Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Giurisprudenza

Cessione d'azienda, sindacabile la ripartizione del prezzo

Il Fisco può contestare con lo strumento dell'accertamento analitico-induttivo la congruità dei valori attribuiti ai singoli elementi dell'attivo patrimoniale

_2611.jpg
Il Fisco può sindacare con lo strumento dell'accertamento analitico-induttivo la congruità dei valori attribuiti dal cessionario dell'azienda ai singoli elementi dell'attivo patrimoniale (nel caso di specie, avviamento ed immobili). Questa è l'importante massima desumibile dalla sentenza n. 9950 del 16 aprile 2008.

La cessione di azienda profittevole ai fini delle imposte sui redditi comporta i seguenti riflessi tributari: mentre il cedente realizza una plusvalenza pari alla differenza tra corrispettivo e ultimo valore fiscalmente riconosciuto dell'azienda ceduta, il cessionario si trova ad affrontare un problema valutativo, consistente nell'attribuzione della predetta differenza sui singoli elementi, materiali e immateriali, dell'attivo patrimoniale dell'azienda acquisita.

È evidente la convenienza fiscale che può trovare il contribuente ad allocare il costo di acquisto dell'azienda sugli elementi dell'attivo patrimoniale a più rapido ammortamento fiscale o, comunque, a più rapido concorso alla formazione dei redditi futuri, e ciò al fine di ottenere un vantaggio finanziario consistente nell'abbattere i redditi futuri più vicini nel tempo.
Insomma, il risparmio d'imposta che si verifica consiste in un semplice differimento dell'imposizione (tax deferral) e non in un'evasione fiscale.

Facciamo un esempio, tratto dai fatti oggetto di causa.
Poniamo il caso che l'azienda acquisita si componga di un immobile e di altre attività e passività e supponiamo che l'aliquota di ammortamento dell'immobile è del 3% e quella dell'avviamento è del 20 per cento.
Se l'acquirente sostiene un costo di acquisto dell'azienda pari a 1.000, di cui 400 pari al maggior valore complessivo riconosciuto al cedente e 600 pari ai vecchi valori fiscalmente riconosciuti dell'azienda, dovrà attribuire il maggior valore di 400 sugli elementi dell'attivo patrimoniale.
Il contribuente avrà convenienza a sovrastimare il valore dell'avviamento (poniamo per 300, rispetto a un valore venale di 100) e a sottostimare quello dell'immobile (poniamo per 100, rispetto a un valore venale di 300).
Un conto è, infatti, dedurre dal reddito d'impresa nei prossimi cinque periodi d'imposta un ammortamento del 3% di 300 più un ammortamento del 20% di 100 (la deduzione complessiva è pari a 23), ben altro conto è dedurre un ammortamento del 20% di 300 più un ammortamento del 3% di 100 (la deduzione complessiva è pari a 63). Dal sesto periodo d'imposta in poi, i vantaggi finanziari in precedenza usufruiti saranno compensati da minori ammontari complessivi di ammortamento.

Il rilevante problema giuridico-tributario che occorre risolvere è, perciò, se il contribuente sia libero di attribuire a suo piacimento il costo di acquisizione dell'azienda tra gli elementi dell'attivo patrimoniale o se, viceversa, sia vincolato dai valori venali degli elementi dell'attivo patrimoniale.
La risposta della Cassazione è inequivocabile: "Fermo restando che il prezzo della cessione di azienda o di ramo di azienda è frutto della libera contrattazione delle parti, deve, invece, escludersi che la successiva ripartizione contabile, tra le singole componenti aziendali, del corrispettivo complessivamente versato sia insindacabilmente rimessa all'imprenditore cessionario".

Qual è l'iter logico-argomentativo che ha portato a questa netta presa di posizione?
Il Supremo collegio rinviene nell'accertamento analitico-induttivo previsto dall'articolo 39, 1° comma, lettera d) del Dpr 600/1973 il percorso giuridico che consente all'Amministrazione finanziaria di disconoscere la ripartizione contabile del prezzo di acquisto.
Nel caso in esame, dal momento che l'Amministrazione finanziaria ha provato, in via indiziaria, la sottovalutazione del cespite immobiliare acquisito, può legittimamente presumere la speculare sopravalutazione dell'avviamento, ferma restando l'intangibilità del complessivo valore di acquisto dell'azienda. Sarà poi onere del contribuente contrastare, anche in via indiziaria, la valutazione operata dal Fisco.

Come può notarsi, di fondamentale importanza è la valutazione dell'immobile, che assurge a presunzione di una sopravalutazione dell'avviamento.
Ebbene, tale valutazione derivava dalla procedura di valutazione tabellare promossa dalle parti contraenti ai fini dell'imposta di registro, che aveva portato alla definizione di un valore da parte dell'Ute e accettato dalle parti contraenti superiore a quello poi iscritto in contabilità e rilevante ai fini delle imposte sui redditi.
Insomma, è la palese incongruenza tra il valore stimato dall'Ute e accettato dalle parti contraenti ai fini dell'imposta di registro e quello poi iscritto dal cessionario nella sua contabilità e rilevante ai fini delle imposte sui redditi ad assurgere a presunzione grave, precisa e concordante di sopravalutazione del valore dell'avviamento.

Nell'ambito di tale iter logico-argomentativo, l'ulteriore argomento utilizzato dal Supremo collegio consistente nel fatto che anche la cessione d'azienda obbliga l'imprenditore a iscrivere in bilancio tutti gli elementi attivi e passivi del relativo patrimonio al loro valore reale, con divieto di iscrizione di poste inesistenti o, come nel caso di specie, di sopravalutazione di alcune poste rispetto ad altre, assume carattere di obiter dictum, operando esclusivamente sul profilo civilistico-contabile.
In caso di violazione dei criteri di redazione del bilancio, infatti, il Fisco non è tra i soggetti legittimati ai sensi degli articoli 2377 e 2379 del Codice civile a impugnare la delibera di approvazione del bilancio, al fine di trarne le relative conseguenze fiscali.

Tale circostanza non deve destare preoccupazioni, perché il Fisco, a differenza dei creditori sociali e dei soci, è legittimato a fare ricorso agli strumenti messi a disposizione dal diritto tributario per contrastare violazioni di legge perpetrate dal contribuente.
Perciò, lungi dall'invocare una inesistente violazione del divieto di iscrivere in bilancio valori sopravalutati, il Fisco potrà sindacare il comportamento del contribuendo, dimostrando, anche in via indiziaria, la sopravalutazione di elementi del patrimonio rispetto ad altri e rettificando i redditi dei periodi d'imposta interessati dalla stessa, mediante lo strumento dell'accertamento analitico-induttivo.

Il vero punto cruciale è se il predetto strumento legittimi pienamente tale operato, dal momento che il ricorso allo stesso è subordinato al fatto che le presunzioni facciano emergere "l'esistenza di attività non dichiarate o l'inesistenza di passività dichiarate".
Nel nostro caso, infatti, il prezzo unitariamente pattuito dall'azienda non è messo in discussione dall'Amministrazione finanziaria per desumerne una parte del corrispettivo occultato: il maggiore valore dell'immobile trova speculare contropartita nel minore valore dell'avviamento, fermo restando il valore complessivo di entrambi.
Perciò, solo se si interpreta la locuzione "inesistenza di passività dichiarate", nel senso di ricomprendervi anche l'indebita ripartizione di un medesimo valore tra più elementi dell'attivo patrimoniale fiscalmente rilevanti in modo da sopravalutarne uno (quello, appunto, inesistente, perché gonfiato) rispetto agli altri, il ricorso all'accertamento analitico-induttivo è pienamente legittimo.

Con riferimento al differente profilo dell'idoneità del valore venale concordato in sede di applicazione dell'imposta di registro ad assurgere a elemento indiziario della divergenza con il valore iscritto nella contabilità dal cessionario e rilevante ai fini delle imposte sui redditi, sarà onere del cessionario dimostrare l'infondatezza del predetto "travaso automatico", adducendo - per ipotesi - le differenti regole di determinazione dei due tributi, la natura forfetaria dell'imposta di registro rispetto alle imposte sui redditi e ogni altro elemento probatorio ritenuto idoneo.

Un'ultima notazione: come correttamente rilevato dal Supremo collegio, il caso in esame non riguarda affatto un'ipotesi di simulazione contrattuale, perché il prezzo di acquisto dell'azienda non è mai messo in discussione.
URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/giurisprudenza/articolo/cessione-dazienda-sindacabile-ripartizione-del-prezzo