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Giurisprudenza

Atto e cartella a nome del defunto:
a pagare il debito spetta agli eredi

Nulla da eccepire alla notifica presso il domicilio della persona deceduta nel caso in cui i parenti non abbiamo comunicato, secondo le regole stabilite, un altro indirizzo

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Laddove si proceda alla riscossione di un tributo nei confronti degli eredi di una persona deceduta, la formazione del ruolo, in base all’articolo 12 del Dpr 602/1973, va operata a nome del contribuente, pur dopo il suo decesso.

Questa, sinteticamente, la conclusione interpretativa ricavabile dalla sentenza n. 228 del 9 gennaio 2014, in cui la Cassazione, accogliendo un ricorso dell’Agenzia, ha anche ricordato quali sono le regole che presiedono alla notificazione dell’atto tributario ai successori di un soggetto deceduto.
 
La vicenda di merito e il ricorso per cassazione
Una contribuente ricorreva avverso la cartella di pagamento notificatale, ai sensi dell’articolo 36-bis del Dpr 600/1973, in qualità di erede per debiti tributari (maggiore Irpef e contributo al Ssn) derivanti dalla riliquidazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno 1992 presentata dal de cuius.
 
La pronuncia della Commissione tributaria provinciale di Latina, che aveva respinto il ricorso dell’interessata ritenendolo tardivamente proposto, veniva riformata dalla Ctr Lazio.
In particolare, i giudici d’appello accoglievano i motivi di gravame, rilevando che non risultava “mai consegnato alcun ruolo intestato alla ricorrente che, in realtà, potrebbe costituire atto valido per attivare la riscossione nei confronti degli eredi”.
L’Agenzia delle Entrate presentava ricorso per cassazione, affidato a unico motivo, cui la parte privata non opponeva controricorso.
Con la propria doglianza, l’Agenzia censurava il decisum di secondo grado lamentando una violazione di norme di diritto da parte della sentenza impugnata per avere ritenuto illegittima la riscossione, a carico degli eredi, dei tributi dovuti dal defunto contribuente, a causa della mancata formazione di un ruolo a nome dell’erede che, dopo aver ricevuto l’atto, aveva promosso l’originario giudizio.
Sottolineava, in proposito che, in base all’articolo 12 del Dpr 602/1973, doveva ritenersi legittima, ai fini della riscossione dei tributi dovuti dal de cuius a carico degli eredi, l’iscrizione a ruolo e la conseguente emissione della cartella di pagamento a nome del contribuente, pur dopo il suo decesso, da notificarsi poi agli eredi secondo le modalità dettate dall’articolo 65 del Dpr 600/1973.
 
La pronuncia della Corte suprema
Il Collegio di nomofilachìa – preso atto che costituiva circostanza incontestata che il ruolo era stato intestato al defunto mentre la cartella era stata notificata agli eredi, obbligati solidali, impersonalmente e collettivamente nell’ultimo domicilio del de cuius – ha concluso per la fondatezza del ricorso con riguardo alla questione della legittimità della formazione del ruolo intestato al defunto, cassando la sentenza impugnata e rinviando, per un nuovo esame, ad altra sezione della Ctr del Lazio.
 
Al riguardo, si legge nella pronuncia in esame, ove si proceda alla riscossione del tributo a carico degli eredi, “la formazione del ruolo, disciplinata dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, va operata al nome del contribuente, pur dopo il suo decesso”.
Con riferimento alla notificazione della cartella di pagamento, invece, la Corte opera un distinguo, richiamando il dettato dell’articolo 65 del Dpr 600/1973 e osservando che, in base a detta norma, la notificazione deve essere eseguita nei confronti degli eredi personalmente e nel loro domicilio “solo ove essi abbiano dato tempestiva comunicazione del decesso del contribuente utilizzando le forme previste dall’art. 65, potendosi diversamente operare la notificazione agli eredi collettivamente ed impersonalmente nel domicilio del defunto, senza limiti di tempo (Cass. 5411/1988; Cass. 3415/2009; Cass. 15417/2009…”.
 
Osservazioni
La sentenza in rassegna si segnala per due aspetti di interesse, entrambi ricollegati al principio generale, fissato dal primo comma dell’articolo 65 del Dpr 600/1973, in base al quale gli eredi “rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa”.
In proposito, viene innanzitutto ricordato che, per operare la riscossione di tributi dovuti dal de cuius, la formazione del ruolo, in base all’articolo 12 del Dpr 602/1973, deve essere effettuata a nome del soggetto deceduto.
Sul punto, si può ricordare che, con sentenza 12886/2007, la Cassazione già ebbe modo di chiarire che anche l’intestazione dell’avviso di accertamento a soggetto defunto non costituisce causa di nullità dell’atto tributario, in quanto non si configura alcuna carenza di elementi essenziali idonea a caducare l’atto stesso.
Sempre sul tema, con sentenza 9583/2013, la Corte suprema ha anche affermato la legittimità della cartella notificata all’erede quando la stessa richiami l’iscrizione a ruolo a carico del deceduto, permettendo di identificare l’accertamento definitivo da cui trae origine la riscossione.
 
Con riguardo, invece, alle modalità di notificazione agli eredi di atti concernenti obblighi tributari di un soggetto deceduto, la pronuncia ha confermato il principio per il quale, in caso di morte del contribuente, la notificazione della cartella esattoriale a lui intestata è legittimamente effettuata presso l’ultimo domicilio del defunto ed è efficace nei confronti degli eredi, ove questi ultimi non abbiano tempestivamente provveduto alla comunicazione prescritta dal secondo comma dell’articolo 65 del Dpr 600/1973.
In particolare, la comunicazione in questione può “essere presentata direttamente all’ufficio o trasmessa mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso si intende fatta nel giorno di spedizione”, mentre “deve escludersi che la stessa possa essere sostituita da altre fonti di conoscenza indirette” (Cassazione, sentenza 17430/2013, commentata in Fiscooggi del 23 settembre 2013 - “Cartella a casa del de cuius quando gli eredi tacciono”).
 
La ratio della norma, chiosa la sentenza 228/2014, va ricercata nella circostanza che il legislatore tributario, dopo aver posto a carico degli eredi un onere di informazione, fa poi ricadere sui medesimi le conseguenze del mancato assolvimento di tale onere, “dispensando gli uffici finanziari dalla ricerca specifica e individuale di ciascun erede, quale che sia il tempo trascorso dall’apertura della successione (Cass. n. 7645/2006)”.
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