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Giurisprudenza

C'è reato di omesso versamento Iva
anche se la soglia è superata di poco

Per i giudici di legittimità, il grado di offensività che configura il delitto è già stato valutato dal legislatore nella determinazione della soglia di rilevanza penale

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La Corte di legittimità, con la pronuncia in rassegna (n. 14595/2018), in primo luogo conferma quanto affermato implicitamente dalle Sezioni unite sulla necessità che ai fini della configurabilità del reato di omesso versamento dell'Iva previsto dall'articolo 10-ter del Dlgs 74/2000, in vigore dal 4 luglio 2006, è necessario che sia stata presentata la relativa dichiarazione annuale.
In questi termini si era espressa la sentenza della Corte regolatrice del diritto 12 settembre 2013, n. 37424, sul detto delitto omissivo punito - anteriormente alla novella disciplina penale del Dlgs n. 158/2015 - con la reclusione da sei mesi a due per anni chiunque non versi, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo, l'Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale per un ammontare superiore a 50mila euro per ciascun periodo di imposta (ora 250mila).
Tale interpretazione giurisprudenziale è stata avallata dalla successiva pronuncia del Supremo collegio 14 gennaio 2010, n. 6293 e, nel caso di specie, a nulla è stato ritenuto ostativo alla realizzazione del suddetto delitto che il curatore fallimentare avesse evidenziato nella tabella riepilogativa del fatturato per quel periodo d'imposta che il debito Iva fosse al di sotto della soglia di punibilità.
La decisività della presentazione della dichiarazione annuale Iva ai fini dell'integrazione della consumazione del reato ha indotto la giurisprudenza della Corte regolatrice del diritto a ritenere - di converso - l'irrilevanza che il debito d'imposta sia quello risultante aliunde, ossia quelle evincibile dalle scritture contabili o dalle fatture emesse.
Infatti, nella pronuncia della suprema Corte, citata da questa in commento 16 settembre 2016, n. 38487, con indicazione della precedente decisione di legittimità conforme 19 settembre 2012, n. 40361, venne evidenziato che il reato di omesso versamento Iva non è integrato qualora nella stessa dichiarazione sia esposto un credito tributario e che, in assenza di dichiarazione, il reato configurabile è quello dell'articolo 5 del Dlgs n. 74/2000.

In tale prospettiva ermeneutica, la sentenza del Supremo collegio che si commenta rammenta che le discrasie tra il debito erariale dichiarato e quello effettivo hanno il "proprio terreno elettivo nei reati in materia di dichiarazione di cui agli artt. 2, 3 e 4, d.lgs. n. 74 del 2000 i quali ben possono concorrere con quello di cui all'art. 10-ter".

In ordine al superamento della soglia di punibilità, innalzata a 250mila euro dal citato Dlgs n. 158/2015 e, quindi, applicabile per effetto del principio del favor rei alle violazioni commesse precedentemente all'entrata in vigore della novella legislativa più favorevole al reo, la sentenza della Corte regolatrice del diritto in nota ritiene irrilevante il superamento per 4.345 euro.
Invero, si tratta di un discostamento minore del 2% della soglia stessa, ma il Supremo giudice ha ritenuto che il grado di offensività che dà luogo a reato è già stato valutato dal legislatore nella determinazione della soglia di rilevanza penale, come già evidenziato nelle sentenze citate da questa in nota 1 aprile 2016, n. 13218, e 5 maggio 2015, n. 40774.
Pertanto, risulta confermata la sentenza del supremo Collegio 7 gennaio 2013, n. 175, emessa nei riguardi dell'omesso versamento delle ritenute effettuate previsto e punito dall'articolo 10-bis del decreto legislativo di riforma dei reati tributari del 2000.


a cura di Giurisprudenza delle imposte edita da ASSONIME
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