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Giurisprudenza

Cancellazione ipoteca: sul rifiuto
resta competente il giudice civile

Se questo ha rigettato il ricorso avverso l’iscrizione, l’atto di diniego di annullamento, chiesto all’ufficio finanziario, non va impugnato in commissione tributaria

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La sentenza n. 13190/2014 della Corte di cassazione conferma i propri precedenti espressi dalle Sezioni unite in sede di soluzione della questione di giurisdizione vertente sull’individuazione del giudice competente a conoscere dell'impugnazione del provvedimento d'iscrizione di ipoteca sugli immobili, effettuata in sede di riscossione delle imposte sui redditi dagli uffici finanziari, ai sensi dell’articolo 77 del Dpr n. 602/1973.
In questo senso si espressero l’ordinanza n. 7034 del 24 marzo 2009 e la successiva ordinanza n. 14501 del 16 giugno 2010, secondo le quali tali controversie sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, se promosse in epoca anteriore all'entrata in vigore dell’articolo 35, comma 26-quinquies, del Dl n. 223/2006.
 
Infatti, per la Corte regolatrice del diritto, tale atto è “un provvedimento preordinato all'espropriazione forzata, in relazione al quale la tutela giudiziaria, esperibile nelle forme dell'opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, non può realizzarsi né dinanzi al giudice amministrativo, mancando l'esercizio di un potere di supremazia in materia di pubblici servizi, né dinanzi al giudice tributario”, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del Dlgs n. 546/1992, come modificato dall’articolo 12, comma 2, della legge n. 448/2001.
Come noto, il citato articolo 35, comma 26-quinquies, aggiunse all’articolo 19 della legge sul contenzioso tributario, tra gli atti impugnabili innanzi la Commissione tributaria provinciale, sia l'iscrizione di ipoteca sugli immobili (articolo 77 del Dpr n. 602/1973) sia il fermo di beni mobili registrati (articolo 86 dello stesso Dpr).
 
Le suddette ordinanze non attribuirono, però, carattere interpretativo a tale normativa ampliativa della categoria degli atti impugnabili dinanzi alle Commissioni tributarie e ciò, probabilmente, anche in ragione della regola giurisdizionale della perpetuatio jurisdictionis di una lite già incardinata, interessata dal mutamento della regola di individuazione del giudice legittimato a conoscere della domanda (in questo caso del contribuente avverso quest’atto di tutela cautelare delle ragioni di riscossione dell’ente pubblico).
 
Nella controversia oggetto dell’intervento della Corte regolatrice del diritto in nota, dagli atti delle precedenti fasi processuali risulta incontestato che il giudice civile, all'epoca fosse incontestabilmente competente in materia e avesse ritenuto legittimo il procedimento di iscrizione ipotecaria con ordinanza del 28 aprile 2004, la quale non fu impugnata, mentre venne presentato ricorso innanzi al giudice tributario di primo grado avverso il successivo atto di diniego della cancellazione d'ufficio dell'ipoteca iscritta, esplicitato con nota dell’ufficio finanziario n. 509 del 22 gennaio 2007.
L’emanazione di tale atto di diniego quando era in vigore la competenza giurisdizionale della Commissione tributaria provinciale ha indotto il contribuente a presentare ricorso, ritenendo che, trasferita al giudice tributario la competenza in materia di iscrizione ipotecaria, tale competenza fosse valevole sia rispetto all'accertamento della regolarità dell'iscrizione, sia rispetto al rifiuto della cancellazione resa in autotutela.
 
Infatti, viene evidenziato dal contribuente che tale decisione “non può prescindere dall'accertamento della validità dell'iscrizione e dal permanere delle condizioni per mantenere in esse l'iscrizione ipotecaria”, nei cui confronti la decisione della Cassazione in commento oppone, in primo luogo, l’insuperabilità del fatto che l'iscrizione ipotecaria è stata riconosciuta legittima dal giudice all'epoca competente, senza che il relativo provvedimento fosse stato impugnato.
 
In secondo luogo - e questa dovrebbe essere la questione maggiormente rilevante - la sentenza del Supremo collegio in nota pare escludere che il contribuente possa riproporre la domanda di annullamento dell’iscrizione ipotecaria, laddove afferma che i suoi presupposti “sono oggetto di uno specifico giudizio (conseguente all'impugnazione dell'avviso di mora)” che, nel caso di specie, risultava sospeso a seguito della proposizione di querela di falso degli atti di notifica dell’avviso di accertamento.
 
Non si rinvengono precedenti giurisprudenziali negli esatti termini.
 
 
a cura di Giurisprudenza delle imposte edita da ASSONIME
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