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Giurisprudenza

C’è dichiarazione fraudolenta, se
manca "la firma", ma non gli indizi

Nel caso in cui testimonianze e intercettazioni indicano il dipendente come autore dell'illecito, si può prescindere dalla mancanza agli atti della dichiarazione fraudolenta contestata

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La Corte di cassazione ha stabilito, circa il delitto di dichiarazione fraudolenta, ex articolo 2 Dlgs n. 74/2000, che non è sufficiente ad escludere il reato la mancata apposizione della firma in calce alla dichiarazione, atteso che la responsabilità può essere provata per via indiziaria.
Questo il principio di diritto contenuto nella sentenza n. 2270, depositata il 20 gennaio 2021.

Processo di merito e ricorso di legittimità
Il tribunale di Savona confermava il sequestro preventivo, disposto dal gip dello stesso tribunale, in relazione al reato di cui all'articolo 2 del Dlgs n. 74/2000.
L'indagato procedeva, quindi, a proporre ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo di diritto.
In particolare, egli si doleva della circostanza che fosse un semplice dipendente, privo di poteri di rappresentanza, della spa, nel cui interesse sarebbe stata commessa la frode fiscale al centro dei fatti.
In sostanza, l'indagato era il rappresentante amministrativo della compagine, era dotato del potere di firmare le dichiarazioni fiscali ma mancava, agli atti, come sottolineava la difesa, la prova che detto soggetto avesse effettivamente sottoscritto le dichiarazioni fiscali contestate.
Quanto precede, a parere della difesa, non sarebbe stato considerato dal tribunale savonese, anche alla luce della circostanza che nella società si fossero avvicendati tre amministratori, che avrebbero potuto procedere all'adempimento in questione.

Sentenza
La Cassazione ritiene inammissibile il ricorso dell'indagato, alla luce della sussistenza di una serie di elementi che confermano, in via indiziaria, una piena e diretta partecipazione del prevenuto all'illecito.
In questo senso, il Collegio di nomofilachia provvede al richiamo puntuale di detti argomenti, fondanti la propria decisione, osservando che:

  • l'indagato era il soggetto che, nell'ambito della società, impartiva direttive ai fini della registrazione e del pagamento delle fatture, con le relative annotazioni
  • sussisteva una testimonianza che aveva evidenziato il ruolo primario del prevenuto
  • l'indagato era presente, con altri coimputati, ad un incontro nel quale uno di questi ammise che i lavori pagati non corrispondevano a quelli posti in essere
  • l'indagato era presente alle riunioni per l'approvazione dei bilanci che un testimone riteneva falsi ed era stato indicato da questi come autore della falsità
  • il ruolo fondamentale del prevenuto risultava anche da quanto riferito da un altro soggetto, che aveva indicato, vieppiù, le segretarie della società come relegate ad un ruolo meramente esecutivo
  • in un'intercettazione telefonica agli atti fra altri soggetti si confermava il ruolo del ricorrente come autore del reato e si richiamava la sussistenza di pagamenti anomali, che coinvolgevano il prevenuto.

Conclusioni
L'articolo 2 del Dlgs n. 74/2000, che tipizza il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture ed altri documenti per operazioni inesistenti, punisce colui che "al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi passivi fittizi".
Quanto all'elemento soggettivo della fattispecie, nonostante il riferimento normativo a "chiunque", che caratterizza i reati cosiddetti "comuni", l'articolo 2 menzionato delinea, invece, un reato cosiddetto "proprio", ossia che richiede nel suo autore una particolare posizione soggettiva, giuridica o di fatto: nel caso di specie, può commetterlo il contribuente ai fini delle imposte dirette e dell’Iva, oppure colui che è amministratore, liquidatore o rappresentante del contribuente soggetto ad imposizione.
In proposito, è stato osservato, dalla giurisprudenza e dalla dottrina di riferimento, che l’ambito soggettivo di applicazione della figura delittuosa menzionata è multiforme, poiché può riguardare anche i titolari di redditi di lavoro dipendente, di terreni, di fabbricati o, comunque, di entrate non soggette all’obbligo di tenuta delle scritture contabili, bensì soltanto all’obbligatoria presentazione della dichiarazione annuale.
Nel caso alla nostra attenzione, in definitiva, il reato è stato ascritto ad un dipendente della società, pur in assenza di prova della sottoscrizione della dichiarazione: quest'ultima azione, infatti, è stata desunta dai supremi giudici indirettamente, ossia dalla sussistenza di tutto l'apparato probatorio reperito dalla pubblica accusa, che indicava nell'indagato il vero e proprio dominus della vicenda.

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