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Giurisprudenza

La cartella è giunta a destinazione.
Irrilevante l’indirizzo di consegna

Non è da considerarsi illegittima la notifica in luogo diverso dall’ultimo domicilio fiscale noto, se la procedura eseguita è addirittura più garantista per il contribuente

Busta bianca
Deve ritenersi valida la notifica di una cartella di pagamento effettuata presso la residenza estera di un soggetto non residente mediante consegna al coniuge convivente.
Infatti, sebbene la disciplina della notificazione preveda che gli atti tributari debbano essere notificati presso il domicilio fiscale del contribuente, la sua inosservanza non comporta ex se l’illegittimità della notifica quando essa è eseguita mediante una procedura più garantista per il contribuente quale, appunto, la notifica presso la residenza del destinatario con consegna al coniuge convivente.
Così ha deciso la Corte di cassazione con la sentenza 18934 del 24 settembre 2015.
 
Il fatto
La Commissione tributaria provinciale aveva dichiarato inammissibile, per tardiva proposizione, il ricorso di un contribuente non residente in Italia avverso la cartella di pagamento, per il recupero di Iva, emessa a seguito della definitività del prodromico avviso di accertamento.
 
L’appello del contribuente trovava accoglimento da parte della Commissione tributaria regionale, la quale osservava che la notifica della cartella doveva essere dichiarata nulla perché eseguita direttamente presso la residenza estera del contribuente mediante consegna al coniuge.
Secondo i giudici di merito, infatti, la procedura di notificazione eseguita dall’ufficio finanziario era contraria al disposto dell’articolo 60, comma 1, lettera c), del Dpr 600/1973, secondo cui, salvo il caso di consegna dell’atto tributario a mani proprie, la notifica deve essere eseguita, a pena di nullità, presso il domicilio fiscale del destinatario.
Al contempo, i giudici d’appello hanno chiarito che tale nullità non si riverbera sulla legittimità dell’atto, perché “l’unica conseguenza della nullità della notificazione della cartella esattoriale, comunque giunta infine a conoscenza dell’interessato come dimostra il fatto di averla impugnata, è la mancata decorrenza dei termini per impugnarla e, conseguentemente, la tempestività del ricorso proposto alla Commissione Tributaria Provinciale”.
 
L’Agenzia delle Entrate si opponeva alla decisione di secondo grado mediante ricorso in Cassazione, lamentando l’erroneità della decisione di merito nel punto in cui era stata dichiarata la nullità della notifica perché non eseguita nelle mani e presso il domicilio fiscale del contribuente.
La Corte suprema, ritenendo fondato il motivo di ricorso, ha deciso per la cassazione della sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha dichiarato inammissibile il ricorso originariamente proposto dal contribuente.
 
La decisione
Con il principale motivo di ricorso, l’Amministrazione finanziaria ha eccepito il principio per cui debba ritenersi valida la notifica della cartella esattoriale effettuata nei confronti di un soggetto non residente in luogo diverso dal proprio domicilio fiscale, direttamente mediante consegna nelle mani del coniuge presso la residenza estera, “attesa l’idoneità di detta notificazione ad assicurare la conoscibilità dell’atto da parte del suo destinatario”.
 
Nel considerare fondato tale motivo, i giudici della Cassazione hanno ripercorso la disciplina della notificazione degli atti tributari.
L’articolo 60, comma 1, del Dpr 600/1973, prevede che, “salvo il caso di consegna dell’atto o dell’avviso in mani proprie, la notificazione deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario”.
A tale criterio generale per la validità delle notifiche è connesso l’onere in capo al contribuente di indicare preventivamente all’Agenzia delle Entrate il proprio domicilio fiscale e tutte le eventuali successive variazioni dimodoché, in caso di omissioni, l’ufficio finanziario sia legittimato a eseguire le notifiche presso l’ultimo domicilio fiscale noto.
 
A parere della Cassazione, che sul punto si è già espressa con la sentenza 25272/2014, tale disciplina è posta a garanzia dell’Amministrazione finanziaria, che non può sobbarcarsi l’onere di ricercare il domicilio corretto del contribuente nell’ipotesi in cui questi non abbia comunicato le variazioni intervenute col tempo.
Se ne deduce, pertanto, che la sua inosservanza – ossia l’eventuale notifica in luogo diverso dall’ultimo domicilio fiscale noto – non comporta ex se l’illegittimità del procedimento di notificazione tutte le volte in cui la notifica venga eseguita attraverso una procedura addirittura più garantista per il contribuente, “con notificazione presso la residenza del destinatario, mediante consegna al coniuge convivente”.
 
La bontà di tale principio si desume altresì dal comportamento del contribuente il quale, nel caso di specie, ha impugnato l’atto, sviluppando ulteriori difese rispetto alla legittimità della notifica: questo dimostra in maniera inequivocabile come la notificazione avesse raggiunto il proprio scopo, anche se eseguita in deroga alla disciplina di cui al richiamato articolo 60.
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