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Giurisprudenza

Il bonifico cinese è una donazione?
A provarlo non è una dichiarazione

L’atto, anche se controfirmato da un pubblico ufficiale, non giustifica la movimentazione bancaria e la legalizzazione del Consolato nulla aggiunge al suo valore probatorio

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Con sentenza 29/02/2017 dello scorso 4 aprile, la Commissione tributaria provinciale di Prato è tornata a occuparsi dell’onere probatorio in materia di indagini finanziarie, allorché sul conto corrente siano confluiti bonifici dall’estero.
Il contribuente tenta di offrire giustificazione dei movimenti mediante l’allegazione di dichiarazioni rilasciate dinanzi a un notaio e, successivamente, legalizzate dal Consolato.
 
La Ctp rileva che le dichiarazioni di parte – sebbene formalmente “consacrate” dinanzi a un pubblico ufficiale – non sono idonee a costituire giustificazione delle movimentazioni bancarie: “nessun decisivo rilievo può essere dato alla circostanza che le dichiarazioni siano state rese dinanzi ad un notaio in quanto il valore probatorio dell’atto pubblico investe il fatto storico che le dichiarazioni sono state rese in presenza del pubblico ufficiale, mentre non prova la veridicità dei fatti dichiarati, tra cui l’esistenza di un vincolo di parentela tra i dichiaranti e il ricorrente. Nulla aggiunge al valore probatorio degli atti il fatto che essi siano stati legalizzati ad opera del Consolato generale d’Italia. La legalizzazione serve solo ad attestare la qualifica legale del pubblico ufficiale che ha firmato l’atto e l’autenticità della sua firma e non comporta – invece – alcun controllo o accettazione circa il contenuto dell’atto”.
 
L’atto pubblico, infatti, dimostra la “verità storica” dei fatti da esso menzionati, non la “verità intrinseca” di questi ultimi: così, ad esempio, il contratto documentato dall’atto pubblico può essere simulato e la forma pubblica non mette al riparo dall’azione di simulazione; ancora, se in un atto di compravendita viene dichiarato che il prezzo è stato pagato, il notaio attesterà tale dichiarazione, ma non che quanto dichiarato sia effettivamente avvenuto.
Altrimenti opinando, qualunque affermazione, solo perché rilasciata dinanzi a un pubblico ufficiale, e ancorché questi non ne abbia mai appurato la veridicità, dovrebbe ritenersi assistita da fede privilegiata, la quale invece è “limitata alle avvenute dichiarazioni dalle parti rese al notaio rogante [e] non [può] certo estendersi all'intrinseca veridicità delle stesse” (Cassazione, sezioni unici, pronuncia 26036/2013).
 
Occorre dunque scindere il fatto della dichiarazione dal contenuto della medesima: il reale accadimento del fatto che il funzionario attesta di avere accertato de visu et auditu ex propriis sensibus viene provato fino a querela di falso, mentre la verità di ciò che è stato detto dinanzi al pubblico ufficiale è sottoposto a generale valutazione critica, ricordando però che “nessuno fa prova a favore di se stesso!”.
Infatti, “soltanto in casi specifici la legge attribuisce efficacia alle dichiarazioni favorevoli all'interesse di chi le rende” (Cassazione, pronuncia 12065/2014); tanto in conformità al generale principio “a nessuno è consentito precostituirsi unilateralmente i mezzi destinati a fornire la prova a sé favorevole del fatto controverso …” (Cassazione, pronuncia 9825/2016).
 
Inoltre, la garanzia di veridicità dell’atto pubblico attiene soltanto alle dichiarazioni e ai fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza, ma non può estendersi a dichiarazioni che concernono fatti antecedenti alla formazione dell’atto.
 
Nella controversia sottoposta alla Ctp, taluni soggetti – residenti nella Repubblica popolare cinese – avevano dichiarato dinanzi al notaio il fatto (antecedente ed esterno all’attività di verbalizzazione) che cinque anni prima avevano donato cospicue somme nei riguardi del contribuente accertato.
Come osservato dai giudici, la veridicità di tale affermazione, quanto al suo contenuto, non è provata fino a querela di falso.
Infatti, l’articolo 2700 del codice civile non conferisce efficacia probatoria privilegiata alle “dichiarazioni rese dal P.U. in ordine a fatti da lui non contestualmente compiuti o da lui appresi e conosciuti … in un momento anteriore alla formazione dell'atto pubblico… Occorre la contestualità fra formazione dell'atto e fatto che l'atto è destinato a provare, con fede privilegiata” (Cassazione, pronuncia 11964/1990).
Insomma, l’attestazione, contenuta in un atto pubblico, di un fatto non “avvenuto alla presenza del pubblico ufficiale né un fatto da lui compiuto … non è assistita dal alcuna garanzia di veridicità” (Cassazione, pronuncia 15526/2000).
 
Assume, invece, efficacia di prova, fino a querela di falso, l’attestazione circa il conferimento del denaro avvenuta in presenza del pubblico ufficiale: “l'atto pubblico fa fede fino a querela di falso solo relativamente … [ai] fatti dal [pubblico ufficiale] compiuti o che questi attesti essere avvenuti in sua presenza, come – ad esempio – nel caso in cui dal notaio sia attestata la materiale dazione del prezzo in quanto avvenuta in sua presenza” (Cassazione, pronunce 37/2007e 12386/2006).
Inoltre, il pubblico ufficiale “attesta l’identità personale delle parti ma non anche la veridicità delle qualifiche che le stesse ritengono d’attribuirsi ...” (Cassazione, pronuncia 19058/2011).
 
In questa prospettiva, come osservato dalla Ctp nella pronuncia in commento, il notaio cinese poteva efficacemente attestare l’identità dei presunti donanti, ma non anche la circostanza che si trattasse dei nonni ovvero degli zii del contribuente accertato, non avendo alcuna cognizione circa il loro legame parentale.
Né – rileva la Commissione tributaria – alcuna efficacia probatoria privilegiata è conferita a una dichiarazione corredata da legalizzazione del Consolato: la legalizzazione è soltanto il requisito attraverso cui un atto straniero può produrre in Italia effetti legali. Essa consiste nella attestazione ufficiale – resa dalla competente autorità diplomatica o consolare italiana all’estero – della qualifica legale del pubblico ufficiale che ha firmato l’atto e l’autenticità della sua firma: essa non riguarda, al contrario, la validità o l’efficacia dell’atto nel Paese da cui esso proviene, in quanto la legalizzazione (analogamente all’apostille) non comporta nessun controllo né accettazione circa il contenuto dell’atto.
 
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