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Giurisprudenza

I benefici previsti per gli stipendi
non sempre passano alle pensioni

L’esenzione goduta in servizio non si riverbera necessariamente sugli emolumenti previdenziali: di volta in volta, va analizzata la normativa per comprendere i casi di applicabilità

Laddove sia prevista una particolare agevolazione per un emolumento da lavoro dipendente, ciò non vuol dire che essa si trasmetta in automatico al reddito da pensione. In mancanza di un’espressa disposizione di legge l’esenzione da imposizione diretta per gli stipendi non può estendersi anche alla successiva pensione (Ctp Napoli, sentenza 2466/2017).
 
I fatti
L’ufficio aveva accertato in capo al contribuente, ex dipendente della Nato residente in Italia, la mancata dichiarazione di un emolumento aggiuntivo relativo al reddito di pensione erogatogli dall’Organizzazione nordatlantica.
A sostegno dell’atto introduttivo, il ricorrente aveva invocato l’articolo 8, lettera c), Dpr 2083/1962, il quale prevede l’esenzione da imposizione fiscale dei redditi “derivanti dagli stipendi ed emolumenti corrisposti dai quartieri generali interalleati” agli “impiegati di detti quartieri generali”, eccependo che la pensione corrisposta era ugualmente esente perché “retribuzione differita”.
 
La decisione
I giudici della Ctp di Napoli, nella sentenza 2466/2017, hanno dato preliminarmente atto che esistono diverse pronunce di merito le quali, considerando la pensione come una retribuzione differita, ritengono che la stessa debba beneficiare della medesima esenzione da imposizione fiscale riconosciuta per gli stipendi ed emolumenti corrisposti ai dipendenti della Nato.
Tuttavia il Collegio napoletano ha inteso non aderire a questo orientamento, in quanto il principio della Cassazione alla base delle citate posizioni, secondo cui “se gli emolumenti pensionistici sono corrisposti dallo stesso (ex) Datore di Lavoro, assumono carattere di retribuzione differita”, non è stato sancito ai fini fiscali, bensì nell’ambito di controversie di lavoro, al solo fine dell’applicazione di istituti e previsioni tipiche del rapporto di lavoro.
 
Gli emolumenti pensionistici hanno comunque funzione previdenziale e possono essere ritenuti quale corrispettivo della prestazione lavorativa solo in senso lato. Invero, la pensione corrisposta all’ex lavoratore, essendo un tipo particolare di retribuzione differita prevista per esigenze di tutela previdenziale, ha quasi sempre carattere misto.
L’analogia “stipendio-pensione” appare indifferente, invece, al trattamento tributario che va riservato al reddito da lavoro dipendente rispetto a quello da pensione.
 
Secondo i giudici napoletani, quindi, ove sia prevista una particolare agevolazione fiscale per un emolumento da lavoro dipendente, ciò non vuol dire che essa debba applicarsi automaticamente a quella retribuzione differita che è il reddito da pensione.
Necessita al riguardo, di volta in volta, una specifica analisi della normativa per comprendere quali siano le ipotesi in cui essa è applicabile.
Nel caso in esame, il richiamato articolo 8, lettera c), Dpr 2083/1962, si configura come norma speciale di stretta interpretazione, il cui tenore letterale depone per l’applicabilità del beneficio solamente a coloro che rivestono la “qualità di impiegati” e relativamente agli “stipendi ed emolumenti” percepiti.
 
La Commissione provinciale, quindi, in coerenza con quanto affermato dalla Cassazione nella sentenza 16098/2004 (vertente su un’ipotesi analoga in cui era prevista l’esenzione per i redditi di lavoro prestato all’estero) ha ritenuto che, in mancanza di un’espressa disposizione di legge, l’esenzione per gli stipendi non può estendersi anche alla successiva pensione. L’equiparazione dei redditi da pensione con quelli da lavoro dipendente è dettata dalla finalità di “omogeneizzare il relativo trattamento tributario” e non anche per estendere ai primi una disposizione speciale prevista solo per una categoria ben precisa di lavoro dipendente.
 
Osservazioni
L’orientamento di merito che depone per il riconoscimento dei benefici fiscali ai redditi da pensione, qualora questi siano stati previsti per i redditi da lavoro dipendente, prende le proprie mosse dal principio espresso dalla Cassazione civile – sezione lavoro (cfr, tra le altre, la 3995/1994 in tema di rivalutazione monetaria su crediti previdenziali) per cui, se gli emolumenti pensionistici sono corrisposti dallo stesso (ex) datore di lavoro, assumono carattere di “retribuzione differita”, sicché l’emolumento aggiuntivo sfugge alla normativa che regola le pensioni e viene sottoposto, almeno in parte, alle norme tipiche del rapporto di lavoro in corso di svolgimento.
 
D’altro canto non va sottaciuto che le sezioni unite, sempre su controversie di lavoro, con la sentenza 974/1997, hanno precisato che gli emolumenti pensionistici aggiuntivi conservano comunque funzione previdenziale e sono “ascrivibili alla categoria delle erogazioni solo in senso lato in relazione di corrispettività con la prestazione lavorativa”, ritenendoli pertanto sottratti al rigido criterio di proporzionalità che caratterizza gli emolumenti da lavoro.
 
Dunque i ragionamenti operati in queste controversie vertenti su tematiche relative al diritto del lavoro sono caratterizzati da una propria specifica ratio; pertanto, non possono essere applicati indifferentemente all’ambito tributario, ove sono previsti principi e norme peculiari che regolano le diverse fattispecie e che, nella causa in commento, consistono:
  • nell’articolo 42 del regolamento pensionistico delle Organizzazioni internazionali, in virtù del quale l’importo della pensione concorre alla formazione del reddito imponibile del percettore residente
  • nell’articolo 8, lettera c), Dpr 2083/1962, dalla cui interpretazione letterale non può che attribuirsi l’esenzione unicamente agli emolumenti derivanti dai rapporti di lavoro in corso di svolgimento
  • nel principio sancito dalla Cassazione con la sentenza 16098/2004, a mente del quale le norme fiscali che prevedono esenzioni o agevolazioni sono regole di stretta interpretazione, che non trovano applicazione se non nelle ipotesi da esse espressamente previste.
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