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Giurisprudenza

Avviso oltreconfine valido,
anche se arriva tardi all’ambasciata

Il principio di scissione del perfezionamento degli effetti della notifica vale sempre, anche quando si tratti di notificazione a contribuente non residente eseguita tramite ambasciate o consolati

L'Agenzia delle entrate, tramite l'ambasciata italiana a Tel Aviv, notificava a un contribuente due distinti avvisi di accertamento, con i quali rideterminava i redditi, relativi agli anni di imposta 2005 e 2006, e un atto di contestazione, con il quale irrogava, per i medesimi periodi di imposta, una sanzione per l'omessa indicazione, nel Quadro RW delle dichiarazioni dei redditi relative a entrambe le annualità, di investimenti e attività finanziarie all'estero.

I predetti atti impositivi, con unico ricorso, sono stati impugnati e la Ctp di Milano, con sentenza del 2013, da un lato, ha ritenuto tempestiva la notifica degli avvisi, essendo la spedizione avvenuta in un momento antecedente il termine di decadenza fissato per il 31 dicembre 2011, ma ha accolto la domanda nel merito.
L’ufficio ha impugnato la pronuncia di primo grado, per la parte a sé sfavorevole, e la Ctr Lombardia ha ritenuto fondato il gravame, ripristinando, così, la fondatezza delle riprese erariali.
Il contribuente ha, a sua volta, interposto ricorso alla sentenza di secondo grado in Cassazione, affidandolo a quattro motivi di doglianza.
I giudici di legittimità, con l’ordinanza n. 28966 del 5 ottobre 2022 in esame, hanno rigettato il ricorso di controparte condannandolo, altresì, al pagamento delle spese di giudizio.

I primi due motivi di ricorso – trattati congiuntamente in quanto connessi – sono stati rigettati in ragione della loro intrinseca infondatezza.
Con dette eccezioni, la parte ricorrente lamentava che la Ctr avesse ritenuto che il termine di decadenza fosse quello di cui all'articolo 43, secondo comma, del Dpr n. 600/1973, applicabile nei casi di omessa presentazione della dichiarazione, ossia quello del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione sarebbe dovuta essere presentata e che la data di spedizione degli avvisi di accertamento da parte dell'ufficio fosse antecedente a quella di decadenza, coincidente, nel caso, con il 31 dicembre 2011, dovendo farsi riferimento alla data di spedizione e non a quella di ricevimento.
Difatti, secondo il contribuente, la decadenza si era verificata con riguardo all'anno 2005, in quanto gli atti, recanti tutti la data del 1° dicembre 2011, erano stati inviati dall'Agenzia delle entrate all'ambasciata italiana di Tel Aviv il 16 dicembre dello stesso anno; mentre l'ambasciata aveva provveduto alla notifica con raccomandata spedita solo il 9 gennaio 2012.

Ad avviso del ricorrente, quindi, non era stato considerato, da parte della Ctr, che, pur trovando applicazione il principio della scissione soggettiva, l'ambasciata, ancorché appartenente ad altra amministrazione, era legata all’ufficio finanziario, rispetto al servizio di notificazione, da un rapporto organico-funzionale diretto, essendo la sua funzione di organo notificatore istituzionalmente dipendente dall'Ente che aveva emesso l'atto.
Pertanto, la notifica effettuata tramite ambasciata, andava ritenuta effettuata direttamente dall'ufficio che aveva emanato l'atto; sicché essa si era perfezionata per l'Agenzia delle entrate alla data di spedizione, ossia al 9 gennaio 2012, e dunque tardivamente.

L’infondatezza delle eccezioni, così come prospettate, è stata avvalorata alla luce dei principi affermati dalle sezioni unite della Cassazione in tema di notifica a mezzo messo notificatore.
Invero, “in materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria e degli effetti di questa sull'osservanza dei termini, previsti dalle singole leggi d'imposta, di decadenza dal potere impositivo, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale, e per gli atti tributari dall'art. 60 del DPR n. 600 del 1973, trova sempre applicazione, a ciò non ostando né la peculiare natura recettizia di tali atti, né la qualità del soggetto deputato alla loro notificazione.
Ne consegue che, per il rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l'ente ha posto in essere gli elementi necessari ai fini della notifica dell'atto e non quella, eventualmente successiva, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente” (Cassazione, sezioni unite, n. 40543/2021).

In particolare, nella pronuncia citata, le sezioni unite hanno evidenziato l'esigenza, posta alla base del principio generale della scissione degli effetti della notificazione, di evitare pregiudizi per attività in parte sottratte ai poteri di impulso del soggetto notificante (nel caso in esame, l’Agenzia delle entrate), ritenendo che debba impedirsi un irrazionale effetto di decadenza, la quale ha senso come sanzione, solo se rapportata a un'effettiva inerzia della parte nel termine fissato per legge.

Pertanto, la Cassazione ha rilevato, concordando, sul punto, con l’impostazione adottata dalla Ctr lombarda, che alcuna inerzia poteva attribuirsi all’ufficio nell’ipotesi in cui abbia tempestivamente dato impulso al processo notificatorio, come nel caso in argomento.
Il principio di scissione del perfezionamento degli effetti della notifica vale sempre, anche quando si tratti di notificazione a contribuente non residente eseguita tramite le ambasciate e i consolati all'estero.
Se il plico raccomandato è stato spedito in tempo utile al fine di non incorrere nella decadenza dal potere accertativo, non rileva che l'ambasciata lo abbia ricevuto spirati i detti termini, sebbene sia la stessa che provvede alla notificazione al contribuente non residente.

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