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Giurisprudenza

La circostanza ignota non comporta revocabilità

Non si tratta di errore di fatto immediatamente percepibile o di una mera svista materiale

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Oltre alle sentenze delle Commissioni tributarie, sono revocabili le pronunce della Cassazione, ma solo nei limiti dell'articolo 391-bis c.p.c.(1). L'articolo 391-bis del c.p.c. prevede la possibilità di impugnare in revocazione, ai sensi del n. 4 dell'articolo 395 c.p.c., le sentenze della Corte di cassazione nel termine di 60 giorni dalla notifica della sentenza o di un anno dal deposito.

Secondo la sentenza n. 6513 del 25 marzo 2005 del giudice di legittimità, il fatto che la Corte di cassazione ignori una circostanza (ad esempio, impugnazione di una decisione di primo grado) di cui la medesima non risulta essere stata portata a conoscenza, o che comunque non emergeva dagli atti interni direttamente esaminabili, non costituisce errore di fatto immediatamente percepibile e di natura revocatoria.

Giova precisare, a tal proposito, che secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale in tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, la configurabilità della revocazione per errore di fatto presuppone che la decisione sia fondata su di un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto decisivo, che risulti invece incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti o dei documenti di causa, sempre che il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso su cui il giudice si sia pronunciato (Cassazione, sezioni unite, 5 dicembre 2001, n. 15426; Cassazione, 17 gennaio 2003, n. 605, e 5 luglio 2004, n. 12283).

Per la configurabilità dell'errore di fatto revocatorio è pertanto necessario che l'asserita svista materiale attenga a circostanze rilevabili immediatamente attraverso la lettura degli atti interni al giudizio di cassazione, ossia di quegli atti che la Corte deve, e può, esaminare direttamente con propria autonoma indagine di fatto all'interno dei motivi di ricorso (Cassazione, sezioni unite, 10 agosto 2000, n. 561; Cassazione, 20 maggio 2002, n. 7334; 1 settembre 2003, n. 12742; 5 luglio 2004, n. 12283), non sussistendo alcun dovere per la Corte di esaminare direttamente tutti i documenti contenuti nei fascicoli di merito, non posti in connessione con il ricorso e nello stesso richiamati (Cassazione, sezioni unite, 21 febbraio 1996, n. 1325. In senso conforme, Cassazione, 18 febbraio 2000, n. 1822).

E' utile rammentare che, per le sentenze pronunciate dalla Corte di cassazione, la revocazione per errore di fatto va tenuta distinta dalla procedura di correzione degli errori materiali; infatti, la revocazione per errore di fatto presuppone l'erroneità del decisum, per effetto di un'errata percezione delle risultanze di fatto da parte del giudice, mentre la correzione suppone l'esattezza della decisione giudiziale, nonostante l'erroneità dei dati indicati. Ne consegue che la richiesta di correzione di errore materiale non può convertirsi in richiesta di revocazione(2).


NOTE
1. L'errore di fatto di cui all'articolo 395, numero 4, c.p.c., idoneo a determinare la revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, consiste in un errore di percezione, o in una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice ad affermare l'esistenza (o l'inesistenza ) di un fatto decisivo, la cui sussistenza (o insussistenza) risulti invece in modo incontestabile dagli atti; e l'erronea percezione postula l'esistenza di un contrasto tra due diverse rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti rispettivamente l'una dalla sentenza impugnata, l'altra dagli atti processuali. Ne consegue che non è configurabile l'errore revocatorio allorché il ricorrente, nel chiedere la revocazione della sentenza, denunzi la falsità delle prove sulla cui base si è formata l'attività di giudizio (in tal senso, Cassazione, sez. V, sentenza n. 15979 del 18/12/2001).
Esso deve presentare il requisito della decisività, ossia della idoneità a travolgere la ragione giuridica sulla quale si regge la sentenza impugnata (Cassazione, sezione 2, sentenza n. 03339 del 07/03/2002).
L'erronea valutazione e interpretazione dei motivi del ricorso in cassazione non assurge a errore di fatto ex articolo 391 del c.p.c. per la revocazione delle sentenze della Corte di cassazione: l'errore revocatorio presuppone un errore di fatto e cioè che la decisione sia fondata sull'affermazione di esistenza o inesistenza di un qualcosa che la realtà effettiva, quale documentata in atti, induce a escludere o ad affermare (Cassazione, sezione 2, sentenza n. 07064 del 15/05/2002).
Non è configurabile l'errore revocatorio ex articolo 391 bis del c.p.c. allorché si denuncino vizi della sentenza del giudice di legittimità che investono direttamente la formulazione del giudizio sul piano logico-giuridico (Cassazione, sezione 1, sentenza n. 09505 del 28/06/2002).
Trattasi di un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto decisivo che in modo incontrovertibile risulti dagli atti e documenti di causa (Cassazione, sezione 2, sentenza n. 11937 del 8/08/2002).
Vd. altresì in tema di revocazione delle sentenze della Cassazione: Cassazione, sezione 1, sentenza n. 18152 del 20/12/2002; Cassazione, sezione 3, ordinanza n. 08023 del 03/06/2002; Cassazione, sezione l, sentenza n. 08035 del 3/06/2002; Cassazione, sezione 2, sentenza n. 08573 del 14/06/2002; Cassazione, sezione 1, ordinanza n. 04384 del 25/03/2003.
Per la sentenza n. 11061 del 24/08/2000 della Corte di cassazione, sezione lavoro, la revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, ai sensi dell'articolo 395, n. 4, c.p.c., riguarda le ipotesi di decisioni adottate su ricorsi per nullità della sentenza o del procedimento e cioè per vizi in procedendo, di cui non si è tenuto conto per un errore meramente percettivo (svista o puro equivoco) nel controllo degli atti del procedimento pregresso ovvero nell'esame degli atti dello stesso processo di cassazione, mentre è esclusa la revocabilità delle sentenze suddette per le quali si deduca un errore riguardante un atto difensivo della parte e che sia radicalmente inidoneo a incidere direttamente sui poteri cognitori e decisori della Corte di cassazione (nella specie, la Corte - proprio in ragione della ritenuta non decisività dell'errore di percezione nel controllo degli atti processuali - ha ritenuto inammissibile il ricorso per revocazione per omesso esame del controricorso erroneamente ritenuto tardivo).

2. Cassazione, sezione 1, sentenza n. 00657 del 17/01/2003.


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