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Giurisprudenza

Commissario ad acta. Va bene anche un funzionario dell'ente impositore

Suo compito precipuo è la cura dell'interesse pubblico all'esatto adempimento del decisum della Ct

aula cassazione
Il commissario ad acta, quale ausiliario del giudice di ottemperanza, deve eseguire il proprio compito sotto il continuo controllo e l'assidua vigilanza di quest'ultimo (cui il commissario deve rivolgersi in caso di contestazioni e cui il contribuente può rivolgersi contestando le decisioni del commissario) al fine di assicurare l'esatta rispondenza della sua attività al comando contenuto nella sentenza, assicurando al cittadino il conseguimento di quanto riconosciutogli in sede di cognizione e rimanendo, quindi, del tutto irrilevante il rapporto organico che lo lega all'ente al cui ufficio è preposto.
Pertanto, nulla osta alla nomina a commissario ad acta di un funzionario dell'ente impositore (nel caso di specie, del dirigente dell'ufficio Ici del comune ai fini di un rimborso dell'imposta comunale sugli immobili), anzi il ruolo rivestito dal commissario con la conseguente conoscenza delle problematiche correlate all'ordine da eseguire garantisce una più celere ed esatta esecuzione di quanto statuito dal giudice.
Tale importante principio è stato statuito dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 14648/2007.

Nel processo tributario, l'incarico di commissario ad acta viene conferito ad personam e non in riferimento alla funzione ricoperta, costituendo quest'ultima solo una modalità di individuazione di un soggetto di cui sono ignote le generalità anagrafiche. Ne deriva che la persona nominata commissario ad acta rimane tale anche nel caso in cui sopravvenga un provvedimento che disponga l'avvicendamento di altra persona nella carica ricoperta al momento della nomina (si pensi alla nomina a commissario ad acta del direttore di un ufficio locale, carica nel frattempo attribuita ad altra persona). Il commissario ad acta rimane tale fino alla eventuale sopravvenienza di un provvedimento del giudice dell'ottemperanza, che ne disponga la sostituzione. Infatti, il giudice dell'ottemperanza conserva poteri di controllo e di sostituzione nei confronti del commissario ad acta, i cui poteri sono quelli e solo quelli stabiliti dalla Commissione tributaria all'atto di conferimento.

Il commissario ad acta dell'ottemperanza non può definire questioni che non rientrino tra quelle già disciplinate dal giudicato; non può attribuire al ricorrente utilità maggiori e ulteriori rispetto a quelle previste dal giudicato. L'originaria statuizione resa nel giudizio cognitorio non può essere completata o integrata nel processo di ottemperanza. L'attività del commissario ad acta si fonda sulla statuizione contenuta nella sentenza di ottemperanza alla quale è legato da uno stretto nesso di strumentalità; il suo precipuo compito è la cura dell'interesse pubblico all'esatto adempimento del decisum della Ct. In tale ottica, gode di tutti i poteri necessari e sufficienti per assolvere, in via autonoma rispetto all'ente impositore, ai compiti statuiti dal giudice.

L'indagine del commissario è particolarmente pregnante fino a coinvolgere l'esame dell'intera attività amministrativa. La sua attività è integralmente sostitutiva di quella dell'Amministrazione inadempiente; ciò implica che il Commissario, in luogo di quest'ultima, può operare un'autonoma valutazione di merito delle risultanze procedimentali e ogni necessario riscontro tecnico senza richiedere l'intervento degli organi amministrativi a ciò preposti, restando comunque salva, ove ne ravvisi l'opportunità e in via meramente facoltativa, la possibilità di chiedere un parere a un organo pubblico.

Il provvedimento con il quale la Commissione tributaria, nel giudizio di ottemperanza, adotta i provvedimenti attuativi indispensabili per l'esecuzione del giudicato in luogo dell'ufficio che li ha omessi e nomina, stabilendone il compenso e fissandogli un termine per provvedere, un commissario ad acta, ha natura di sentenza, tale essendo espressamente qualificato dall'articolo 70, comma 7, del Dlgs 546/1992, e non può pertanto essere successivamente modificato dallo stesso giudice che lo ha emesso (Cassazione sentenza 24196/2006).

Il commissario ad acta provvede a trasmettere alla procura della Corte dei conti un rapporto per l'accertamento delle responsabilità, inerenti i danni per l'erario derivanti dal mancato tempestivo e completo adempimento del giudicato da parte dell'Amministrazione finanziaria, nonché denuncia penale alla competente procura della Repubblica. La mancata esecuzione spontanea dell'Amministrazione obbligata ad adempiere al giudicato può integrare gli estremi materiali del reato previsto e punito dall'articolo 328 cp (rifiuto e omissione di atti d'ufficio).

Il commissario ad acta è assoggettato alla giurisdizione della Corte dei conti in tema di responsabilità amministrativo-contabile (Cassazione sentenza 166/1999). Il commissario ad acta, agendo in sostituzione dell'Amministratore inadempiente, instaura un occasionale rapporto di servizio dal momento che la sua attività, pur fondandosi sul decisum del giudice dell'ottemperanza, è la stessa che avrebbe dovuto essere prestata dall'amministratore. Da ciò consegue la ricorrenza di tutti gli elementi tipici (rapporto di servizio e gestione di pubbliche risorse nell'esercizio di una funzione pubblica) che, nel concorso di un procurato danno erariale, determinano l'assoggettamento alla giurisdizione del giudice contabile.


 
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