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Giurisprudenza

Il c/c parla, le scritture no.
L’induttivo riporta l’armonia

Movimenti bancari immotivati, non registrati nei libri contabili, fanno ragionevolmente presumere ricavi in nero, relativi a operazioni non dichiarate, fiscalmente rilevanti

sfera
Se gli assegni emessi dall’imprenditore non trovano rispondenza nella documentazione contabile, l’Amministrazione finanziaria può legittimamente accertare il maggior reddito imponibile partendo dal dato presunto, previsto dalla legge, che tutti i prelevamenti non giustificati risultanti dai conti correnti aziendali sono serviti per acquistare merci relative alla produzione e al commercio della società.
Il principio è stato affermato dalla Corte di cassazione, con la sentenza 19555 del 17 settembre 2014.
 
Il fatto
Successivamente alla verifica fiscale condotta dalla Guardia di finanza nei confronti di una società, le cui risultanze sono state riportate su apposito processo verbale di constatazione, l’Agenzia delle Entrate procedeva alla ricostruzione induttiva del reddito imponibile e all’emissione dell’avviso di accertamento.
L’atto impositivo si basava sul confronto tra le movimentazioni bancarie desunte dai conti correnti aziendali e le scritture contabili registrate sul libro giornale. Il raffronto aveva fatto emergere una discrasia tra alcuni versamenti in contanti e l’emissione di assegni rispetto alle fatture emesse e ricevute dalla ditta; da qui è partita la ricostruzione induttiva dei maggiori ricavi presuntivamente non contabilizzati e dichiarati.
 
Il ricorso proposto dalla contribuente veniva accolto sia in primo che in secondo grado.
Nel giudizio d’appello, la Commissione tributaria ha affermato l’illegittimità dell’accertamento perché fondato su un esame solo parziale delle movimentazioni contabili della società.
 
L’Agenzia delle Entrate interponeva ricorso avverso la sentenza de qua, deducendo l’insufficiente motivazione in ordine a un elemento decisivo della controversia, laddove i giudici hanno ritenuto illegittimo il ricorso all’accertamento induttivo perché basato su elementi emersi da una verifica solo parziale della documentazione contabile e bancaria. La Corte ha inoltre affermato che l’erronea imputazione contabile delle operazioni sui conti correnti rappresentasse solo un mero errore formale e non sostanziale.
Di contro, l’ufficio finanziario ribadiva la completezza della verifica fiscale, di natura generale perché compiuta sull’intera documentazione amministrativo-contabile, precisando che la determinazione induttiva del maggior reddito emergeva dalla mancata corrispondenza tra le movimentazioni bancarie e le iscrizioni contabili.
 
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso proposto dell’Agenzia delle Entrate e ha cassato la sentenza impugnata, rimandando la decisione ad altra sezione della Commissione tributaria regionale.
 
La decisione
In primo luogo, la Corte suprema ha rilevato l’errore commesso sia in primo che in secondo grado dai giudici di merito, affermando che la verifica condotta dalla Guardia di finanza sulla documentazione amministrativo-contabile è stata di tipo generale e non parziale come contestato dalla parte.
 
I giudici di legittimità hanno poi affrontato la tematica della correttezza dell’accertamento induttivo basato sulle risultanze bancarie, condotto dall’organo accertatore ai sensi dell’articolo 51, comma 2 2, del Dpr 633/1972.
L’accertamento ai fini Iva basato sulle risultanze delle indagini finanziarie (contemplato anche per le imposte dirette) prevede che “i singoli dati ed elementi risultanti dai conti sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti...se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto nelle dichiarazioni o che non si riferiscono ad operazioni imponibili”.
Nel caso di specie, alcune movimentazioni bancarie – versamenti di contanti ed emissione di assegni – non trovavano corrispondenza con le fatture emesse e ricevute dalla società, il che ha fatto presumere all’organo verificatore l’esistenza di operazioni attive e passive non correttamente contabilizzate (e dichiarate ai fini fiscali), a cui il contribuente non è stato in grado di fornire adeguata giustificazione.
 
Preso atto di tali circostanze di fatto, già di per sé idonee a ravvisare l’esistenza di indizi di evasione gravi, precisi e concordanti, la Corte ha precisato che i prelevamenti annotati nei conti correnti e non giustificati possono essere presi a base dell’accertamento “se il contribuente non ne indica il beneficiario”, in ragione della presunzione legale prevista all’articolo 51, comma 2, Dpr 633/1972.
Se ne deduce, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di merito, che “correttamente gli organi di controllo fiscale sono partiti dal dato presunto (per dettato legislativo) che tutti i prelevamenti dai conti dell’imprenditore sono serviti per acquistare merci relative alla produzione e commercio della società (Cass. 26312/2009)”.
 
Pertanto, ha errato la Ctr quando, da un lato, ha ritenuto incompleta la verifica fiscale condotta dai militari e, dall’altro, non ha argomentato le ragioni per cui ha ritenuto insussistenti i requisiti di gravità, precisione e concordanza degli elementi indiziari posti a base dell’accertamento.
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