi dal 1999 al 2003 contenenti la contestazione per l’omessa presentazione del quadro RW relativo alle attività finanziarie illecitamente detenute all’estero e l’omessa dichiarazione dei relativi redditi di capitale di fonte estera. In particolare, l’ufficio aveva recuperato a tassazione, come redditi di capitale, gli incrementi che il fondo finanziario aveva conseguito negli anni 1999 e 2000 mentre, per i periodi dal 2001 al 2003, aveva applicato la presunzione di redditività di cui all'articolo 6 Dl n.167/1990.
La controversia è giunta dinanzi alla Ctr, che ha accolto parzialmente l’appello dell’ufficio ritenendo che i dati posti a base dell’accertamento fossero legittimamente utilizzabili perché pervenuti all'Agenzia delle entrate in base a convenzioni internazionali. Il giudice di appello riteneva, inoltre, che la pretesa tributaria fosse fondata nel merito.
Avverso la decisione del giudice d’appello il contribuente ha proposto ricorso per cassazione lamentando vari aspetti della sentenza. A parere del ricorrente l'ufficio, per le annualità 1999 e 2000, avrebbe erroneamente omesso di applicare la presunzione di fruttuosità di cui all'articolo 6 Dl n.167/1990, illegittimamente recuperando a tassazione, con l'imposizione dell'aliquota ordinaria progressiva, la mera variazione del valore del patrimonio finanziario.
La Corte di cassazione ha ritenuto tutte le doglianze infondate e ha rigettato in toto il ricorso, confermando la legittimità degli avvisi di accertamento impugnati.

Il tema della controversia
In via preliminare i giudici di cassazione hanno chiarito che, nel caso in cui gli elementi su cui si basa la contestazione dell’ufficio provengano da un’Amministrazione fiscale estera attraverso i canali della cooperazione amministrativa, l’Agenzia delle entrate destinataria dello scambio non ha alcun onere di preventiva verifica atta a comprovare l'autenticità e la provenienza dei dati e della documentazione. Ne consegue che detti elementi potranno essere legittimamente posti a fondamento della pretesa fiscale in quanto attendibili e idonei a dimostrare la riferibilità dei maggiori redditi al contribuente, indipendentemente da ulteriori riscontri da parte dell’ufficio.
Passando al merito del motivo di ricorso, il contribuente lamenta che l’ufficio abbia errato quando ha sostenuto che le somme accertate andassero considerate interamente imponibili quali interessi e proventi derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l'impiego del capitale, come previsto dall'articolo 44 lett. h) Tuir.
In buona sostanza, l'ufficio avrebbe considerato redditi di capitale assoggettati a tassazione ordinaria gli incrementi di valore del patrimonio finanziario della fondazione, quando invece avrebbe dovuto fare riferimento alla presunzione di fruttuosità prevista dall'articolo 6 Dl n.167/1990 e applicare ai redditi presuntivamente determinati l'imposta sostitutiva con l'aliquota del 27%, prevista ratione temporis dall'articolo 16-bis (attuale articolo 18) del Tuir, in luogo dell'ordinaria aliquota progressiva.

Tassazione presuntiva degli investimenti e delle attività finanziarie detenute all’estero
L’articolo 4, comma 1 del Dl n. 167/1990, nella versione vigente all’epoca dei fatti, prevedeva l’obbligo di presentazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi in caso di detenzione a fine anno di investimenti o attività finanziarie all’estero, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, da parte di persone fisiche, enti non commerciali, società semplici ed enti equiparati fiscalmente residenti in Italia.
Il successivo articolo 6 ha introdotto una presunzione legale relativa, con onere della prova a carico del contribuente, nel caso in cui gli investimenti esteri o le attività estere di natura finanziaria siano stati indicati nel quadro RW senza che siano stati dichiarati i relativi redditi: in siffatta ipotesi le attività e gli investimenti si intendono fruttiferi in misura pari al tasso ufficiale di riferimento vigente nel periodo d’imposta. La presunzione non opera nel caso in cui il soggetto obbligato al monitoraggio indichi nel quadro RW che i redditi relativi alle attività o agli investimenti saranno percepiti in un periodo d’imposta successivo a quello della dichiarazione o che si tratti di beni non produttivi di reddito imponibile in Italia.

La decisione
Con riferimento al primo motivo di ricorso, attinente al tema degli obblighi di dichiarazione dei patrimoni detenuti all’estero, la Corte di cassazione ha ribadito il principio per cui, in assenza di prova contraria, gli investimenti e le attività finanziarie detenuti fuori dal territorio nazionale “si presumono fruttiferi e pertanto tassabili.”
Come sopra specificato, l'ufficio, per gli anni di imposta dal 2001 al 2003, ha applicato la presunzione di fruttuosità di cui all'articolo 6 Dl n.167/1990, tassando i redditi presunti ad imposta sostitutiva, che è la medesima prevista per i corrispondenti redditi di fonte interna, per “evitare la disparità di trattamento tra i redditi della stessa natura di fonte interna, assoggettati ad imposta sostitutiva o a ritenuta d'imposta a titolo definitivo, e di fonte estera.”
La controversia si è concentrata invece sulla modalità di determinazione e tassazione dei redditi di capitale per gli anni di imposta 1999 e 2000. In particolare, l’ufficio ha quantificato il reddito di capitale in misura pari all’incremento di valore del patrimonio finanziario, relativamente alle voci "contanti" e "partecipazioni/titoli", ai sensi dell'articolo 44 Tuir, applicando l'aliquota ordinaria progressiva, considerato che l'articolo 26, comma 5 Dpr n. 600/1973 prevede solo una ritenuta a titolo d'acconto da parte del sostituto per i redditi e proventi aventi ad oggetto l'impiego del capitale.
Sul punto, i giudici di legittimità hanno confermato la correttezza dell’operato dell’Amministrazione finanziaria affermando che “se non si tratta di redditi di capitale di fonte estera, ma di incrementi patrimoniali di diversa natura ritratti e/o depositati all'estero, non si applica il regime del quadro RM (che prevede l'imposta sostitutiva).”
In altre parole, posto che gli incrementi che il fondo ha avuto per gli anni di imposta 1999 e 2000 non possono essere considerati redditi di capitale di fonte estera, ad essi non è applicabile il regime dell'imposta sostitutiva prevista per tali redditi dalla normativa italiana.

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