Contrariamente al parere della Procura generale, accogliendo il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, con sentenza del 9 marzo 2016, n. 4600, la Corte di cassazione ha affermato che è legittimo l’accertamento basato sui dati rinvenuti nel floppy disk, anche se l’imprenditore li giustifica come preventivi di esito incerto, dal momento che il supporto informatico esaminato lascia trasparire una contabilità parallela.
Il fatto
All’esito di una verifica fiscale, veniva documentato con Pvc, sulla scorta dei dati estrapolati da un floppy disk rinvenuto in sede di ricerca documentale, l’esistenza di attività non dichiarate consistenti nell’omesso rilascio di ricevute fiscali e in movimentazioni bancarie sui conti intestati alla società, all’amministratore, al procuratore generale e ai soci dell’impresa verificata.
La conseguente rettifica reddituale veniva annullata dal giudice adito né miglior sorte conseguiva l’appello erariale, incentrato sull’erroneità del pronunciamento di primo grado in ragione dell’insufficienza e della contraddittorietà della motivazione posta a suo fondamento.
La Ctr asseriva che l’ufficio non avrebbe contrastato efficacemente le dimostrazioni documentali della contribuente, debitamente provando che i conti correnti bancari utilizzati per la ricostruzione dei ricavi – o determinate operazioni transitate nei conti – erano fittiziamente intestati a soggetti diversi dalla verificata. Il giudice regionale ha ritenuto altresì non provata l’esistenza di una vera contabilità parallela “in quanto nulla esclude che il floppy disk rinvenuto contenesse effettivamente preventivi di esito incerto”.
Nel prosieguo in Cassazione, l’ente impositore rileva che la sentenza impugnata aveva omesso di motivare su punti decisivi della controversia, astenendosi dal prendere posizione sulla riferibilità alla società dei conti intestati ai soci, all’amministratore e al procuratore generale, nonché sulla idoneità della documentazione prodotta dalla contribuente a superare la presunzione scaturita dalle movimentazioni bancarie e sulla rilevanza della contabilità parallela rinvenuta nel floppy disk.
La decisione
Ribaltando il verdetto del merito, la decisione n. 4600/2016 accoglie le ragioni erariali, dichiarando valido l’atto impositivo, dal momento che il supporto informatico esaminato lasciava trasparire all’evidenza una contabilità parallela. Inoltre, la compagine societaria era intestataria di tutta una serie di conti correnti contenenti movimentazioni sospette, non del tutto giustificate.
Sul punto, rileva innanzitutto la Cassazione che l’assetto motivazionale della sentenza impugnata è risultato sufficientemente deficitario, atteso che la motivazione omessa o insufficiente è configurabile qualora dal ragionamento del giudice di merito, come risultante dalla sentenza impugnata, emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre a una diversa decisione, ovvero quando sia evincibile l’obiettiva carenza, nel complesso della medesima sentenza, del procedimento logico che lo ha indotto, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento (Cassazione, sezioni unite, sentenza 24148/2013).
Sulla scorta di tali premesse, la sezione tributaria ha, quindi, affermato che la documentazione extracontabile contenuta nel floppy disk dell’imprenditore può essere tranquillamente la base sulla quale muovere un accertamento fiscale.
Infatti, la Commissione del riesame ha mancato di prendere posizione in ordine “ad alcuni non trascurabili profili fattuali”, che l’Amministrazione fiscale ha dedotto ai fini della riforma della sentenza di prime cure favorevole alla società.
Tra gli elementi meritevoli di maggiore considerazione, la Corte ha ricompreso, in particolare, le movimentazioni sui conti correnti bancari esaminati, i quali, secondo un ben noto paradigma interpretativo, sono tutti riconducibili alla posizione della società verificata (Cassazione, pronuncia 379/2009 e 857/2010).
Inoltre, il giudice di legittimità ha evidenziato che gli elementi di carattere presuntivo rilevati nella verifica e nell’istruttoria sono stati anche avvallati e rafforzati dal rinvenimento di documentazione extracontabile, quale può essere considerato un supporto informatico.
Nel caso di specie, l’ufficio si è avvalso di un floppy disk, che ha rivelato “operazioni in uscita dai conti correnti bancari intestati al procuratore generale della società senza indicazione dei beneficiari e senza che di esse vi fosse traccia nella contabilità sociale”.
È perciò evidente – conclude la Cassazione - che, in tale fattispecie, detta documentazione, pur in assenza di irregolarità contabili e inadempimenti di obblighi di legge, non può essere ritenuta dal giudice di per sé probatoriamente irrilevante (Cassazione, pronuncia 19329/2006), senza che a tale conclusione conducano l’analisi dell’intrinseco valore delle indicazioni dalla stessa promananti e la comparazione di queste con gli altri dati acquisiti e quelli emergenti dalla contabilità ufficiale del contribuente (Cassazione, pronunce 1349/1999 e 2217/2006).
Buoni i dati del floppy disk
per muovere l’accertamento
Soprattutto se quanto estrapolato è supportato da operazioni bancarie sospette eseguite dai conti intestati all’impresa, all’amministratore, al procuratore generale e ai soci
