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Giurisprudenza

Bolide posseduto grazie a terzi:
giustificato il metodo dell’ufficio

Gli elementi indicativi di capacità contributiva, come un’auto di lusso, possono solo trovare giustificazione nei redditi degli altri componenti il nucleo familiare

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Per procedere ad accertamento sintetico è necessario valutare la complessiva posizione reddituale dei componenti il nucleo familiare, dato che gli elementi indicativi di capacità contributiva potrebbero trovare giustificazione nei redditi degli altri componenti il nucleo familiare.
Detto ciò, in un caso recentemente all'esame della Commissione tributaria provinciale di Firenze, una contribuente era stata selezionata in base ai criteri previsti dalla circolare 49/2007 perché, nell'anno 2005 e 2006, pur non avendo presentato alcuna dichiarazione dei redditi, risultava proprietaria di una autovettura di grossa cilindrata.

La donna, a seguito della notifica del questionario da parte dell'ufficio, con richiesta di fornire chiarimenti in merito al possesso di tale bene e al mantenimento dello stesso, pur confermando il possesso dell'autovettura, indicava un soggetto terzo quale sostenitore delle spese.
Questa persona, tuttavia, non aveva alcun rapporto di parentela con la ricorrente, la quale, in ogni caso, non aveva prodotto alcuna documentazione comprovante l'effettivo sostenimento delle spese da parte del soggetto da lei indicato. La contribuente si era, poi, limitata a sostenere in contenzioso, di aver ricevuto dall'ex coniuge una somma di 80mila euro, come quota parte del prezzo di vendita di un immobile situato a Bucarest e di aver, inoltre, ricevuto una somma pari a 12mila euro da parte del padre dell'attuale convivente di fatto.

Tali giustificazioni, oltre a essere comunque irrilevanti, erano prive di ogni valida documentazione probatoria di supporto.
Il contratto di compravendita dell'immobile in Romania (la cui traduzione risultava peraltro prodotta in copia e autenticata da parte di notaio pubblico in Romania e non in Italia), non aveva alcun valore di prova, poiché unico intestatario dell'immobile, nonché venditore, risultava essere l'ex marito della contribuente e non anche la moglie, pertanto da considerarsi, fino a prova contraria, unico percettore delle somme derivanti dalla vendita.
Il trasferimento della cifra di 80mila euro, che sarebbe derivato dall'alienazione dell'immobile non risultava dunque provato, anche perché l'unica documentazione prodotta era una dichiarazione dell'ex coniuge che attestava di aver conferito alla moglie tale cifra e non i passaggi di somme di denaro sui rispettivi conti correnti (estratti conto, copia bonifici, assegni eccetera).

Infine, non era stato dimostrato l'utilizzo di tali somme per acquistare e mantenere l'autovettura, anzi, in contraddizione con tale disponibilità, era la stessa ricorrente a sostenere che aveva comunque avuto bisogno di un prestito da parte del padre del convivente per l'acquisto dell'autovettura.

L'ufficio, a tal proposito, sottolineava peraltro come la disponibilità di somme derivanti da redditi prodotti da componenti del "nucleo familiare" non corrispondeva comunque alla fattispecie in esame.
Il certificato di stato di famiglia prodotto dalla contribuente indicava, infatti, come componenti del nucleo familiare solo sé stessa e non anche il convivente di fatto.
Risultava soltanto che dal 30 dicembre 2005 la donna aveva acquisito la residenza anagrafica presso il convivente. Il fatto però che risiedesse presso l'abitazione di quest'ultimo non dimostrava certo l'effettivo rapporto di convivenza more uxorio da lei asserito.
La mera convivenza anagrafica poteva del resto sottintendere altre tipologie di relazioni, non ultima un rapporto di lavoro come quello di collaboratrice domestica, comprovato dalla dichiarazione della stessa ricorrente di aver prestato assistenza alla famiglia del convivente e di aver eletto domicilio presso la sua abitazione per poter regolarizzare la sua posizione in Italia.

Tali conclusioni, in diritto, trovavano conferma nella sentenza della Corte suprema 17203/2006, la quale stabiliva che "l'art. 38 del DPR 600/73 consente al contribuente di dimostrare che il maggior reddito determinato attraverso l'accertamento sinteticamente basato su redditometro è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta. Ciò tuttavia solo a condizione che tali redditi aggiuntivi risultino da idonea documentazione e siano effettivamente posseduti dal contribuente e cioè siano di pertinenza sua, del coniuge e dei figli minori (che costitusicono "nucleo familiare"). Non possono perciò essere conteggiati i redditi di un affine, pur se convivente con il contribuente".

La contribuente avrebbe, pertanto, potuto cercare di dimostrare l'effettivo rapporto di convivenza more uxorio attraverso idonea documentazione comprovante la comunione e la condivisione dei beni.
A titolo esemplificativo la cointestazione di un conto corrente o del contratto di assicurazione dell'autovettura o di altro documento comprovante che il convivente aveva a carico la ricorrente, la quale, come detto, non risultava percepire alcun reddito.

Bene ha fatto quindi la Ctp di Firenze, con la sentenza 168/11/2011 del 16 dicembre scorso, a riconoscere la legittimità dell'accertamento dell'ufficio, affermando che "presa visione degli atti d'ufficio, osserva che la ricorrente non ha presentato idonea documentazione a sostegno di quanto asserito nei ricorsi".

Tali conclusioni si trovano confermate dalla Cassazione anche con la sentenza 9549/2011, dove ha affermato che "in tema di accertamento dei redditi, nella disciplina ratione temporis vigente, la disponibilità di autoveicoli in Italia o all'estero costituisce un elemento indicativo di capacità contributiva. Il possesso del bene costituisce una presunzione legale ai sensi dell'art. 2728 c.c. e il giudice tributario non può privare tale elemento che la legge ha inteso annettere alla loro disponibilità potendo solo valutare la prova che il contribuente offre in ordine alla provenienza non reddituale delle somme necessarie per mantenerne il possesso".
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