La controversia principale e le questioni pregiudiziali
La controversia in commento vede coinvolta una società di diritto olandese che gestisce un complesso polifunzionale costituito da uno stadio e dalle relative attrezzature, tra cui un museo.
La società affitta lo stadio a terzi per le competizioni sportive e, in via incidentale, per l’esibizione di artisti. Rientra nell’ambito della propria attività anche la fornitura di servizi per la visita del complesso nei periodi non interessati da eventi sportivi o artistici.
In particolare, i partecipanti al tour, accompagnati da una guida che fornisce loro varie informazioni, hanno possibilità di visitare lo stadio e di assistere alle esibizioni musicali, di accedere alla piattaforma, al campo di calcio e alla sala stampa. Al termine del giro, i partecipanti hanno la possibilità di accedere liberamente al museo. Dagli atti del procedimento è emerso che nel periodo gennaio 2001-giugno 2005, non è stato possibile visitare il museo senza prendere parte al tour dello stadio.
Ritenendo che la visita guidata costituisca un servizio rientrante tra quelli di natura culturale previsti dalla legge Iva olandese, la società ha applicato un’aliquota ridotta.
A seguito di una verifica fiscale, l’Amministrazione finanziaria ha ritenuto che tale prestazione dovesse scontare l’aliquota ordinaria del 21% e non quella ridotta del 6% e, di conseguenza, ha emesso un avviso di accertamento per il recupero dell’imposta ritenuta evasa.
Avverso l’atto impositivo ha proposto ricorso la società accertata.
Nel corso del procedimento, la Corte di cassazione dei Paesi Bassi ha chiarito che la prestazione di servizi oggetto di controllo è costituita da due elementi: il tour all’interno dello stadio e la visita al museo. La prima delle due prestazioni costituisce l’elemento principale, mentre la seconda è l’elemento accessorio.
A tal riguardo, la Corte di legittimità ha altresì precisato che il prezzo doveva essere pagato per entrambi questi elementi e che durante il periodo accertato, i visitatori non potevano visitare il museo senza partecipare al tour dello stadio.
La Corte ha pertanto chiesto se il giro guidato dello stadio e l’entrata al museo siano da considerarsi servizi così strettamente correlati da essere considerati come una prestazione unica ai fini Iva e assoggettabili alla stessa aliquota.
Alla luce di tali considerazioni la Cassazione ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte di giustizia la seguente questione pregiudiziale:
“Se la sesta direttiva IVA debba essere interpretata nel senso che, nel caso in cui la prestazione di un servizio, che costituisce un’unica prestazione ai fini della riscossione dell’IVA, sia composto da due o più elementi concreti e specifici che, se venissero prestati separatamente, sarebbero assoggettati ad aliquote IVA diverse, la riscossione dell’IVA vertente su tale prestazione di servizi complessa debba avvenire secondo le aliquote distinte applicabili a detti elementi, anche quando il corrispettivo per la prestazione di servizi possa essere frazionato secondo una corretta proporzione di detti elementi”.
La decisione della Corte
In buona sostanza il giudice di legittimità ha chiesto alla Corte se la sesta direttiva Iva deve essere interpretata nel senso che, quando una sola prestazione (e un unico prezzo quindi) consta di due elementi distinti, di cui uno principale e l’altro accessorio, assoggettati, se forniti separatamente, ad aliquote diverse, la prestazione debba essere tassata in base alle aliquote Iva applicabili a tali elementi, il cui prezzo di ciascuno è identificabile.
Sull’argomento la Corte ha affermato in passato che, se da un lato, ogni operazione deve normalmente essere considerata distinta e indipendente, dall’altro l’operazione consistente in un unico vantaggio economico non deve essere scomposto artificialmente per non alterare la funzionalità del sistema Iva.
In particolare, una prestazione deve essere considerata accessoria a una prestazione principale solo quando costituisce per la clientela non un fine in sé, ma i mezzi per beneficiare delle migliori condizioni del servizio principale del fornitore.
In merito alla questione se le due componenti del servizio unico, di cui uno è principale e l’altro accessorio, possano essere soggette a aliquote Iva diverse, corrispondenti a quelle applicabili a tali elementi se fossero forniti separatamente, gli eurogiudici hanno affermato che tale interpretazione sarebbe contraria alla giurisprudenza della medesima Corte.
Infatti, l’opzione rimessa agli Stati membri di assoggettare i diversi elementi che compongono un unico servizio alle diverse aliquote applicabili comporterebbe una rottura artificiale di tale servizio e potrebbe compromettere la funzionalità del sistema d’imposta.
Il citato principio vale anche nel caso in cui, come nel procedimento principale, è possibile individuare il prezzo corrispondente a ciascun elemento separato che costituisce il servizio unico.
Il fatto che una siffatta identificazione sia possibile o che le parti concordino su tali prezzi non è un elemento tale da giustificare un’eccezione ai principi derivanti dalla giurisprudenza della Corte.
Inoltre, il principio della neutralità fiscale potrebbe essere compromesso, in quanto due singoli servizi, consistenti in due o più elementi distinti, potrebbero dover essere soggetti, secondo tale ipotesi, a diverse aliquote Iva, a seconda che sia possibile o meno identificare il prezzo corrispondente a questi diversi elementi.
Alla luce di tutto quanto precede, la risposta alla questione pregiudiziale è che la sesta direttiva deve essere interpretata nel senso che se una sola prestazione consta di due elementi distinti, uno dei quali è all’altro accessorio, e che se forniti separatamente sarebbero soggetti ad aliquote Iva diverse, la prestazione deve essere tassata all’aliquota unica prevista per l’elemento principale, e ciò quand’anche il prezzo di ciascun elemento (compreso nel totale pagato da un consumatore allo scopo di beneficiare di tale servizio) può essere identificato.
Data della sentenza
18 gennaio 2018
Numero della causa
C‑463/16
Nome delle parti
- Stadion Amsterdam CV
- Staatssecretaris van Financiën