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Giurisprudenza

Cessione azioni di una controllata
fuori dall’ambito applicativo dell’Iva

Non è detraibile l’imposta sui consumi assolta a monte per servizi di consulenza, quando l’obiettivo dell’operazione è pagare i debiti alla nuova proprietaria del gruppo societario

I giudici comunitari, nella controversia in commento (causa C 502/17), pervengono alla conclusione che gli articoli 2, 9 e 168 della direttiva 2006/112/Ce sull’Iva devono essere interpretati nel senso che una operazione di cessione di azioni prevista ma non realizzata che non ha la sua causa esclusiva diretta nell’attività economica imponibile della società interessata o che non costituisce il prolungamento diretto, permanente e necessario di tale attività economica non rientra nell’ambito di applicazione dell’Iva.
 
La fattispecie
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della direttiva 2006/112/Ce sull’Iva ed è stata presentata nell’ambito di una controversia che oppone una società di diritto danese all’amministrazione tributaria danese in merito al rifiuto opposto da quest’ultima di riconoscere la detrazione dell’Iva, assolta a monte, relativa ai servizi di consulenza ai quali tale società è ricorsa nell’ambito di un progetto di cessione, non realizzata, non essendo stato trovato alcun potenziale acquirente, delle azioni di una controllata indiretta alla quale forniva servizi di gestione e informatici.
La questione della quale la Corte Ue è stata investita dall’autorità giurisdizionale nazionale è stata risolta sulla base del seguente iter interpretativo.
 
Le valutazioni della Corte Ue relative alle questioni pregiudiziali sollevate
Il giudice a quo ha chiesto se gli articoli 2, 9 e 168 della direttiva 2006/112 debbano essere interpretati nel senso che un’operazione di cessione di azioni prevista, ma non realizzata, rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 2006/112 e, in tal caso, di determinare se tali disposizioni attribuiscano a una società il diritto di detrarre l’Iva assolta a monte relativa a spese sostenute nell’ambito di un’operazione di vendita di azioni di una controllata indiretta alla quale detta società presta servizi di gestione soggetti all’Iva, quando si prevede di destinare il risultato della vendita al rimborso di un debito e, eventualmente, la portata di tale detrazione.
 
La Corte, nell’individuare la nozione di attività economica ai fini dell’applicazione dell’Iva chiarisce che detta nozione deve ritenersi comprensiva di tutte le attività di produzione, di commercializzazione o di prestazione di servizi e, in particolare, delle operazioni comportanti lo sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi carattere di stabilità.
Sulla base della giurisprudenza consolidata della Corte, risulta che non riveste la qualità di soggetto passivo Iva, ai sensi dell’articolo 9 della direttiva 2006/112, né ha diritto alla detrazione, in base all’articolo 168 di tale direttiva, una società il cui unico oggetto consista nell’acquisizione di partecipazioni in altre società senza interferire direttamente o indirettamente nella gestione di queste ultime.
 
Al riguardo, il mero acquisto e la mera detenzione di azioni non costituiscono, di per sé, un’attività economica ai sensi della direttiva 2006/112, che attribuisce al soggetto che le abbia effettuate la qualità di soggetto passivo. Infatti, tali operazioni non comportano lo sfruttamento di un bene finalizzato alla produzione di introiti aventi carattere di stabilità, dato che l’unico reddito che deriva da tali operazioni è costituito dall’eventuale profitto al momento della vendita delle azioni. La Corte ha già del resto precisato che solo i versamenti che costituiscono il corrispettivo di un’operazione o di un’attività economica sono inclusi nell’ambito di applicazione dell’Iva.
Costituisce eccezione rispetto a quanto detto l’ipotesi in cui la partecipazione finanziaria in un’altra società sia accompagnata da un’interferenza diretta o indiretta nella gestione della società in cui si è realizzata l’acquisizione di partecipazioni.
 
La Corte ha altresì precisato che occorre verificare l’esistenza di un nesso diretto e immediato tra i beni o le prestazioni di servizi utilizzati e un’operazione imponibile realizzata a valle o, eccezionalmente, un’operazione imponibile realizzata a monte, alla luce del loro contenuto oggettivo. A tal proposito, bisogna tenere conto della causa esclusiva dell’operazione in parola, costituendo essa un criterio di determinazione del contenuto oggettivo.
Se si accerta che un’operazione non è stata effettuata ai fini delle attività imponibili di un soggetto passivo, non si può considerare che tale operazione presenti un nesso diretto e immediato con tali attività, anche laddove tale operazione, in base al suo contenuto oggettivo, sarebbe soggetta a Iva.
 
Pertanto, perché un’operazione di cessione di azioni assuma rilevanza ai fini Iva, è necessario che l’operazione abbia la sua causa esclusiva diretta nell’attività economica imponibile della società controllante ovvero che costituisca il prolungamento diretto, permanente e necessario di tale attività. Ricorre tale ipotesi laddove l’operazione venga effettuata per destinare il risultato della cessione direttamente all’attività economica imponibile della società controllante o all’attività economica esercitata dal gruppo di cui essa è la società controllante.
 
La Corte non ritiene ricorrere una di tale ipotesi nella fattispecie al suo esame sulla base delle seguenti considerazioni.
L’obiettivo della cessione di azioni era infatti quello di pagare i debiti dovuti alla nuova proprietaria del gruppo societario. Tale ipotesi, pertanto, non si può considerare né un’operazione avente sua causa esclusiva diretta nell’attività economica imponibile della società né come un’operazione che costituisce il prolungamento diretto, permanente e necessario dell’attività economica imponibile di tale società.
La cessione non costituisce un’operazione che consiste nel ricavare redditi aventi carattere stabile da attività che esula dall’ambito della mera vendita di azioni e non rientra, di conseguenza, nell’ambito di applicazione dell’Iva. Pertanto, l’Iva relativa alle prestazioni di servizi non è detraibile.
Né appare ostativa alle conclusioni raggiunte dalla Corte la circostanza che la cessione prevista non è stata realizzata. Infatti, appare decisivo ai fini delle conclusioni cui pervengono i giudici comunitari il fatto che, se la cessione fosse stata effettuata, le spese relative alle prestazioni di servizi controverse non sarebbero, comunque, rientrate nell’ambito di applicazione dell’Iva e, pertanto, non avrebbero potuto dare diritto a detrazione.
 
 
Data della sentenza
8 novembre 2018
 
Numero della causa
C-502/17
 
Nome delle parti
  • C & D Foods Acquisition ApS
contro
  • Skatteministeriet
URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/giurisprudenza/articolo/cessione-azioni-controllata-fuori-dallambito-applicativo-delliva