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Giurisprudenza

Il bonifico del babbo è reddito,
salvo prova contraria

E' onere del contribuente superare la presunzione di legge o dimostrare la configurabilità di un atto di liberalità del genitore

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La Ctr del Piemonte, con la sentenza n. 773, depositata il 6 ottobre 2021, ha chiarito che, in materia di trasferimenti di denaro tramite bonifico bancario, le somme accreditate dal padre sul conto corrente del figlio si presumono redditi non dichiarati, se il contribuente non fornisce la prova che tali movimenti bancari siano fiscalmente irrilevanti.
E' essenziale che venga fornito dal privato un adeguato supporto probatorio del negozio sottostante i passaggi di denaro in questione.

I fatti in causa
La vicenda origina da un avviso di accertamento, notificato da un ufficio piemontese, con cui l'amministrazione finanziaria, ex articolo 38, commi 1 e 2 Dpr 600/1973, determinava a carico di una contribuente un maggior reddito imponibile ai fini Irpef e addizionali.
Più in particolare, l'ufficio riteneva ingiustificate alcune operazioni di accredito di somme di denaro intervenute sul conto corrente della privata ed applicava la conseguente presunzione che si trattasse di redditi non denunciati.

Il processo avanti alla Ctp di Torino
La contribuente adiva, pertanto, la Ctp di Torino, avanti alla quale il processo di prime cure si celebrava per ben due volte, attesa una prima declaratoria di inesistenza della notifica per la convocazione del difensore della ricorrente per l'udienza di discussione dell'originario ricorso.
I primi giudici, in seconda battuta, accoglievano parzialmente il ricorso, rigettandolo per quanto concerneva un bonifico, di elevato ammontare, effettuato a favore della contribuente dal padre della stessa.

Il gravame
Proponeva, quindi appello principale la contribuente, dolendosi del mancato riconoscimento delle giustificazioni addotte relativamente al bonifico ricevuto dal proprio genitore.

La sentenza
Nel rigettare l'appello della contribuente, la Ctr Piemonte premette che i movimenti bancari possono essere utilizzati quali prove presuntive di maggiori ricavi o operazioni imponibili, ai sensi dell’articolo 32, comma 1, n. 2, secondo periodo Dpr 600/1973, sia per dimostrare l'esistenza di un'eventuale attività occulta (impresa, arte o professione), sia per quantificare il reddito da essa ricavato, incombendo sul contribuente l'onere di provare che i movimenti bancari che non trovano giustificazione sulla base delle sue dichiarazioni non siano fiscalmente rilevanti.
Il principio che precede risulta cristallizzato in un consolidato orientamento della Corte di legittimità (cfr. Cassazione nn. 5135/2017; 11102/2017).
Tuttavia, nel caso di specie, la contribuente asseriva, senza alcun supporto probatorio, che il bonifico del padre le fosse pervenuto per una parziale restituzione di denaro da ella bonificato, in precedenza, al genitore affinché lo investisse. Successivamente, sempre secondo la prospettazione dell'appellante, le somme le erano state restituite, atteso che, per motivi inerenti a liti familiari, il padre non poteva rimanere intestatario di somme ingenti sul proprio conto corrente.
Tuttavia - osservano i giudici piemontesi - non è dimostrato che una prima somma fosse stata trasmessa dalla contribuente al padre perché la investisse né che i successivi bonifici dal padre alla figlia, ivi compreso quello oggetto di causa, avessero come causale la restituzione di detto importo: in sostanza, l'appellante non forniva alcuna prova del negozio sottostante le somme accreditate.

Insussistenza di donazione
Né appare conferente, secondo la Ctr, la difesa avanzata dalla contribuente in via subordinata, ossia, se il Collegio non avesse ritenuto provata la ricostruzione dei fatti proposta, che il bonifico in questione rappresentasse una donazione da padre a figlia, liberalità che, in quanto tale, sarebbe dovuta, comunque, essere ritenuta indenne da tassazione.
Anzi, chiosa il Collegio piemontese, l'esistenza di una donazione poteva ritenersi esclusa perché non vi era prova che fossero state assolte le imposte di legge: non sul reddito, ma sull'atto.
Né potrebbe presumersi, nel caso di specie, operante una presunzione di liberalità, trattandosi di rapporti tra padre e figlia.
Infatti, conclude la Ctr, non potrebbe trattarsi di una donazione sia perché proprio l'appellante aveva fornito una diversa spiegazione dei rapporti intercorsi tra padre e figlia, sia perché era pacifico in causa che il bonifico in questione recava come causale l'indicazione di "restituzione", evidentemente incompatibile con la sua qualificazione come liberalità.
Ecco che, in assenza di un apparato probatorio idoneo, che era onere della contribuente fornire, le somme in questione sono state legittimamente recuperate a tassazione.

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