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Giurisprudenza

Canone incongruo e antieconomico:
il test di operatività non si passa

Legittimo l’accertamento basato sullo strumento per individuare le società di comodo trattandosi di un criterio di determinazione del reddito che esclude ogni discrezionalità

In materia di “non operative”, va considerata di comodo una società del settore alberghiero gestita senza obiettivi di profitto immediati e concreti, mediante la locazione a terzi di un immobile a canone incongruo rispetto alle condizioni di mercato e non remunerativo rispetto alle rilevanti spese di ristrutturazione effettuate.
A fornire la precisazione è stata la Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 8218 del 30 marzo 2017.

I fatti
Una società proprietaria di una struttura alberghiera presentava all’amministrazione finanziaria istanza di interpello disapplicativo ex articolo 37-bis, comma 8, Dpr 600/1973, al fine di vedersi esonerata dall’obbligo di dichiarare il reddito minimo desunto secondo le indicazioni dell’articolo 30 della legge 724/1994.
La richiesta veniva respinta dalla competente direzione provinciale per totale inesistenza dei requisiti legittimanti la richiesta di disapplicazione.

La società istante non si adeguava volontariamente dichiarando il reddito minimo di legge, esponendo, peraltro, una perdita nella dichiarazione dei redditi.
L’Agenzia delle Entrate, di conseguenza, notificava avvisi di accertamento, relativamente all’anno 2006, sia alla società che ai soci per le rispettive quote, rettificando le imposte sul reddito della prima (Ires) e su quello di partecipazione dei secondi (Irpef) e portandoli ai minimi di legge ai sensi della citata legge 724/1994, come modificata dalla legge 296/2006, qualificando la società come “non operativa”.

La società stessa e i soci, per le quote a essi imputabili, ricorrevano avverso gli avvisi di accertamento, precisando di aver affittato la propria e unica azienda in ciascuno degli esercizi accertati, con la conseguenza che la norma antielusiva sulle società di comodo non poteva trovare applicazione.
I ricorsi venivano riuniti, trattandosi di ipotesi di connessione soggettiva e oggettiva ai fini della trattazione congiunta.
Dopo aver esperito, invano, un tentativo di conciliazione, in sede contenziosa il giudice di primo grado riteneva fondate le rimostranze dei ricorrenti, mentre il collegio di appello, in totale riforma della sentenza di prime cure, rilevava che la società non aveva adeguatamente giustificato l’inoperatività presunta secondo legge.

I contribuenti ricorrevano in Cassazione, lamentando violazione e falsa applicazione della legge 724/1994, articolo 30, comma 1, in relazione all’articolo 360 cpc comma 1, n. 3, e vizio motivazionale, non avendo il giudice di appello correttamente valutato la circostanza che nell’annualità fiscale de qua la società verificata aveva affittato la propria unica azienda, ed escludendo, in tal modo, l’applicabilità della normativa antielusiva.

La decisione
I giudici di legittimità, confermando la decisione di secondo grado, hanno evidenziato che, in materia di società di comodo, i coefficienti previsti dalla legge sono fondati sulla correlazione tra il valore di determinati beni patrimoniali e un livello minimo di ricavi e proventi. La determinazione dell’imponibile deriva così da precisi criteri di determinazione del reddito stabiliti dalla legge che escludono, quindi, ogni discrezionalità deduttiva (Cassazione 13699/2016).
Spetta, poi, al contribuente fornire la prova contraria e dimostrare l’esistenza di situazioni oggettive e straordinarie, indipendenti dalla sua volontà, che abbiano impedito il raggiungimento della soglia di operatività e di reddito minimo presunto (Cassazione 21358/2015).

Nella fattispecie in esame, i giudici di appello avevano correttamente ritenuto che la società fosse stata gestita in perdita senza obiettivi di profitto: l’unico bene, una struttura alberghiera, era stato concesso in locazione a un canone non congruo rispetto al mercato, con la conseguenza che le entrate non erano sufficienti per sostenere le rilevanti spese di risanamento e ristrutturazione sostenute.

La suprema Corte ha, dunque, considerato tali circostanze sufficienti per non superare il test di operatività, senza la necessità di verificare l’esistenza di intenzioni fraudolente o elusive. Difatti, nella pronuncia in esame, è stato precisato che la società non aveva fornito la prova contraria rispetto alla “plateale antieconomicità delle spese di ristrutturazione sostenute” sufficiente per “non superare il cosiddetto test di operatività, senza bisogno di indagare e rivelare l’esistenza di intenzioni fraudolente o elusive”.
L’affitto di azienda non disinnesca, pertanto, il test di operatività, tanto più se questo avviene a un canone incongruo rispetto alle condizioni di mercato e troppo basso rispetto alle spese di risanamento e ristrutturazione dell’immobile sostenute nel medesimo anno.

I ricorsi della società e dei soci sono stati, dunque, rigettati e i ricorrenti condannati in solido alle spese del giudizio di legittimità secondo il generale principio della soccombenza.
 
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