Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Giurisprudenza

La causa non riassunta decide
sui tempi di “vita” dell’atto

Per effetto dell’acquisita definitività del provvedimento impositivo, il Fisco può far valere in modo compiuto il proprio credito, attivando la relativa procedura di riscossione

In caso di estinzione del processo tributario per omessa riassunzione della causa davanti al giudice del rinvio, eventuali termini di prescrizione o decadenza iniziano a decorrere dalla scadenza del termine utile per la riassunzione stessa; solo da questa data l’atto impositivo diviene definitivo e l’amministrazione può procedere alla riscossione definitiva della propria pretesa.

Così ha concluso la Cassazione, con la sentenza n. 19476 del 30 settembre 2016, che consolida una importante regola interpretativa in tema di accertamento e riscossione di crediti tributari.
 
La vicenda processuale
Una società impugnava vittoriosamente in Commissione tributaria provinciale la cartella di pagamento, notificatale il 26 marzo 2004, con la quale l’ufficio aveva iscritto a ruolo imposte dovute per gli anni 1982 e 1983.
 
L’appello della parte pubblica veniva rigettato dalla Ctr della Campania con sentenza del 7 febbraio 2007, in cui i giudici evidenziavano che il giudizio avverso l’avviso di accertamento prodromico alla cartella si era concluso con la cassazione con rinvio della sentenza d’appello, non seguita dalla riassunzione davanti al giudice del rinvio.
Sul rilievo per il quale, in mancanza di comunicazione dell’ordinanza di estinzione, “il processo tributario non poteva dirsi definito, e quindi l’accertamento impugnato definitivo. Solo da tale momento riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza”, il collegio regionale concludeva che l’ufficio non poteva notificare alla società contribuente la cartella di pagamento dell’intero importo conseguente all’atto di recupero fiscale.
 
Nel ricorso di legittimità, tra l’altro, l’Agenzia delle Entrate censurava il decisum di merito per avere i giudici – a fronte dell’eccezione di decadenza dal potere di riscossione sull’assunto che la definitività dell’atto non coincide con l’infruttuosa scadenza del termine per riassumere il giudizio di rinvio – annullato la cartella ritenendo che l’estinzione del giudizio, per produrre effetto, necessiti di un apposito provvedimento del giudice.
 
La pronuncia della Corte
Il Collegio supremo ha accolto il ricorso dell’Agenzia, cassando la sentenza impugnata e rigettando nel merito il ricorso introduttivo della contribuente (condannata anche al pagamento delle spese del grado di legittimità e dei due gradi di merito).
 
Partendo dal dato normativo, l’odierno arresto osserva che, in base all’articolo 63 del Dlgs 546/1992, quando la Corte rinvia la causa alla Commissione tributaria provinciale o regionale, “le parti sono tenute a riassumere la causa nel termine perentorio di un anno (dal 1° gennaio 2016, sei mesi, ndr) dalla pubblicazione della sentenza”; mentre, qualora la riassunzione non avvenga entro tale termine o si avveri successivamente a essa una causa di estinzione del giudizio di rinvio, “l’intero processo si estingue”.
 
L’estinzione del processo per omessa riassunzione davanti al giudice del rinvio, precisa il Collegio di nomofilachìa, “comporta la definitività dell’avviso di accertamento impugnato, e della pretesa tributaria in esso incorporata…”, senza che sia necessario a tal fine un particolare provvedimento del giudice; e il dies a quo di eventuali termini di prescrizione o decadenza “va ancorato alla data di scadenza del termine utile per la non attuata riassunzione…, atteso che solo da tale data, per effetto dell’acquisita definitività dell’atto impositivo, l’amministrazione può… far valere in modo definitivo e compiuto il proprio credito, attivando la relativa procedura di riscossione”.
Per queste ragioni, quindi, è del tutto tempestiva l’attività di riscossione della pretesa tributaria che l’ufficio abbia intrapreso nel rispetto dei termini di legge da computarsi dal momento in cui, spirato inutilmente il termine per la riassunzione del giudizio, l’atto si consolida divenendo definitivo.
 
Osservazioni
A seguito della notificazione di un atto di accertamento tributario, è consentito all’interessato, nell’esercizio del diritto di difesa costituzionalmente garantito, opporsi alla relativa pretesa proponendo ricorso alla competente Commissione tributaria provinciale.
Nella dinamica del processo è poi possibile che si svolgano le ulteriori fasi dinanzi alla Ctr e, successivamente, alla Corte di cassazione.
Quest’ultima può, tra l’altro, cassare la pronuncia impugnata, rinviando la causa al giudice di merito e, in questa ipotesi, in base all’articolo 63, comma 1, del Dlgs 546/1992, l’eventuale riassunzione deve essere fatta “entro il termine perentorio di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza…” (vedi circolare 38/2015, in cui si precisa che il termine per la riassunzione “ridotto” da un anno a sei mesi a seguito delle modifiche introdotte dal Dlgs 156/2015 si applica per le sentenze depositate dal 1° gennaio 2016 e risponde all’obiettivo di accelerare la definitiva conclusione del processo).
A sua volta, il successivo comma 2 prevede che, in mancanza di tempestiva riassunzione, “l’intero processo si estingue”.
 
In proposito, non è infrequente che, a seguito dell’evento estintivo e delle conseguenti iniziative finalizzate alla riscossione del credito, il contribuente impugni la cartella di pagamento eccependo l’intervenuta prescrizione della pretesa erariale (sul presupposto che la notifica della cartella, non preceduta da atti interruttivi, interviene a distanza di oltre dieci anni da quella dell’atto impositivo presupposto).
Sul punto, peraltro, l’orientamento della Cassazione appare oramai consolidato nel senso che l’omessa riassunzione avanti al giudice di rinvio comporta la definitività dell’atto impugnato e della relativa pretesa tributaria e “il dies a quo del termine di prescrizione (come di quello di decadenza) va ancorato, a prescindere dalla previsione di cui all’art. 2945, comma 3, c.c., alla data di scadenza del termine utile per la (non attuata) riassunzione…” (Cassazione, 556/2016).
Anche in questa pronuncia viene rilevato che, soltanto a seguito dell’intervenuta definitività dell’atto impositivo, il credito fiscale è oramai determinato e compiuto, tanto più quando, in presenza di sentenze di primo e di secondo grado a esso sfavorevoli, l’ufficio non ha potuto riscuotere somme in pendenza di giudizio.
 
L’odierna sentenza conferma, dunque, un indirizzo oramai costante della giurisprudenza di legittimità, di cui sono espressione, oltre all’appena richiamata sentenza 556/2016, anche le ordinanze 15480/2016 e 12079/2016 nonché la sentenza 10332/2015, da segnalare per aver affermato che, a seguito della mancata riassunzione, diviene definitivo non soltanto l’atto di accertamento, ma anche il diniego di rimborso “in quanto comunque siamo in presenza di un consolidamento della “pretesa tributaria”, implicita nel rifiuto del rimborso…”.
 
URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/giurisprudenza/articolo/causa-non-riassunta-decide-sui-tempi-vita-dellatto