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Giurisprudenza

C’è solo una macchinetta del lotto!
Ma il gioco è attività propria da bar

Non può essere considerata accessoria perché, se così fosse, non dovrebbe realizzarsi indipendentemente, bensì integrare o completare quella principale svolta dal soggetto Iva

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La Corte di cassazione ha stabilito, con ordinanza n. 8625/2014, che una sola apparecchiatura telematica per il gioco del lotto, installata vicino al bancone del bar, non può portare all’esclusione dall’attività propria dell’impresa delle operazioni di raccolta delle giocate perché sarebbero meramente accessorie alla stessa.
 
Il fatto
La vicenda concerne alcuni avvisi di accertamento con i quali l’ente impositore ha ripreso a tassazione l’imposta sul valore aggiunto non versata dal contribuente, che non aveva proceduto all’applicazione della percentuale di indetraibilità – cosiddetto pro-rata – di cui all’articolo 19, comma 5, Dpr 633/1972, “nel rapporto tra operazioni che danno diritto a detrazione e operazioni esenti”.
 
Tale comportamento veniva legittimato sia dalla Commissione tributaria provinciale sia da quella regionale. Entrambe reputavano che l’attività di gioco del lotto, con la percezione degli aggi da parte della concessionaria, non si poteva considerare attività propria dell’impresa, peraltro con dotazione di una sola apparecchiatura telematica installata nei pressi del bancone, poiché solo accessoria rispetto a quella principale dell’esercizio di bar (considerata anche la mancanza assoluta di strutture organizzative e operative tali da far ritenere prevalenti le operazioni di raccolta delle giocate rispetto all’attività commerciale).
 
Avverso la sentenza del riesame, la soccombente Amministrazione finanziaria ricorre per cassazione deducendo violazione di legge, in quanto l’esercizio del gioco del lotto costituisce attività strumentale a quella principale, peraltro esercitata con continuità per più anni, e concorre a formare la relativa percentuale di indetraibilità dell’imposta globale detraibile.
 
La decisione
Decidendo la vertenza in segno opposto alle due precedenti pronunce di merito, con l’ordinanza n. 8625/2014 in esame, la Corte suprema accoglie il ricorso dell’Amministrazione, argomentando a tal fine che, per determinare l’attività propria dell’impresa, non basta guardare all’atto costitutivo della società, ma occorre considerare “quella effettivamente svolta”, rispettando il principio che ispira l’intera disciplina dell’Iva, ove a rilevare è il volume d’affari complessivo del contribuente “e quindi l’attività in concreto espletata”.
In sostanza, per la riduzione percentuale dell’ammontare detraibile Iva, si devono computare anche gli atti che siano legati al fine dell’impresa “da un nesso di carattere funzionale, non meramente occasionale” (Cassazione n. 912/2006).
 
Occorre infatti considerare che, in tema di Iva, in virtù dell’articolo 19 del Dpr 633/1972, dall’ammontare del tributo relativo alle operazioni effettuate è ammesso in detrazione l’ammontare dell’imposta assolta o dovuta dal contribuente o a lui addebitata a titolo di rivalsa (articolo 18, Dpr 633/1972), in relazione ai beni e ai servizi importati o acquistati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione.
Se però il contribuente ha effettuato anche operazioni esenti, ai sensi dell’articolo 10, la detrazione dell’imposta è ridotta della percentuale corrispondente al rapporto tra l’ammontare delle operazioni esenti effettuate nell’anno e il volume d’affari dello stesso periodo (articolo 19, comma 5). In tal caso, il diritto alla detrazione spetta in misura proporzionale alla prima categoria di operazioni e il relativo ammontare è determinato applicando la percentuale di detrazione di cui al successivo articolo 19-bis, comma 1 (pro-rata di detraibilità), derivante dal rapporto tra l’ammontare delle operazioni con diritto alla detrazione e operazioni esenti. Queste ultime, da indicare nel denominatore di tale rapporto, comportano la riduzione della percentuale di detrazione.
 
Sono escluse, tuttavia, dal calcolo del pro-rata, ai sensi del comma 2 dell’articolo 19-bis, le operazioni esenti indicate ai numeri da 1) a 9) dell’articolo 10 del Dpr 633/1972 – tra cui rientrano le operazioni relative all’esercizio del lotto, di cui al n. 6) – quando “non formano oggetto dell’attività propria del soggetto passivo o siano accessorie alle operazioni imponibili”.
 
Con riferimento al caso concreto, il giudice di legittimità ha stabilito che l’attività del gioco del lotto non può definirsi accessoria a quella principale effettuata da bar e supermercati: ciò, in quanto l’operazione accessoria deve avere la funzione di integrare, completare o rendere possibile la prestazione o la cessione principale e, in particolare, deve costituire il mezzo per fruire, nelle migliori condizioni, del servizio principale offerto dal soggetto Iva (cfr risoluzioni nn. 88/2001 e 230/2002; Corte di giustizia Ue, 11 giugno 2009, causa C-572/07).
 
Peraltro, da tutta la disciplina dell’Iva emerge chiaramente che, ai fini della stessa, rileva il volume di affari del contribuente, costituito dall’ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate, nella loro totalità (cfr Cassazione nn. 235/1999, 9762/2003 e 22234/2009).
Analisi che è mancata nei precedenti giudizi di merito.
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