Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Giurisprudenza

Auto usate: nazionali o importate
la tassa deve essere pari

Al vaglio dei giudici europei la compatibilità della normativa tributaria portoghese con l'articolo 110 Tfue sull'applicazione degli oneri interni discriminatori

auto

La Corte di giustizia ha deciso che la Repubblica portoghese, escludendo, nell'ambito della tassa sui veicoli, l'ammortamento della componente ambientale dal calcolo del valore applicabile ai veicoli usati importati da altro Stato membro e immessi in circolazione sul territorio portoghese, è venuta meno al principio di libera circolazione delle merci in ambito europeo.
Queste le conclusioni degli eurogiudici, contenute nella sentenza depositata il 2 settembre 2021, resa nella causa C-169/2020.
 
I fatti in causa
La Commissione europea inviava alla Repubblica portoghese una lettera di diffida, con la quale contestava che l'esclusione dell'ammortamento della componente ambientale dal calcolo del valore dei veicoli usati importati da altri Stati membri, nell'ambito della determinazione dell'importo della tassa sugli autoveicoli, fosse suscettibile di rendere la normativa portoghese in questo settore contraria all'articolo 110 Tfue.
Dopo la risposta dello Stato portoghese, che affermava la conformità della propria normativa a quella sovranazionale, la Commissione inviava a detta alla Repubblica un parere motivato in cui insisteva sulle proprie doglianze.

Il procedimento contenzioso
A fronte della ferma posizione dello Stato portoghese, la Commissione proponeva ricorso alla Corte di giustizia, lamentando che la normativa nazionale ledesse gli obblighi statutari e, segnatamente, la libera circolazione delle merci in ambito europeo.
Infatti, secondo la Commissione, la tassazione di un veicolo usato importato da un altro Stato membro era quasi sempre superiore a quella di un simile veicolo usato, immatricolato in Portogallo, determinando una discriminazione tra queste due categorie di veicoli.
Più in particolare, i veicoli fabbricati o assemblati in Portogallo e immatricolati come nuovi in ​​tale Stato membro sono assoggettati una sola volta all'imposta di cui trattasi, che comprende due elementi, uno legato al tipo di cilindrata e l'altro alla tutela del l'ambiente. Alla successiva vendita del veicolo in questione, come veicolo usato, il suo valore commerciale è pari a una percentuale residua del suo valore iniziale, in funzione del suo deprezzamento e include l'importo residuo dell'imposta pagata.
Invece, i veicoli usati importati in Portogallo per essere immatricolati, sono tassati una sola volta, quando la dichiarazione è presentata in dogana, ad una rata ridotta. Tuttavia, ai sensi del codice portoghese, la componente ambientale utilizzata per calcolare il valore del veicolo non viene ammortizzata. Ne consegue che l'ammortamento preso in considerazione ai fini del calcolo dell'imposta di cui trattasi è molto inferiore all'ammortamento effettivo del veicolo.
Invece, secondo la Repubblica portoghese - pur ammettendo che fosse in corso di riforma la normativa interna di riferimento - il regime nazionale di tassazione degli autoveicoli non avrebbe il fine di disciplinare l'importazione di autoveicoli in Portogallo, bensì quello di influenzare la scelta dei consumatori e di portarli ad optare per l'acquisto di veicoli a minori emissioni di anidride carbonica, al fine di tutelare l'ambiente, nel rigoroso rispetto dei principi sanciti dall'articolo 191 Tfue nonchè dal Protocollo di Kyoto e dall'accordo di Parigi.
 
La risposta della Corte di giustizia
La Corte premette che l'obiettivo dell'articolo 110 Tfue è quello garantire la libera circolazione delle merci tra gli Stati membri in normali condizioni di concorrenza, eliminando ogni forma di tutela che possa derivare dall'applicazione degli oneri interni discriminatori contro prodotti originari di altri Stati membri. 
Pertanto, la riscossione da parte di uno Stato membro di un'imposta sui veicoli usati provenienti da un altro Stato membro è contraria alla norma del Trattato menzionata quando l'importo dell'imposta, calcolato senza tener conto dell'ammortamento del veicolo, superi l'importo dell'imposta residua incorporata nel valore di autoveicoli usati simili, già immatricolati nel territorio nazionale.
In effetti - osservano i togati comunitari - la normativa nazionale ha come conseguenza che l'importo della tassa di immatricolazione per i veicoli usati, importati in Portogallo da altri Stati membri, viene calcolato senza tener conto dell'effettivo deprezzamento di tali veicoli, contrariamente alla previsione di cui all'articolo 110 Tfue.

La tutela dell'ambiente
Al riguardo, la Repubblica portoghese ritiene tale circostanza giustificata da un obiettivo di tutela dell'ambiente: l'obiettivo del pagamento integrale della componente ambientale non sarebbe quello di limitare l'ingresso di veicoli usati in Portogallo, ma subordinarlo a un criterio selettivo applicando esclusivamente criteri ambientali.
Secondo la Corte di giustizia, tuttavia, l'argomento del Portogallo non può essere accolto, atteso che la descritta misura, pur nel proposito meritevole, si palesa come discriminatoria.
Inoltre, l'obiettivo di tutela dell'ambiente potrebbe essere raggiunto in maniera più completa e coerente, imponendo una tassa annuale su qualsiasi veicolo messo in circolazione in uno Stato membro, che non favorirebbe il mercato nazionale di "seconda meno" dei veicoli, rispetto a quelli di importazione, oltre ad essere conforme al principio europeo "chi inquina paga".
Viceversa, chiosano gli eurogiudici, un'imposta calcolata sulla base del potenziale inquinante di un veicolo usato, che viene riscossa integralmente solo in occasione dell'importazione e della messa in circolazione di un veicolo usato da un altro Stato membro, mentre l'acquirente di un tale veicolo già presente sul mercato nazionale deve sopportare solo l'importo dell'imposta residua incorporata nel valore di mercato del veicolo che acquista, è contrario all'articolo 110 Tfue.
 
Fonte:
Data della sentenza
2 settembre 2021  

Numero della causa
Causa C-169/2020

Nome delle parti
Commissione europea
Repubblica portoghese.
 

 

 

URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/giurisprudenza/articolo/auto-usate-nazionali-o-importate-tassa-deve-essere-pari