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Giurisprudenza

Avviso obbligo assistenza tecnica:
errare umano, bissare inammissibile

Ciò vale anche e soprattutto quando l’ordine non è eseguito nei termini fissati e non per il semplice fatto della mancata sottoscrizione del ricorso da parte di un professionista abilitato

Nelle controversie di valore superiore al limite previsto per poter stare in giudizio personalmente (articolo 12, comma 5 – vigente ratione temporis, oggi comma 2 – del Dlgs 546/1992), il giudice di secondo grado non è tenuto a reiterare alla parte l’ordine di munirsi di assistenza tecnica, nel caso sia stato impartito nel primo grado o la stessa sia comunque venuta a conoscenza del relativo obbligo processuale, e così l’appello proposto senza assistenza del difensore è da ritenersi inammissibile.
Questo il principio affermato dalle sezioni unite della Corte di cassazione con la sentenza n. 29919 del 13 dicembre 2017.
 
La vicenda processuale
Una società proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale, sottoscritto dal legale rappresentante, contro un avviso d’accertamento. L’Agenzia delle entrate, costituitasi in giudizio, in via preliminare, eccepiva l’inammissibilità del ricorso, in quanto sottoscritto da soggetto non abilitato all’assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie, nonostante il valore della controversia superasse i 2.582,28 euro (limite sussistente ratione temporis) e, nel merito, chiedeva il rigetto del ricorso.
Il collegio respingeva l’eccezione preliminare sollevata dall’ufficio in quanto, in seguito alla stessa, la parte aveva provveduto a conferire l’incarico a un difensore abilitato, depositando il relativo atto di conferimento, e, nel merito, rigettava il ricorso.
Il gravame proposto dalla società veniva dichiarato inammissibile perché, nonostante la lite fosse di valore superiore a 2.582,28 euro, il ricorso in appello era “stato sottoscritto personalmente dal legale rappresentante della società, senza l’ausilio di un difensore abilitato”, in violazione dell’articolo 18, comma 3, del Dlgs 546/1992.
 
La parte privata ha, quindi, interposto ricorso per cassazione, rigettato dalle sezioni unite, che hanno così fornito soluzione all’annosa questione della necessità o meno, anche nel giudizio di secondo grado (in controversie di valore pari o superiore al limite di legge), dell’ordine del giudice alla parte di munirsi di difensore, nel caso in cui sia stato già impartito nel primo grado o la stessa sia comunque venuta a conoscenza dell’obbligo di assistenza tecnica.
 
Secondo la ricorrente, il principio per cui l’inammissibilità del ricorso, relativo a una controversia di valore superiore a 2.582,28 euro (elevato a 3mila dal 1° gennaio 2016) sottoscritto dalla parte priva dei requisiti professionali per stare in giudizio personalmente, può essere dichiarata soltanto a seguito della mancata tempestiva esecuzione dell’ordine del giudice di munirsi di assistenza tecnica, si applicherebbe anche per il ricorso in appello. E questo perché l’articolo 53, comma 1, secondo periodo, del Dlgs 546/1992, nel disciplinare la forma dell’appello, rinvia, con riguardo alla sottoscrizione del ricorso, all’articolo 18, comma 3, dello stesso decreto, e ancora che l’articolo 61, comma 1, dispone che nel procedimento di appello si osservano, in quanto applicabili, le norme dettate per il primo grado (se non incompatibili con quelle stabilite per il giudizio di appello).
 
Il principio di diritto
Il Collegio di legittimità ha rigettato la censura relativa alla violazione degli articoli 12, 18 comma 3 e 53 del Dlgs 546/1992, componendo così il contrasto giurisprudenziale venutosi a formare nel corso degli anni.
Nel richiamare la pronuncia della Corte costituzionale n. 189/2000, in cui la Consulta rilevava che “l’inammissibilità scatta – per scelta del legislatore tutt’altro che irragionevole – solo a seguito di ordine ineseguito nei termini fissati e non per il semplice fatto della mancata sottoscrizione del ricorso da parte di un professionista abilitato”, i giudici di piazza Cavour evidenziano che detta interpretazione (che oggi è stata esplicitata nel processo tributario attraverso l’inserimento nell’articolo 12 del Dlgs 546/1992, dell’espresso rinvio all’articolo 182 cpc) può essere invocata anche nel giudizio di appello, ma con un preciso limite, non sussistendo per il giudice il dovere di reiterazione dell’ordine alla parte di munirsi di difensore nel caso in cui nel precedente grado abbia avuto conoscenza dell’obbligo di assistenza tecnica.
Enunciano, quindi, il principio di diritto secondo cui “l’ordine impartito dal giudice al contribuente, nel giudizio di primo grado, di munirsi di assistenza tecnica - nel caso in cui lo stesso contribuente non si sia avvalso dell’assistenza di un difensore abilitato per proporre l’impugnazione dell’atto impositivo - ancorchè astrattamente ammissibile anche in grado di appello, non deve essere reiterato, con conseguente inammissibilità dell’appello per la mancanza di “ius postulandi”. L’impugnazione è parimenti inammissibile se la parte, sfornita in grado di appello della necessaria assistenza tecnica, sia stata comunque resa edotta dall’eccezione di controparte, nel giudizio davanti alla Commissione Tributaria provinciale, della necessità dell’assistenza tecnica necessaria, non dovendo tale invito essere reiterato dalla commissione tributaria regionale”.
 
Chiariscono i giudici che l’assenza dell’obbligo di ripetizione dell’invito alla parte non comporta alcuna violazione del diritto di difesa, in quanto il contribuente che, già reso edotto, in forza dell’ordine del giudice o dell’eccezione di parte, della mancanza della necessaria assistenza tecnica, non ottemperi e lasci permanere la situazione anche nel grado di appello, ha un comportamento negligente, sanzionato con l’inammissibilità.
 
La Corte si serve del caso per offrire un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’enunciato principio, diretta a evitare qualsivoglia distratta violazione del canone della ragionevole durata del processo.
In proposito, i giudici di legittimità affermano che “la reiterazione dell’invito, da parte del giudice di appello … a munirsi dell’assistenza tecnica a una parte che è già stata destinataria di un analogo invito da parte del giudice di primo grado è anche contrastante con il principio di ragionevole durata del processo, in quanto comporterebbe l’inevitabile rinvio della trattazione della controversia, con un allungamento dei tempi di definizione della stessa non giustificato dall’esigenza di assicurare l’effettività della tutela giurisdizionale”.
 
Il massimo collegio, condividendo il prevalente orientamento di legittimità, secondo cui “quando la parte si è munita di assistenza tecnica nel giudizio di primo grado a seguito di ottemperanza all’ordine del giudice e proponga appello personalmente, l’impugnazione deve essere dichiarata inammissibile, non dovendo l’ordine essere reiterato, e l’appello va dichiarato immediatamente inammissibile attesa la riferibilità di quello impartito in prime cure all’intero giudizio” (cfr Cassazione 21139/2010, 20929/2013 e 26851/2014), ha definitivamente fatto luce sulle conseguenze che l’ordinamento ricollega alla smemorata condotta del contribuente, che dovrà essere “avvisato” una sola volta, senza possibilità di appello.
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