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Giurisprudenza

In autotutela, legittima la cartella
e anche il diritto alla riduzione

L’amministrazione non ha l’obbligo di effettuare una nuova comunicazione se la prima è stata rettificata per effetto delle indicazioni del contribuente

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Non sussiste per l’ufficio finanziario l'obbligo di reiterare al contribuente la comunicazione di riliquidazione del debito fiscale effettata ai sensiell’articolo 36-bis del Dpr n. 600/1973, comma 3, in materia di tributi diretti, e dall’articolo 54-bis, comma 3, del Dpr n. 633/1972, in materia di Iva, per imposte e sanzioni, successivamente alla prima comunicazione quando questa sia stata rettificata in autotutela dall’Amministrazione per effetto del recepimento delle indicazioni del contribuente.
Conseguentemente è legittima l’emissione della relativa cartella di pagamento con gli importi derivanti dall’autotutela, ma il contribuente non perde il diritto alla riduzione ad un terzo delle sanzioni erogate, potendo egli applicare detta riduzione entro trenta giorni dalla notifica della relativa cartella di pagamento.
 
Questo il principio sancito dalla Corte di cassazione, n. 23361/2019.
 
L’articolo 2 del Dlgs n. 462/1997, rubricato “Riscossione delle somme dovute a seguito dei controlli automatici”, dispone al primo periodo del secondo comma - fino alle modifiche apportate dal Dlgs n. 32/2001 - che l’iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto o in parte, se il contribuente o il sostituto d'imposta provvede a pagare le somme dovute con le modalità indicate nell'articolo 19 del Dlgs n. 241/1997 entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, prevista dai commi 3 dell’articolo 36-bis del Dpr n. 600/1973, comma 3, in materia di tributi diretti, e dell’articolo 54-bis, comma 3, del Dpr n. 633/1972, in materia di Iva.
Il legislatore del 1997 aveva disposto che l'ammontare delle sanzioni amministrative dovute è ridotto ad un terzo e gli interessi sono dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione, con l’effetto che la sanzione pari al 30% per l’omesso versamento, dettata dall’articolo 13 del Dlgs n. 471/1997 per le imposte dirette e per l’Iva - risulta determinata nella misura del 10 per cento. Nella controversia oggetto della pronuncia della Suprema Corte in commento, la Commissione tributaria regionale aveva accolto la tesi della società sull’inapplicabilità della riduzione della sanzione per avere l’Amministrazione finanziaria omesso di inviare al contribuente la comunicazione di riliquidazione del debito fiscale, per imposte e sanzioni, successivamente alla prima comunicazione e alla rettifica in autotutela eseguita dall’Amministrazione finanziaria a riscontro delle osservazioni formulate dal contribuente attinto dal controllo automatizzato.
 
La decisione della Corte di legittimità in nota ha cassato la pronuncia di appello evidenziando che la contribuente non aveva contestato le risultanze relative alle imposte rideterminate dopo l’esercizio del potere di autotutela dell’ufficio finanziario espresso soltanto con la notifica della cartella di pagamento, “dolendosi invece solo che per l'omesso invio della seconda comunicazione gli è stata preclusa la possibilità di fruizione della riduzione delle sanzioni”.
 
Tale conclusione trova fondamento nella giurisprudenza di legittimità per la quale l'emissione della cartella di pagamento con le modalità previste dall'articolo 36-bis, comma 3, del Dpr n. 600/1973, e dall’articolo 54-bis, comma 3, del Dpr n. 633/1972, non richiede la preventiva comunicazione dell'esito del controllo al contribuente, salvo che la procedura di liquidazione automatizzata non si sia limitata a rilevare meri errori materiali. Infatti nelle sentenze, citate da questa in commento, n.10206 del 18 maggio 2016 e n. 21093 del 7 agosto 2019, venne statuito l’obbligo di preventiva comunicazione  a seguito delle rettifiche preventive dei dati contenuti nella dichiarazione, nel qual caso la sua omissione, a seconda che sussistano o meno incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, può costituire una mera irregolarità non incidente sulla validità della successiva cartella di pagamento, oppure può costituire un requisito di validità della procedura di liquidazione automatizzata e della conseguente cartella di pagamento, trovando in quest'ultima ipotesi applicazione immediata la nullità prescritta dall'articolo 6, comma 5, della legge n. 212/2000.
 
Tale giurisprudenza, per la sentenza del Supremo collegio che si annota, “non può che riflettersi sull'interpretazione dell'ipotesi in cui ad essere stato omesso non sia stato l'invio della prima comunicazione, incontestatamente ricevuta dalla società (per la precisione ha ricevuto due comunicazioni), ma la cd. comunicazione definitiva, ossia quella successiva alla prima, a cui erano seguite le osservazioni della contribuente e la rideterminazione del debito fiscale in sede di autotutela”.
Da ciò l’effetto che il contribuente avrebbe ben potuto “provvedere ugualmente al pagamento tempestivo, entro trenta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, del debito fiscale con riduzione delle sanzioni” a un terzo, ma i giudici di legittimità non si accorgono che ne sarebbe conseguito un ulteriore contenzioso a seguito del controllo automatico tra il versamento eseguito con la riduzione del terzo delle sanzioni e quanto previsto dalla cartella di pagamento.
Invero la sentenza della Corte regolatrice del diritto in rassegna avrebbe dovuto riscontrare la violazione da parte dell’ufficio finanziario dell’articolo 2 del Dlgs. n. 462/1997, in quanto il Dlgs n. 32/2001 aveva aggiunto un ulteriore condizione all’esclusione dell’iscrizione a ruolo - e dell’emanazione della relativa cartella di pagamento - nell’invio della “comunicazione definitiva contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente o dal sostituto d'imposta” o, almeno, ammettere il contribuente alla riduzione della sanzione richiesta in via giudiziaria.
 
a cura di Giurisprudenza delle imposte edita da ASSONIME
 

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