La sentenza n. 43 del 28 aprile 2006 della Commissione tributaria regionale di Roma, sezione 2, merita di essere segnalata all’attenzione dell’operatore tributario in quanto, in tema di accertamento di un maggior valore ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale per un atto di compravendita di un immobile di interesse storico ex legge n. 1089/39, ha così statuito: “L’appello avverso la succitata sentenza risulta infondato e deve andare reietto, pur vero risultando che gli immobili di che trattasi sono di importante interesse storico ed artistico e soggetti quindi alla legge 1089/39. Invero, in tema di regime fiscale degli edifici riconosciuti di interesse storico o artistico ai sensi dell’art. 3 della legge citata, la particolare disciplina per la determinazione del reddito prevista dall’art. 11 della L. 413/91 trova applicazione nella materia delle imposte sui redditi e non può quindi applicarsi ai fini della determinazione dell’imposta di registro, in occasione del trasferimento di tali beni, stante la sua natura derogatoria rispetto al principio generale di assoggettamento ai tributi delle manifestazioni della capacità contributiva, stabilità dall’art. 53 della Costituzione. D’altra parte occorre considerare che della peculiarità di siffatti edifici il legislatore ha comunque tenuto conto, alla luce dell’art. 9 della Costituzione, prevedendo all’art. 1 comma 3 della tariffa, parte prima del D.P.R. 131/86 un’aliquota agevolata del 4% (ridotta al 3% a partire dal 01.01.2000) che risulta effettivamente applicata dall’Ufficio e prevedendo altresì analogo beneficio per il venditore ai tini INVIM, all’art. 25 comma 40 D.P.R. 643/72. Poiché l’avviso di accertamento e liquidazione per cui è causa ha avuto riguardo alla misura base imponibile su cui l’aliquota agevolata doveva essere ed è stata applicata e quindi al valore venale dei beni oggetto di trasferimento, è evidente come, nella fattispecie che ne occupa, non possa trovare applicazione l’art. 11 comma 2° della legge 413/ 91”.
Orbene, l'articolo 11, comma 2, legge n. 413/91, così recita “in ogni caso, il reddito degli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico ... è determinato mediante l'applicazione della minore tra le tariffe d'estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è collocato il fabbricato”. La norma, introdotta dalla riforma tributaria del 1991 a seguito dell'approvazione delle nuove tariffe d'estimo catastale, si inserisce nell'ambito di un'ormai consolidata legislazione di favore per i beni immobili culturali; essa ha peraltro originato un vivace contenzioso, che da ultimo ha trovato una precisa risoluzione da parte dell’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 9/E del 14 marzo 2005 (vd. Annamaria Crisconio, “Immobili storici locati, tassazione sulla tariffa più bassa” in FISCOoggi del 17 marzo 2005) e con la successiva circolare n. 2/E del 17 gennaio 2006 (vd. Albino Leonardi, “Stop alle liti sugli immobili storici” in FISCOoggi del 27 gennaio 2006), ai fini della determinazione del reddito degli immobili di interesse storico e/o artistico.
Giova precisare che, con sentenza n. 17152 del 27 agosto 2004, la Corte di cassazione (sezione tributaria) ha ritenuto che, in sede di cessione di immobili storici o artistico, l’imposta di registro va assolta secondo il criterio ordinario (in senso conforme, sentenza 3890 del 22 febbraio 2006; agenzia delle Entrate, circolare 52/E del 14 giugno 2002; nota 1999/130880; circolare 34/E del 12 febbraio 1999).
Tuttavia, sussiste opposto e minoritario indirizzo giurisprudenziale (si veda Commissione tributaria centrale, sezione XXV, decisione 4121/98; Commissione tributaria del Veneto, sezione XVIII, sentenza 2 del 12 febbraio 2001; Commissione tributaria provinciale di Piacenza, sezione I, sentenza 104 del 18 dicembre 2001; Commissione tributaria regionale del Veneto, sezione XIX, sentenza 8 del 31 marzo 2005).
Secondo l’orientamento prevalente, quindi, in relazione alla base imponibile ai fini delle imposte indirette sui trasferimenti, per il calcolo della rendita dell'immobile (e quindi del suo valore "catastale"), non vale il riferimento alla minore delle tariffe d'estimo previste per gli immobili della stessa zona censuaria.
La soluzione prospettata dall’indirizzo prevalente fa leva sull'assenza di una specifica disciplina della materia dopo l'entrata in vigore delle nuove tariffe catastali; in difetto di apposita disposizione di legge, non è consentito estendere automaticamente la previsione di cui all’articolo 11, comma 2 citato, alle imposte indirette, che hanno la finalità di incidere sulla capacità contributiva che si manifesta in occasione e per effetto del trasferimento di beni.
Il legislatore ha previsto, proprio per il trasferimento di beni d’interesse storico e artistico, delle specifiche agevolazioni per l’imposta di registro e per l’Invim, tenendo comunque conto della assoluta peculiarità di tali beni anche ai fini delle imposte dovute in occasione del trasferimento degli stessi, in armonia con l’articolo 9 della Costituzione, il quale prevede che la Repubblica tutela il patrimonio storico e artistico della nazione.
A tal riguardo, può essere utile rammentare che l’interpretazione estensiva mira a identificare il contenuto della norma anche oltre il significato letterale delle parole usate e non vuole far rientrare, mediante un procedimento logico, nella disciplina di una norma i casi in essa non previsti. L’interpretazione estensiva è un criterio ermeneutico con cui si attribuisce il più ampio significato fra quelli possibili ai termini che compongono la norma giuridica; essa trova il proprio limite invalicabile nella stessa lettera della norma.
Con il ricorso all’analogia, viceversa, non si fa più esclusivo riferimento alla lettera della norma giuridica, poiché la specifica fattispecie concreta non può essere ricompressa in alcun modo nella norma anche se interpretata alla sua massima espansione. L’interpretazione analogica permette l’utilizzazione di norme che disciplinano materie analoghe ovvero istituti diversi aventi solo qualche punto in comune con il caso da decidere; il ricorso all’analogia è consentito per regolare un caso non previsto dalla legge con la disciplina prevista per un caso analogo che abbia lo stesso razionale fondamento.
Cessione di immobile storico non alla tariffa d’estimo più bassa
La particolare disciplina prevista per le imposte sui redditi non si applica ai fini del registro
