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Giurisprudenza

La cancellazione non comunicata
stabilizza la posizione processuale

Il difensore continua a rappresentare la società estinta in relazione all’oggetto della procura conferita, come se l’evento non si fosse affatto verificato

Nella sentenza 20141/2016, la suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi sulla questione degli effetti sul processo della cancellazione della società dal registro delle imprese che, ai sensi del novellato articolo 2495 cc, comma 2, ne comporta l’estinzione. In particolare, sulla questione se la cancellazione della società dal registro delle imprese - che è formalità che pacificamente ne determina l’estinzione e la perdita della capacità giuridica e di agire e quindi, di stare in giudizio - costituisca o meno causa di cessazione della materia del contendere nei giudizi pendenti contro la società nel frattempo estinta e relativi all’accertamento di debiti sociali tuttora insoddisfatti.
 
Il Collegio, prima di esprimere il proprio convincimento, ha passato in rassegna le diverse posizioni interpretative assunte in proposito dalle sezioni unite, dando atto che dapprima queste hanno ritenuto che la cancellazione della società determinasse l’estinzione del giudizio (20447/2014) e poi - facendo perno sul fenomeno successorio nei rapporti giuridici pendenti al momento dell’estinzione - ha riconosciuto che, se l’estinzione interviene nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo, disciplinato dagli articoli 299 cpc e seguenti, con eventuale prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi dell’articolo 110 cpc.
Diversamente, qualora l’evento non sia stato comunicato nei modi di legge o si sia verificato quando comunicarlo non sarebbe più stato possibile, l’impugnazione della sentenza, pronunciata nei riguardi della società, deve provenire o essere indirizzata, a pena d’inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci. Ciò in quanto la “stabilizzazione processuale” di un soggetto estinto non può eccedere il grado di giudizio nel quale l’evento estintivo è occorso (cfr Cassazione 6070/2013, 12539/2013, 6072/2013, 11344/2013, 24962/2013, 25507/2013, 664/2014, 665/2014, 1865/2014, 4156/2014, 4157/2014, 4158/2014, 10508/2014, 10509/2014, 10510/2014, 10511/2014, 10512/2014, 13456/2014, 20047/2014, 20048/2014, 20049/2014, 21188/2014, 5951/2015, 13026/2015, 19611/2015).
 
Il Collegio ha poi dato atto che, con un successivo arresto, le sezioni unite (15295/2014), facendo leva sulla regola dell’ultrattività del mandato difensivo, hanno anche hanno affermato che, nel caso in cui la cancellazione non sia dichiarata o notificata nei modi e nei tempi di cui all’articolo 300 cpc, il difensore continua a rappresentare la parte come se l’evento non si sia verificato.
Ciò a meno che, nella successiva fase d’impugnazione, si costituiscano i soggetti legittimati oppure il procuratore di tale parte, originariamente munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiari in udienza o notifichi alle altri parti l’evento verificatosi.
Se, invece, il procuratore ha ricevuto un mandato circoscritto a un unico grado di giudizio, al termine dello stesso, se l’evento interruttivo non è stato comunicato o non è stato possibile farlo, questi è legittimato solo a ricevere la notifica della sentenza, ma non a costituirsi nell’interesse della società cancellata nel giudizio.
 
In applicazione dei cennati principi interpretativi, la Suprema corte ha ritenuto che, nel caso di specie, poiché l’estinzione della società contribuente non era stata dichiarata né notificata nei modi e nei tempi di cui all’articolo 300 cpc e il difensore della società contribuente era munito di procura valida anche per il grado di appello, lo stesso era legittimato a impugnare la sentenza nell’interesse della società estinta.
 
a cura di Giurisprudenza delle imposte edita da ASSONIME
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