Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Giurisprudenza

Censurata la sanzione per i lavoratori "in nero"

La Consulta "boccia" il meccanismo di determinazione della penalità

_206.jpg

La Corte costituzionale si è finalmente espressa in merito alla costituzionalità delle sanzioni poste a carico di chi utilizza lavoratori "in nero", con la sentenza n. 144 del 12 aprile 2005, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 20 aprile 2005, affermandone l'illegittimità per contrasto con l'articolo 24 della Costituzione per la parte in cui "non consente al datore di lavoro di provare che il rapporto di lavoro irregolare ha avuto inizio successivamente al primo gennaio dell'anno in cui è stata constatata la violazione".

Il decreto legge n. 12/2002, contenente misure volte a favorire l'emersione del cosiddetto "lavoro nero", istituisce, all'articolo 3, comma 3, una sanzione specifica per gli imprenditori che impiegano lavoratori dipendenti non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria.
La norma fissa, in particolare, una sanzione amministrativa variabile tra il 200 e il 400 per cento dell'importo, per ciascun lavoratore irregolare, del costo del lavoro calcolato sulla base dei vigenti contratti collettivi nazionali, per il periodo compreso tra l'inizio dell'anno e la data di constatazione della violazione.

In relazione a tale norma, è stata sollevata questione di legittimità costituzionale nel corso di contenziosi instaurati presso diverse Commissioni tributarie provinciali, sostenendo che il sistema sanzionatorio previsto non consentirebbe di provare che il rapporto di lavoro sia sorto in data diversa dall'inizio dell'anno, ponendo di fatto una presunzione assoluta lesiva del diritto di difesa di cui all'articolo 24 della Costituzione.

Si è inoltre sostenuto che la norma "creerebbe un'evidente e ingiustificata disparità di trattamento" a seconda del momento in cui avviene la constatazione della violazione, in quanto non viene tenuta in alcun conto l'entità della condotta antigiuridica, cioè la durata effettiva della prestazione di lavoro irregolare. Ciò si porrebbe quindi in contrasto con il principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione, in quanto, a fronte del medesimo comportamento illecito, la sanzione potrebbe essere irrogata in misura differente, in relazione al momento, potenzialmente diverso, in cui la violazione verrebbe riscontrata dagli organi preposti.

La Corte costituzionale, pur condividendo le osservazioni dell'Avvocatura dello Stato in merito alla funzionalità della disposizione "all'esigenza di garantire l'effettività della sanzione senza porre a carico dell'amministrazione l'onere di fornire tutte le volte la prova della reale durata del rapporto irregolare", nonché in merito alla discrezionalità del legislatore nella definizione dei criteri di scelta e quantificazione delle sanzioni, ha accolto le argomentazioni proposte, ritenendo che la norma in esame si ponga in contrasto con l'articolo 24 della Costituzione, che tutela il diritto alla difesa.

Il meccanismo di determinazione della sanzione è stato ritenuto tale da "non consentire al datore di lavoro di fornire la prova che il rapporto di lavoro irregolare ha avuto inizio in una data diversa da quella del primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata la violazione e che, dunque, ha avuto una durata inferiore a quella presunta dalla legge". In questo modo, la presunzione assoluta posta dalla disposizione è lesiva del diritto, costituzionalmente garantito, alla difesa, non consentendo di provare in alcun modo fatti e circostanze attinenti l'effettiva condotta dell'interessato e, quindi, rilevanti per la misura della sanzione irrogabile.

URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/giurisprudenza/articolo/censurata-sanzione-lavoratori-nero