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Giurisprudenza

Ci vogliono prove per addossare,
al compagno facoltoso, i redditi

Entrate esigue e numerosi indici di capacità contributiva vanno spiegati, soprattutto se la persona chiamata in causa per la titolarità dei beni non appartiene al nucleo familiare

disegno di due persone incappucciate che si baciano
In tema di redditometro, è legittimo l'accertamento effettuato nei confronti di una casalinga se questa non dimostra che le spese per incrementi patrimoniali e per il mantenimento dei beni siano in realtà imputabili al compagno con il quale dichiara di convivere, senza, tra l'altro, che a tale affermazione corrispondano le risultanze anagrafiche. A questo fine, non è sufficiente produrre una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza 701 del 13 gennaio 2017, che ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate.


La vicenda processuale e la pronuncia della Cassazione
La controversia riguarda alcuni avvisi di accertamento con metodo sintetico emessi a carico di una casalinga con redditi esigui, ma titolare di numerosi indici di capacità contributiva.
La ricorrente si difendeva sottolineando la natura meramente fittizia dell'intestazione di immobili, veicoli e disponibilità bancarie, al cui acquisto e mantenimento aveva provveduto esclusivamente l'ex convivente, affermato professionista.

La Ctr della Lombardia concordava con le argomentazioni della contribuente, desumendo il rapporto di convivenza da alcuni contratti conclusi dalle parti (locazione di immobili, polizze vita eccetera) nonché dalla dichiarazione rilasciata dall'amministratore di condominio da cui si evinceva la stabile convivenza della coppia.

Tale impianto motivazionale non è stato condiviso dai giudici della Cassazione, che hanno accolto le doglianze espresse sul punto dall'Agenzia delle Entrate.
Secondo i giudici di legittimità è illogica e apodittica l'affermazione secondo cui la convivenza si desume, a prescindere dalle risultanze anagrafiche, dai negozi giuridici. Anche a voler ritenere provato il rapporto, configura vizio di insufficiente motivazione la semplice e diretta consequenzialità fra la convivenza e l'imputazione all'ex compagno della capacità contributiva di beni riferibili alla contribuente.
Quanto alla dichiarazione presentata dall'amministratore e alla sua valenza probatoria, i giudici, accogliendo la doglianza dell'Agenzia delle Entrate, che aveva denunciato la violazione e la falsa applicazione degli articoli 38 del Dpr 600/1973 e 7 del Dlgs 546/1992, hanno ricordato che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, non si può attribuire efficacia probatoria alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, che ha efficacia probatoria esclusivamente in alcune procedure amministrative, essendo viceversa priva di efficacia in sede giurisdizionale, pena l'elusione del divieto di giuramento e di prova testimoniale previsto dall'articolo 7 del Dlgs 546/1992.

Ulteriori osservazioni
In tema di accertamento sintetico del reddito, la circolare ministeriale 49/2007 richiama l'attenzione degli uffici sulla necessità di "valutare la complessiva posizione reddituale dei componenti il nucleo familiare essendo evidente come, frequentemente, gli elementi indicativi di capacità contributiva rilevanti ai fini dell'accertamento sintetico possano trovare giustificazione nei redditi degli altri componenti il nucleo familiare".

Nello stesso senso si era espressa la circolare ministeriale 7/1977, secondo la quale, "ai fini dell'accertamento sintetico, si deve necessariamente tener conto, oltre che delle fonti di reddito risultanti dalla dichiarazione del soggetto passivo anche delle disponibilità che a lui possono derivare dagli altri componenti del nucleo familiare. Queste disponibilità, ancorché autonomamente rilevanti a fini fiscali nei confronti del possessore del reddito per la fonte da cui deriva possono tuttavia spostarsi (e generalmente così accade) nell'economia del contribuente soggetto passivo dell'accertamento sintetico…".

Anche la Cassazione ha da tempo ammesso (almeno dal 2006, con la pronuncia 17203) che il maggior reddito accertato a carico del contribuente possa trovare giustificazione nella disponibilità, da parte di questi, di redditi riferibili a propri familiari o a soggetti terzi. Per quanto concerne l'individuazione del "nucleo familiare" rilevante, secondo la giurisprudenza, si può fare utile riferimento innanzitutto "al concetto di nucleo familiare naturale quale costituito tra coniugi conviventi e figli, soprattutto minori, potendosi agevolmente presumere, in tal caso, in base all'id quod plerumque accidit, il concorso alla produzione del reddito (quand'anche non necessariamente proporzionale) di quei soggetti…" (cfr Cassazione, pronuncia 17203/2006).

Di contro, la provenienza dei redditi da soggetti terzi, diversi dai familiari, deve essere adeguatamente provata. Mentre, infatti, è verosimile (e perciò non necessita di dimostrazione) che familiari conviventi con il contribuente abbiano dato copertura finanziaria al tenore di vita del contribuente, altrettanto non può dirsi per le provviste fornite da terzi non familiari che, conseguentemente, vanno adeguatamente documentate (cfr Cassazione, pronuncia 17203/2006, secondo cui, nel caso di apporti da parte di soggetti diversi dai componenti del nucleo familiare, il contribuente dovrà in ogni caso dimostrare il passaggio del reddito nella sua disponibilità, ciò non potendosi presumere sulla base di una asserita - e non meglio dimostrata - convivenza).

L'assolvimento dell'onere probatorio è maggiormente necessario qualora si tratti di giustificare spese, di entità più consistente, relative a incrementi patrimoniali (quale quello di cui alla commentata pronuncia). In questo caso, secondo l'orientamento prevalente della Cassazione, occorre dimostrare non solo la provenienza (da familiari o da terzi) della provvista, ma anche il collegamento tra disponibilità finanziaria e spesa, così che l'eventuale possesso di redditi anche consistenti da parte di familiari non è di per sé sufficiente ove non si dimostri altresì che "proprio quei redditi siano stati impiegati" per realizzare l'incremento patrimoniale (cfr Cassazione, decisione 4138/2013, nonché, da ultimo, 3111/2014).

Nella fattispecie conclusasi con la sentenza in commento, l'errore principale della Ctr è stato quello di aver desunto la convivenza semplicemente da alcuni negozi giuridici conclusi dai contribuenti e da attestazioni rilasciate da terzi (nonostante le risultanze anagrafiche deponessero in senso contrario); il successivo vulnus nella motivazione è stato quello di aver attribuito un diretto nesso causale tra la convivenza stessa e l'imputazione al convivente facoltoso degli indici di capacità contributiva accertati in capo alla contribuente: questa inferenza logica avrebbe necessitato di una prova a carico della contribuente.
 
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