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Giurisprudenza

In caso di sospetta evasione Iva
legittimo il controllo ai familiari

L’amministrazione finanziaria, nella fase istruttoria, può accedere, oltre che ai conti correnti dei soci sottoposti a verifica, anche a quelli intestati ai loro congiunti

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Se nel corso della fase istruttoria a carico di una società di capitali emergono fondati sospetti di evasione in materia di imposta sul valore aggiunto, è legittimo richiedere agli istituti bancari l’accesso non solo ai rapporti intestati alla medesima società controllata, bensì anche ai conti e ai depositi intestati formalmente ai soci, anche non amministratori.
Inoltre, nel caso di ristretta compagine sociale è ugualmente legittimo estendere le indagini finanziarie ai conti intestati ai familiari dei soci stessi.
Questo l’importante principio di diritto enunciato dalla Cassazione con la sentenza n. 12624 del 20 luglio.
 
Il fatto
La vicenda prende le mosse da una serie di avvisi di accertamento emessi per gli anni dal 1990 al 1993 e notificati ai due soci di una società di capitali, sottoposta a sua volta a controllo per sospetto di evasione di Iva legata a operazioni soggettivamente inesistenti.
Gli atti impositivi avevano a oggetto il recupero a tassazione del maggior imponibile ai fini Irpef derivante dalla distribuzione di utili occulti realizzati e non contabilizzati dalla società, in misura pari alla somma delle movimentazioni bancarie rilevate sui conti personali dei due soci a seguito dell’attivazione dell’indagine finanziaria.
 
Avverso gli atti de qua i contribuenti accertati proponevano ricorso, accolto in sede di prime cure.
In riforma della sentenza di primo grado, la Commissione tributaria regionale accoglieva gli appelli riuniti proposti dall’Agenzia delle Entrate, riconoscendo la legittimità degli avvisi di accertamento e statuendo che i prelevamenti e i versamenti non giustificati dai contribuenti sono stati recuperati a tassazione giusta la presunzione legale ex articolo 32, comma 1, n. 2, del Dpr 600/1973.
Contro quest’ultima sentenza, i contribuenti proponevano ricorso per cassazione, contro cui resisteva con controricorso l’Agenzia delle Entrate.
 
La tesi dei contribuenti
Si precisa che i procedimenti giurisdizionali in corso al momento della controversia erano due: il primo a carico della società di capitali, partecipata dai ricorrenti, in capo alla quale l’ufficio finanziario aveva contestato un maggior imponibile ai fini Irpeg e Iva, individuando i maggiori ricavi nelle ingenti somme rinvenute sui conti correnti dei soci e dei loro familiari; il secondo a carico dei soci, a cui era stato contestato il maggior reddito imponibile in misura corrispondente agli utili sottratti a tassazione dalla società.
 
Premesso quanto sopra, il contribuente ha dedotto dinanzi alla Corte di legittimità la violazione e falsa applicazione dell’articolo 18 della legge 413/1991 e degli articoli 32 del Dpr 600/1973 e 51 del Dpr 633/1972.
In particolare, la Ctr ha considerato che le movimentazioni bancarie rilevate sui conti dei soci e dei loro familiari costituissero, da una parte, maggiori redditi da imputare in capo ai soci stessi e, dall’altra, i ricavi prodotti dall’attività d’impresa della società.
Sulla base di tale presupposto, asserivano i contribuenti, la prova che le movimentazioni bancarie in capo ai soci costituissero i ricavi occultati della società poteva essere data solo dimostrando la fittizietà dell’intestazione dei conti correnti e la piena ed esclusiva disponibilità delle somme in oggetto da parte della società.
 
A parere dei ricorrenti, pertanto, due sarebbero state le alternative possibili.
La prima, che le somme risultanti dai conti correnti fossero da imputare alla società, ma in questo caso non poteva trovare applicazione la presunzione legale ex articolo 32 del Dpr 600/1973 in capo ai soci, difettando il requisito dell’intestazione reale del conto alla persona fisica.
La seconda, alternativa alla prima, che le somme non fossero riferibili alla società, ma in questo caso sarebbe mancata la prova che le movimentazioni costituissero ricavi prodotti dalla stessa.
I giudici di merito, agendo in maniera erronea secondo i ricorrenti, hanno ritenuto applicabile la presunzione legale ex articolo 51 del Dpr 600/1973 in capo alla società, utilizzando le risultanze delle indagini finanziarie sui conti e depositi intestati ai soci senza dimostrare la fittizia intestazione dei conti stessi.
 
La decisione della Cassazione
Con la pronuncia in commento, la Corte di cassazione ha disatteso le posizioni dei contribuenti, affrontando il tema della legittimità delle indagini finanziarie in caso di estensione a soggetti diversi dal contribuente accertato.
 
Il primo punto su cui si sono espressi i giudici attiene la legittimità dell’accertamento sulla base delle indagini finanziarie in capo ai soci.
Sotto tale aspetto, i giudici della Suprema corte hanno avallato il giudizio della Ctr, laddove questa ha correttamente richiamato gli articoli 32 e 33 del Dpr 600/1973, “fondando la decisione nei confronti dei soci persone fisiche sull’accertamento di movimentazioni bancarie per ingenti importi rilevate dai conti correnti intestati agli stessi contribuenti, incompatibili con le fonti di reddito dagli stessi dichiarate al Fisco e non altrimenti giustificate”, in particolare non giustificate con la quota di utili distribuiti nei periodi sottoposti a controllo.
Secondo di giudici di Cassazione, pertanto, tanto basta per supportare autonomamente il decisum, risultando peraltro superflue tutte le ulteriori considerazioni sul collegamento delle movimentazioni bancarie con il maggior imponibile ai fini Irpeg e Iva accertato in capo alla società.
 
Il secondo punto sottoposto al vaglio dei giudici, riguarda il tema della legittimità della procedura delle indagini finanziarie nel caso di utilizzazione di dati e notizie desunti da conti e rapporti intestati a soggetti terzi rispetto al soggetto accertato (nel caso di specie, la società di capitali).
A tal riguardo, la posizione dei ricorrenti è ancorata alla tesi per cui l’estensione dell’indagine è subordinata alla dimostrazione da parte dell’Amministrazione finanziaria che le somme giacenti sui conti dei soci debbano essere, di fatto, nell’esclusiva disponibilità della società medesima ovvero alla previa dimostrazione dell’interposizione personale fittizia dei conti bancari.
Il Collegio chiarisce definitivamente questo aspetto, escludendo perentoriamente l’esistenza dei summenzionati vincoli.
Afferma, quindi, che le disposizioni in materia di indagini finanziarie, sia ai fini delle imposte dirette che dell’Iva, autorizzano l’ufficio finanziario a procedere all’accertamento fiscale “anche attraverso l’indagine su conti corrente bancari intestati a terzi, ma che si ha motivo di ritenere connessi ed inerenti al reddito del contribuente” (cfr Cassazione 27032/2007), ovvero quando l’ufficio stesso ritenga, sulla base di elementi indiziari, che i conti di terzi sono stati utilizzati per “occultare operazioni commerciali o per imbastire una vera e propria gestione extra-contabile a scopo di evasione fiscale” (cfr Cassazione 374/2009).
L’estensione dell’indagine ai soci e ai loro familiari appare una pratica legittima in quanto “lo stretto rapporto familiare, o la ristretta composizione societaria, o ancora il particolare vincolo commerciale” costituiscono elementi indiziari sufficienti a giustificare, salvo prova contraria, la riferibilità al contribuente accertato delle movimentazioni riscontrate sui conti correnti bancari dei soggetti menzionati.
Sull’argomento, la Suprema corte precisa che, fatto il salvo il principio su enunciato, l’ufficio non è esonerato dalla necessità della prova presuntiva in ordine alla riferibilità alla società delle somme movimentate sui conti intestati ai terzi, bensì afferma che tale prova sia rinvenuta “nel requisito di serietà e gravità dell’elemento indiziario costituito dallo stretto legame parentale che, unitamente ad altri elementi significativi desunti dalle circostanze del caso concreto converge alla formazione della prova concludente della condotta evasiva” (Cassazione 18083/2010).
 
Riassumendo la posizione della Corte di cassazione, è legittimo che l’ufficio nel corso dell’indagine fiscale a carico di una società possa procedere a estendere l’indagine finanziaria, disciplinata dall’articolo 32, comma 7, Dpr 600/1973, e dall’articolo 51, comma 2, n. 7, del Dpr 633/1972, ai soci (anche non amministratori) ed eventualmente ai loro familiari (in caso di ristretta compagine sociale) “qualora sussistano anche soltanto fondati sospetti che la società verificata abbia partecipato ad operazioni imponibili soggettivamente inesistenti volte ad evadere l’imposta sul valore aggiunto”.
Nel caso di specie, in capo alla società l’ufficio finanziario accerterà maggiori ricavi nella misura corrispondente alle movimentazioni rilevate sui conti dei soci e dei loro familiari che, in mancanza di altre fonti di reddito e considerata la ristretta compagine sociale, sono considerate quali utili extra-bilancio interamente distribuiti; in capo ai soci, invece, sarà imputato un maggior reddito corrispondente alle medesime movimentazioni bancarie rilevate sui conti a essi intestati.
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