Commissioni tributarie. I limiti del terreno di gioco
Spettano al giudice ordinario le controversie, relative ai fondi, che esulano dalla materia fiscale
La Corte, in effetti, al di là di quanto stabilito per il caso specifico, ha fissato un fondamentale principio di ordine generale: le controversie che appartengono alle giurisdizioni tributarie attengono, appunto, strettamente alla materia tributaria, e non possono trovare applicazione all'infuori dell'ambito delle controversie tipicamente tributarie. Questo vuol dire, per la lite oggetto della pronuncia in oggetto, che la disposizione in base alla quale "Appartengono altresì alla giurisdizione tributaria le controversie promosse dai singoli possessori concernenti l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella, nonché le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale", non coinvolge ogni controversia inerente alle citate materie, "perché in tal modo ricadrebbero nella giurisdizione tributaria molte tipiche azioni di rivendica o di regolamento di confini, che palesemente esulano dalla materia del D.Lgs. n. 546/1992".
Meritevole, infine, di un breve accenno è l'iter della controversia.
Per il giudice di merito escluse dalla competenza delle Commissioni tributarie le controversie nascenti dalla intestazione "delle unità immobiliari (fabbricati)", essendo, invece, in essa comprese le liti relative all'intestazione di terreni.
La lamentela verteva proprio sull'irragionevole disparità di trattamento (nascente da tale interpretazione dell'articolo 2 del Dlgs n. 546/92) fra il contribuente che volesse contestare la variazione dell'intestazione catastale di un terreno, cui sarebbe stato consentito di adire il giudice tributario, e quello che volesse invece contestare la variazione catastale di un fabbricato, cui sarebbe precluso di rivolgersi al medesimo giudice.