Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Giurisprudenza

Buono, per il sequestro preventivo,
il verbale della Guardia di finanza

Il provvedimento può essere adottato se gli indizi, anche se emersi da un’attività di verifica amministrativa, fanno concretamente ipotizzare la realizzazione del reato contestato

Il sequestro preventivo di beni, in relazione al reato di dichiarazione infedele, può fondarsi anche sui dati trasfusi nel processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di finanza in violazione dell’articolo 220, disposizioni di attuazione del codice di procedura penale. L’eventuale inutilizzabilità, ai fini probatori, del processo verbale per violazione di detta norma di garanzia procedurale è eccezione che potrà trovare ingresso nel successivo giudizio di merito sulla fondatezza dell’accusa.

Questo il principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione nella sentenza 23368 del 7 giugno 2016.
 
Fatto
Con ordinanza, il Tribunale del riesame di Napoli confermava il decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip di Nola nei confronti di un imprenditore accusato del reato di dichiarazione infedele ex articolo 81 cpv cp, Dlgs 74/2000, articolo 4.
Segnatamente, il Tribunale confermava la sussistenza del “fumus commissi delicti” sulla base delle risultanze dell’attività di verifica della Gdf , che aveva riscontrato, anche per mezzo di accertamenti bancari, l’esistenza di una contabilità “non ufficiale” dell'impresa. Da qui, il ricorso per Cassazione, con il quale l’imputato lamenta, tra l’altro, la violazione dell’articolo 220, disposizioni di attuazione, cpp, asserendo che tale norma di garanzia deve essere applicata anche alle attività di verifica fiscale/amministrativa, condotte dalla Gdf, specie se sia probabile il superamento della soglia di punibilità prevista per i reati fiscali.
 
Decisione - Ulteriori osservazioni
Prima di soffermarci sulla interessante pronuncia resa dalla Corte suprema, è opportuno ricordare che commette il reato di dichiarazione infedele, previsto e sanzionato dall’articolo 4 del Dlgs 74/2000, chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o l’Iva, indichi nella dichiarazione annuale:
  • elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo
  • elementi passivi fittizi.  
Questa fattispecie di reato non necessita di alcun impianto fraudolento finalizzato a ostacolare i poteri di accertamento del Fisco, ma può essere commesso da qualunque contribuente, anche non obbligato alla tenuta delle scritture contabili, in quanto l’oggetto materiale del reato è rappresentato dalla dichiarazione annuale in materia di imposte sui redditi o Iva.
Il perfezionamento della fattispecie illecita si realizza mediante la presentazione di una dichiarazione annuale relativa alle imposte dirette e Iva, indicando in essa elementi attivi che manifestano una discrasia con quelli reali ovvero elementi passivi fittizi, determinando un’evasione d’imposta nei limiti indicati espressamente dal legislatore. La fattispecie, quindi, criminalizza la semplice presentazione di una dichiarazione ideologicamente falsa senza che, ai fini della rilevanza penale della condotta realizzata, sia necessario un ulteriore comportamento a sostegno del mendacio.
 
La Cassazione, nell’affermare il principio di cui in premessa, ha dato ragione al Fisco; l’accusa può essere anche il frutto della mera “trasfusione” nella contestazione delle risultanze del processo verbale redatto dalla Gdf.
Nel giudizio di riesame del sequestro probatorio, il Tribunale deve verificare l'astratta configurabilità del reato ipotizzato, valutando il “fumus commissi delicti” in relazione alla congruità degli elementi rappresentati, anche se gli stessi siano la risultante di un’attività di verifica amministrativa.
 
Difatti, argomenta la Corte, è chiara “la radicale diversità della funzione e dell'oggetto delle due distinte fasi procedimentali, essendo la prima, quella delle indagini preliminari, volta a verificare la fondatezza di una notizia di reato al fine dell'eventuale promuovimento dell'azione penale, la seconda, quella del processo, mirata al giudizio di responsabilità penale in ordine ad un'accusa formulata alla chiusura della prima”.
Nell’ambito del giudizio cautelare, il giudice è chiamato a valutare, ancorché “in concreto” (ex pluribus, Cassazione, sezione 5, pronuncia 49596/2014), soltanto la sussistenza del “c.d. fumus commissi delicti, che pacificamente è di già un quid minus rispetto alla sussistenza dei ‘gravi indizi di colpevolezza’ oggetto di valutazione della cautela personale ed ancor più minus è rispetto alla valutazione della sussistenza della responsabilità penale oggetto del processo, vincolata dalle assai più stringenti e rigorose relative regole di valutazione della prova e di giudizio”.
 
L’eccezione di parte ricorrente sulla presunta nullità/inutilizzabilità del processo verbale di verifica della Gdf, puntualizza la Corte, “potrà essere posta, in via di eccezione procedurale con effetti diretti sulla cognizione giudiziale, nella eventuale fase delibativa dell'accusa dopo la conclusione delle indagini preliminari ovvero nel successivo giudizio di merito sulla fondatezza dell'imputazione oggetto della promuovenda azione penale”.
 
Ai fini dell'emissione del sequestro preventivo non occorre un compendio indiziario che si configuri come grave ai sensi dell’articolo 273 del codice di procedura pensale; ne inferisce che il verbale di verifica, pur non potendo costituire fonte di prova della commissione dei reati previsti dal Dlgs 74/200, ha un valore indiziario sufficiente a integrare il “fumus commissi delicti” idoneo, in assenza di elementi di segno contrario, a giustificare l’applicazione di una misura cautelare reale.
Di certo, puntualizza la Corte, gli organi di verifica sono tenuti a “passare dalla procedura tributaria amministrativa a quella penale” laddove siano emerse irregolarità fiscali, vista la differenza strutturale tra gli illeciti fiscali amministrativi e quelli penali, il cui discrimine è dato dal superamento della “soglia di punibilità”.
 
Nel caso di specie, concludono i giudici, la complessità dell’attività di polizia giudiziaria, dimostrata dalla sua durata, giustifica la non immediata percezione del superamento della soglia di punibilità prevista dall’articolo 4 del Dlgs. 74/2000 e, quindi, dello sconfinamento dall’area amministrativa a quella penale, con conseguente necessità di attivare le relative, diverse, garanzie.
Ebbene, la Corte ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/giurisprudenza/articolo/buono-sequestro-preventivo-verbale-della-guardia-finanza