In tema di reati tributari e delle connesse misure cautelari reali, l’annullamento dell’avviso di accertamento o della cartella di pagamento a opera della Commissione tributaria, con sentenza non definitiva, non fa venir meno la pretesa fiscale qualora non venga conseguentemente disposto lo sgravio del debito tributario da parte dell’ente impositore. Ne discende la piena legittimità del mantenimento del sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente sui beni dell’indagato. Questo, in sintesi, il principio ribadito dalla Corte di cassazione, sezione III penale che, con la recente sentenza n. 36309 del 21 agosto scorso, è nuovamente intervenuta sulla dibattuta questione relativa al rapporto tra misure cautelari reali e giudizio tributario.
La vicenda processuale
A fronte della contestazione del reato di omesso versamento Iva, previsto dall’articolo 10 ter del Dlgs n. 74/2000, veniva disposto il sequestro preventivo per equivalente dei beni dell’indagato, legale rappresentante di una società di capitali.
In seguito al rigetto dell’istanza di revoca, totale o parziale, della misura cautelare da parte del Gip, l’indagato proponeva appello al Tribunale quale giudice del riesame, appello che, tuttavia, veniva respinto.
La questione veniva, quindi, portata all’attenzione dei giudici di legittimità, dinanzi ai quali il ricorrente eccepiva il vizio di motivazione e violazione di legge, per avere il Tribunale ritenuto ininfluente, ai fini della sussistenza della pretesa fiscale, l’avvenuto annullamento, per vizio formale, della cartella di pagamento con sentenza non definitiva della Commissione tributaria. Ad avviso del ricorrente, per contro, tale circostanza avrebbe dovuto determinare il venir meno del profitto e del prezzo del reato e, con essi, il presupposto stesso della misura cautelare.
La Suprema corte ha ritenuto il ricorso inammissibile e, in relazione al motivo di impugnazione proposto, ha richiamato la propria precedente sentenza n. 39187/2015, nella quale aveva affermato che “il profitto, confiscabile anche per equivalente,” del reato tributario “non è configurabile, e non è quindi possibile disporre o mantenere il sequestro funzionale all’ablazione, in caso di annullamento della cartella esattoriale da parte della Commissione tributaria, con sentenza anche non definitiva, e di correlato provvedimento di sgravio da parte dell’Amministrazione finanziaria…”. Invero, puntualizza la Corte, solo l’adozione di un siffatto provvedimento di sgravio da parte dell’ente impositore “renderebbe privo di qualsiasi giustificazione ‘allo stato’ (secondo la peculiare natura del giudizio cautelare, necessariamente rebus sic stantibus) il mantenimento del sequestro in assenza di qualsivoglia attuale pretesa erariale…”. Del resto, lo sgravio “è qualcosa di completamente diverso dall’annullamento della cartella da parte di un giudice o dello stesso Agente della riscossione”, in quanto proviene dallo stesso ente titolare della pretesa impositiva che, così, ne formalizza la cancellazione.
In conclusione, afferma la Corte, “il provvedimento di sgravio fiscale emesso dall’Agenzia delle entrate ha natura di atto pubblico fidefacente ed è costitutivo dell’effetto di estinzione del debito erariale”. Poiché un simile provvedimento, nella specie, non risulta essere intervenuto e, per di più, l’annullamento della cartella è avvenuto per un vizio meramente formale del procedimento, la pretesa creditoria dell’Amministrazione finanziaria non può dirsi estinta, con la conseguenza che permangono i presupposti per il mantenimento del sequestro preventivo.
Osservazioni
Con riferimento all’inammissibilità del ricorso, va ricordato che, in linea generale, l’impugnazione per cassazione delle ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammessa solo per violazione di legge, “in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice” (cfr Cassazione, n. 18951/2017 e, da ultimo, sezione III, n. 3985/2019).
Con la pronuncia in commento, la Corte suprema chiarisce la propria posizione in merito agli effetti del giudizio tributario sull’adozione e sul mantenimento delle misure cautelari reali e consolida l’orientamento, emerso nel corso degli anni recenti, secondo il quale solo il provvedimento di sgravio, estinguendo la pretesa creditoria dell’Amministrazione fiscale, può privare di qualsiasi giustificazione il permanere del sequestro preventivo.
Se si esaminano i più recenti arresti di legittimità, invero, si può osservare che, mentre nella sentenza n. 19994/2017 la Corte attribuiva rilevanza, ai fini della revoca della misura, alternativamente alla sentenza di annullamento della Commissione tributaria o allo sgravio da parte dell’ente impositore, le pronunce successive tornano a conformarsi all’orientamento – già espresso con la richiamata sentenza n. 39187/2015 – che richiede la contestuale presenza di entrambi i suddetti provvedimenti per giustificare la cancellazione del vincolo cautelare (cfr Cassazione nn. 355, 3985 e 28575, tutte del 2019).
Peraltro, nella citata pronuncia n. 39187 del 2015 la Corte, pur in presenza di un provvedimento di sgravio, demanda al Tribunale del riesame, in sede di rinvio, di accertare se possa comunque ritenersi sussistente “il fumus del delitto per cui si procede, chiarendo, in caso affermativo, se e in che misura possa ancora mantenersi in sequestro il patrimonio del ricorrente ed individuando di conseguenza, se esistente, il profitto confiscabile…”, fornendo così un’interpretazione che implicitamente salvaguarda il principio del “doppio binario”.
La cartella è annullata, il debito no:
legittimo il sequestro preventivo
In linea con il principio del “doppio binario” tra giudizio penale e tributario la Cassazione ribadisce che la misura cautelare è revocabile soltanto con la cancellazione del credito da parte del Fisco
