Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Giurisprudenza

Centrali elettriche, anche le turbine nel valore catastale

Gli impianti mobili rilevano a prescindere dalle modalità con cui tali elementi sono uniti al suolo

_407.jpg

La rendita catastale di immobili classificabili come opifici va determinata prendendo in considerazione eventuali opere idrauliche fisse, generatori, turbine e quant'altro renda peculiare la struttura, a prescindere dalle modalità con cui tali elementi sono uniti al suolo. Sulla base di tale assunto, la Commissione tributaria regionale del Lazio ha respinto l'appello con cui una società aveva contestato il valore della rendita catastale attribuita a una centrale elettrica dall'Agenzia del Territorio, che aveva incluso in detto valore di rendita anche gli impianti mobili, come le turbine (Ctr Lazio, sentenza n. 133 del 16 settembre 2005, sezione 14).

Il caso affrontato dalla Commissione tributaria regionale
La controversia trae origine dal classamento eseguito dall'Agenzia del Territorio e relativo a una centrale elettrica, cui era stata attribuita un valore catastale determinato includendo nel valore di rendita anche gli impianti mobili, come le turbine.

La società proprietaria della struttura, in particolare, aveva impugnato il classamento eccependo la carenza di motivazione dell'atto e l'erroneità dei criteri di stima adottati ai fini della determinazione della rendita catastale; rendita che, come anticipato, era stata quantificata includendo il valore relativo agli impianti mobili - nello specifico turbine - della centrale.

Nel giudizio in primo grado interveniva, inoltre, il Comune di ubicazione della centrale, che, con proprio atto, forniva argomentazioni favorevoli al classamento eseguito dall'ufficio, chiedendo il rigetto del ricorso.

Avverso la sentenza con cui la Ctp di Viterbo ha respinto il ricorso e dichiarato inammissibile l'intervento del Comune (per carenza di interesse diretto nella controversia), ha presentato appello la società contribuente riproponendo le eccezioni già formulate in primo grado.

Le censure mosse dalla società appellante vengono contestate sia dall'ufficio, che dal Comune che, con proprio atto, si costituisce nel giudizio di appello.

La posizione della Commissione tributaria regionale
Investita della suddetta problematica, la Commissione tributaria regionale si è preliminarmente pronunciata in ordine all'intervento del Comune nel processo, precisando che, ai sensi dell'articolo 14 del Dlgs n. 546/1992, possono intervenire nel processo tributario i soggetti che insieme al ricorrente sono destinatari dell'atto impugnato.
Il Comune non è stato destinatario dell'atto e, pertanto, a giudizio del Collegio, non poteva intervenire.
D'altra parte, nella specie considerata, non è nemmeno configurabile un intervento volontario del Comune ai sensi dell'articolo 105 c.p.c., per il quale chiunque abbia un proprio interesse nel processo può intervenire.
Infatti, quando l'Agenzia del Territorio assegna la rendita, il Comune non può fare altro che recepire tale indicazione, senza potere esercitare alcun potere discrezionale.
Proprio per questo, non è necessario che il Comune notifichi un avviso d'accertamento contenente le motivazioni, le quali, invece, sono indispensabili nel caso di esercizio di un potere discrezionale e, perciò, può formulare la sua pretesa con un avviso di liquidazione (Ctr del Lazio, sentenza n. 48/10/2004).

Con riferimento al criterio adottato ai fini della determinazione della rendita catastale, la Commissione regionale ha giudicato legittimo l'operato dell'ufficio, che ha ritenuto di valutare non solo le strutture murarie, ma anche i serbatoi, le ciminiere, le caldaie, le turbine, i trasformatori, le pompe, i ventilatori, perché questi impianti, necessari al ciclo di produzione dell'energia elettrica, concorrono ognuno per la sua funzione alla produzione del complesso e, come tali, vanno a contribuire alla determinazione del valore.

In proposito, la giurisprudenza di merito della Ctr del Lazio si è divisa.
Con la sentenza numero 261/39/2003, ad esempio, si è detto che le turbine e le altre apparecchiature connesse, "fissate al suolo mediante semplici bulloni che ne consentono l'amovibilità per la loro riparazione e/o sostituzione", non sono parti dell'edificio, non sono a esso incorporati, né possono essere considerate parte di esso. Concorrono certamente alla produzione industriale di reddito d'impresa, ma non del fabbricato e, come tale, è produttivo di reddito d'impresa, ma certamente non di reddito fondiario da determinare a catasto.

Nella sentenza annotata, la Commissione tributaria regionale del Lazio ha ritenuto che accettare la tesi della società (determinare la rendita tenendo conto solo del valore delle strutture di copertura dei macchinari) significherebbe far venire meno la specificità della determinazione degli opifici industriali, caratterizzati da un complesso di edifici e d'impianti finalizzati alla trasformazione di materie prime, da ricomprendere, quindi, nella categoria D/1, per i quali la determinazione della rendita avviene per stima diretta.

E' il caso di precisare che, sull'argomento, anche la suprema Corte si è divisa.
Con la sentenza n.1584/1980, ha considerato che "affinché si abbia l'effetto dell'incorporazione non è sufficiente che la macchina aderisca al fabbricato con mezzi aventi la sola funzione d'ottenere la stabilità necessaria al suo uso, ma occorre che vi sia unita attraverso una connessione fisica, cioè con mezzi coesivi tali da realizzare un'incorporazione vera e propria,capace di dare luogo a una cosa complessa".
Questa sentenza è stata richiamata in alcune sentenze di merito, per sostenere ambedue le tesi.
In termini diversi è la numero 17933/2004, per cui la rendita catastale degli opifici industriali deve essere calcolata con riferimento al loro valore, comprendendo le opere idrauliche (che sono comprese anche fra i generatori di forza motrice espressamente menzionati dall'articolo 10 della legge n. 843/1942), ma non le turbine che sono liberamente amovibili essendo solo imbullonate al suolo.
Sicché la suprema Corte, con l'ordinanza n. 23798/2004, ha rimesso alle Sezioni unite il contrasto giurisprudenziale tra la sentenza sopra richiamata e la numero 21730/2004.

URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/giurisprudenza/articolo/centrali-elettriche-anche-turbine-nel-valore-catastale