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Giurisprudenza

Coassicuratore sì, coobbligato no
alla copertura integrale del rischio

La controversia riguarda l’applicazione dell’Iva alle operazioni compiute dalla delegataria in base agli accordi con altre società su incarico della contribuente e remunerate con commissioni

L’attività, oggetto della clausola di delega al coassicuratore, non si configura come prestazione esente ai fini Iva, ai sensi dell’articolo 10, primo comma, n. 2, Dpr 633/1972, in quanto non ha natura assicurativa e non si tratta di prestazione accessoria.
È quanto chiarito dalla Corte di cassazione, con la sentenza n. 11442 dell’11 maggio 2018.
 
La vicenda processuale
La vicenda attiene a un rapporto di coassicurazione intercorso tra diverse società di assicurazione, disciplinato da un contratto contenente una clausola che consente la delega a uno dei medesimi coassicuratori delle attività di gestione della riscossione del premio e liquidazione dell’indennità all’assicurato.
La controversia riguarda, quindi, il trattamento Iva delle operazioni compiute da una di queste società nella qualità di delegataria, in seno agli accordi di coassicurazione intercorsi con le altre società assicuratrici, nonché di quelle svolte dalle altre imprese assicuratrici su delega della contribuente, tutte remunerate con commissioni.
 
La contribuente ha impugnato l’atto impositivo emesso dall’Agenzia delle entrate per il recupero dell’Iva dovuta in relazione alle prestazioni dalla stessa eseguite in adempimento della delega, nonché l’atto di irrogazione delle sanzioni per omessa regolarizzazione delle fatture ricevute, con riferimento alle prestazioni eseguite dalle altre coassicuratrici.
Entrambi gli atti sono stati annullati dalla Commissione tributaria provinciale di Torino con sentenza confermata dalla Commissione tributaria regionale del Piemonte.
 
Avverso la decisione di secondo grado, l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo – ex articolo 360, primo comma, n. 3, cpc – la violazione/falsa applicazione degli articoli 1, 3, 10, primo comma, nn. 2 e 9 e 12 del Dpr 633/1972, ritenendo che le attività oggetto della clausola di delega non abbiano natura assicurativa e non si tratti di prestazione accessoria e, pertanto, non rientrerebbero nello specchio dell’esenzione Iva.
 
La decisione della Corte
Il quadro normativo di riferimento è tracciato anzitutto dal diritto dell’Unione europea.
Nello specifico, l’articolo 135, par. 1, lettera a) della direttiva n. 2006/122, stabilisce che: “Gli stati membri esentano le operazioni seguenti: a) le operazioni di assicurazione e di riassicurazione, comprese le prestazioni di servizi relative a dette operazioni, effettuate dai mediatori e dagli intermediari di assicurazione”.
Quanto al diritto interno, invece, va richiamato l’articolo 10, primo comma, nn. 2 e 9, del Dpr 633/1972, il quale stabilisce che: “Sono esenti dall’imposta:… 2) le operazioni di assicurazione, di riassicurazione e di vitalizio;… 9) le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative alle operazioni di cui ai nn. da 1) a 7)…” nonché l’articolo 12 del Dpr 633/1972, secondo cui “…le altre cessioni o prestazioni accessorie ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi, effettuati direttamente dal cedente o prestatore ovvero per suo conto e a sue spese, non sono soggette autonomamente all’imposta nei rapporti fra le parti dell’operazione principale”.
 
Ciò posto, il giudice di legittimità, chiamato a valutare l’assoggettabilità a Iva delle prestazioni oggetto di delega, ha affrontato la questione esaminando tre aspetti:
  • eventuale natura assicurativa delle prestazioni oggetto di delega
  • eventuale accessorietà delle operazioni in questione a quelle di assicurazione
  • possibilità di ricondurre le attività svolte nell’esecuzione della clausola di delega nell’ambito del rapporto di mandato relativo a operazioni di assicurazione.
Per quanto riguarda il primo aspetto, la Cassazione esclude l’assimilabilità delle prestazioni svolte in esecuzione della clausola di delega a quelle assicurative.
Secondo la Corte, a mente dell’articolo 1882 cc “L’assicurazione è il contratto col quale l’assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l’assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro…”.
Anche secondo il diritto unionale (in proposito, la Cassazione richiama alcuni precedenti giurisprudenziali: Corte giustizia, causa C-8/01 del 2003, causa C-240/99 del 2001 e causa C-242/08 del 2009) si tratta di un rapporto contrattuale che comporta l’impegno dell’assicuratore, a fronte del versamento di un premio, a procurare la prestazione convenuta, in caso di realizzazione del rischio coperto dal contratto di assicurazione.
 
Dunque, con la stipula del contratto, dietro versamento di un corrispettivo, l’assicuratore si assume l’onere del rischio assicurato, che viene trasferito dall’assicurato all’assicuratore.
Tanto premesso, la Cassazione ritiene che le attività svolte dal coassicuratore delegato in ragione del clausola di delega, non siano assimilabili a quelle assicurative, in quanto la clausola non determina l’obbligo del coassicuratore di coprire integralmente il rischio assicurato o, comunque, l’assunzione di un rischio maggiore di quello originariamente assunto, bensì un mera ripartizione pro quota dell’obbligo di rivalere l’assicurato, che scaturisce direttamente dal contratto di assicurazione e non dalla clausola.
 
Appurato che non si tratta di attività assicurativa esente ai fini Iva, il giudice di legittimità si sofferma sull’analisi del potenziale nesso di accessorietà che potrebbe legare le prestazioni oggetto di delega a quelle di assicurazione.
A tal proposito, la Corte preliminarmente esclude l’applicabilità della disciplina generale dell’accessorietà di cui all’articolo 12 del Dpr 633/1972, ritenendo, piuttosto, applicabile la regola speciale di accessorietà fissata dal diritto unionale, che limita il nesso di accessorietà alle prestazioni di servizi relative (ossia correlate) a quelle di assicurazione e riassicurazione, rese da un mediatore o da un intermediario di assicurazione (articolo 135, par. 1, lettera a) della direttiva n. 2006/122).
 
L’estensione dell’esenzione ai fini Iva all’attività svolta da un intermediario si spiega per la sua idoneità a porre in relazione assicuratore e assicurato ed è, quindi, necessaria ai fini del perfezionamento dell’operazione. Non è necessario che le operazioni di intermediazione siano rese da un soggetto che abbia la formale qualifica di mediatore di assicurazioni, ma è fondamentale che l’attività svolta sia caratterizzata da alcuni aspetti essenziali della funzione di intermediazione, come ricercare potenziali clienti e metterli in relazione con l’assicuratore.
Diversamente, non rilevano ai fini dell’esenzione le attività oggetto di delega, trattandosi di attività successive al perfezionamento del contratto di assicurazione, finalizzate esclusivamente all’adempimento degli obblighi che scaturiscono dal contratto stesso, già formato e, pertanto, non accessorie a quelle assicurative nell’accezione definita dal diritto unionale.
 
Da ultimo la Cassazione valuta la possibilità di ricondurre le attività svolte nell’esecuzione della clausola di delega nell’ambito del rapporto di mandato relativo ad operazioni di assicurazione, esente ai fini Iva in base all’articolo 10, primo comma, n. 9, del DPR n. 633 del 1972, derivando dalla clausola il conferimento al coassicuratore dell’incarico di gestire la polizza , con l’attribuzione di un potere di rappresentanza nel compiere atti giuridici, fino al pagamento dell’indennizzo.
Anche in questo caso, tuttavia, la Corte conclude per l’esclusione dall’esenzione Iva delle operazioni oggetto di delega-mandato con rappresentanza, avuto riguardo al contenuto dell’attività oggetto di mandato che, per le ragioni sin qui esposte, non consiste in un’attività oggettivamente assicurativa, né accessoria.
 
Ciò posto, la Corte suprema accoglie il ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate, affermando il seguente principio di diritto: “In tema di Iva, posto che la coassicurazione non modifica la ripartizione pro quota del rischio tra i coassicuratori, né concerne aspetti essenziali dell’attività d’intermediario o di mediatore di assicurazione, con particolare riguardo alla ricerca di potenziali clienti, l’attività oggetto della clausola di delega al coassicuratore non può essere considerata esente da Iva, a norma dell’art. 10, 1° comma, n. 2, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, perché, per un verso, non ha natura assicurativa e, per altro verso, non è accessoria, nell’accezione speciale al riguardo rilevante, rispetto a questa”.
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