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Giurisprudenza

Cambio di rotta sull'incentivo all'esodo

La norma discriminava fra uomo e donna. La motivazione non fa, però, breccia fra i giudici

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Disco rosso alle istanze di rimborso presentate dai lavoratori di sesso maschile aderenti a piani di esodo, per richiedere le imposte "indebitamente versate", sulla base della riconosciuta discriminazione che la norma, ora abrogata (articolo 19, comma 4-bis, del Tuir), operava fra uomini e donne. Lo stop è arrivato dalla Commissione tributaria regionale del Piemonte (sentenza n. 62/28/07 del 7 marzo 2008) che, accogliendo l'appello proposto dall'agenzia delle Entrate di Vercelli, si oppone al "trend" giudiziale, sul tema, largamente favorevole alla parte contribuente, aprendo il campo al ricorso alla Suprema corte e, quindi, a una definitiva statuizione intorno tale tipologia di controversie.

La norma "incriminata"
La norma che disciplinava l'incentivo all'esodo dei lavoratori e delle lavoratrici di età superiore, rispettivamente, ai cinquantacinque e ai cinquanta anni - identificabile nell'articolo 19, comma 4-bis, del Tuir(1) - non sembra, quindi, veder affievolire il contenzioso che intorno a essa si è creato, conseguentemente alla pronuncia della Corte di giustizia delle Comunità europee C-207/04 del 21 luglio 2005.

Come si ricorderà, numerosi lavoratori di sesso maschile volontariamente aderenti a piani di esodo, in età compresa tra i cinquanta e i cinquantacinque anni - successivamente alla predetta decisione della Corte di Lussemburgo(2) che dichiarava la disposizione non conforme al diritto comunitario e, precisamente, ai principi di parità di trattamento tra uomini e donne, espressi nella direttiva del Consiglio Cee 76/207/Cee, del 9 febbraio 1976 - si rivolgevano al giudice tributario affinché questi riconoscesse l'agevolazione senza distinzione di sesso, dichiarando dovuto il parziale rimborso delle somme indebitamente versate.

La decisione della Ctr
I giudici piemontesi, sottolineando che "la Corte di Giustizia si è limitata ad affermare che non sono legittime le discriminazioni fondate sul sesso", hanno disconosciuto lo slittamento a favore dei lavoratori di sesso maschile verso la differente soglia, indicata dalla legge per le lavoratrici e, quindi, verso un minore limite d'età (cinquanta anni).

La Ctr ha definito l'ipotesi di abbassamento della soglia del beneficio ai cinquanta anni una "forzatura" che, adottata in via giudiziale, si concretizzerebbe in un indebito superamento delle proprie competenze, laddove "non è concesso al giudice tributario di sostituirsi al legislatore".
In tal modo, l'organo giudicante ha evidenziato un ulteriore limite in capo a decisioni di segno opposto, non colto dal collegio di grado inferiore.

In pratica, l'accoglimento dell'appello dell'agenzia delle Entrate ha trovato ragione nella circostanza che il giudice ha ritenuto - di fatto - inapplicabile, per i motivi dianzi esposti, ogni interpretazione estensiva alla decisione del supremo consesso europeo, invece invocata dal contribuente.

La conclusione giudiziale è, peraltro, analoga alla tesi prospettata dalla agenzia delle Entrate con la risoluzione 112/2006, documento che - tra l'altro - così argomentava: "l'adeguamento alla statuizione della Corte potrebbe anche consistere, in linea teorica, nell'applicazione alla donna del limite di età, più sfavorevole (cinquantacinque anni) per l'accesso al beneficio".

Per completezza di esposizione, va rammentato che il citato articolo 19, comma 4-bis, del Tuir, è stato abrogato dal decreto "Visco-Bersani" (articolo 36, comma 23, Dl 223/2006).

NOTE:
1) "per le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori che abbiano superato l'età di cinquanta anni se donne e di cinquantacinque anni se uomini, di cui all'art. 17, comma 1, lett. a), l'imposta si applica con l'aliquota pari alla metà di quella applicata per la tassazione del trattamento di fine rapporto e delle altre indennità e somme indicate alla richiamata lett. a) del comma 1 dell'art. 17".

2) La questione era stata posta all'esame della Corte di giustizia in seguito al rinvio pregiudiziale della Commissione tributaria provinciale di Novara che, appunto, chiedeva fosse vagliato l'eventuale contrasto dell'articolo 19, comma 4-bis, del Tuir, con il principio comunitario di parità di trattamento tra uomo e donna. La successiva dichiarazione di incompatibilità induceva i giudici novaresi (sentenza n. 75 del 24/1/2006) a ritenere fondata l'istanza di rimborso (della maggior somma versata) presentata da un lavoratore, congedato - previo incentivo - al compimento del cinquantunesimo anno di età, all'Agenzia delle entrate e non accolta da quest'ultima.
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