Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Giurisprudenza

Il compenso post conciliazione
è soggetto a tassazione ordinaria

La somma corrisposta dal datore di lavoro al dipendente a seguito di accordo novativo, con cui quest’ultimo rinuncia al piano di stock option, costituisce reddito di lavoro dipendente

vignetta
La sentenza 6507/2015 della Corte di cassazione concerne l’individuazione del regime fiscale applicabile alla transazione novativa posta in essere tra un dipendente e la società di appartenenza a seguito della conciliazione delle controversie insorte in ordine alla risoluzione del rapporto.
La fattispecie presa in esame dal Collegio supremo riguardava il rimborso delle ritenute effettuate, ai fini Irpef, su parte dell’importo corrisposto al dipendente dalla società di appartenenza in merito a un bonus straordinario e a un piano di stock option. In particolare, il contribuente assumeva che l’imposta non fosse dovuta per l’importo ricevuto a titolo di rinuncia al piano di stock option.
Avverso il silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso, il contribuente aveva proposto ricorso, che era stato rigettato prima dalla Commissione tributaria provinciale e successivamente, dopo l’appello, dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia.
 
Sotto il profilo fiscale, la disciplina delle stock option, contenuta nell’articolo 48, comma 2, lettera g-bis), del Tuir (ora articolo 48), prevedeva una tassazione agevolata, in luogo di quella ordinaria stabilita per i redditi di lavoro dipendente per le eventuali rendite finanziarie derivanti dall’esercizio dell’opzione. Tale disciplina è stata abolita dal decreto legge 112/2008 e, pertanto, la differenza tra il valore delle azioni al momento dell’assegnazione del diritto di opzione e l’ammontare corrisposto al dipendente concorre sempre e comunque a formare il reddito di lavoro dipendente (circolare 54/2008).
 
Nel caso in esame, i giudici di secondo grado avevano ritenuto inapplicabile la suddetta disciplina agevolativa per carenza del presupposto oggettivo costituito dall’esercizio dell’opzione. Il diritto di opzione, infatti, si era estinto a seguito della sottoscrizione del verbale di conciliazione e non era stata nemmeno fornita la prova che la somma erogata fosse sostitutiva della rinuncia al piano di stock option.
La Ctr, inoltre, aveva ritenuto che l’effetto novativo dell’accordo sottoscritto non consentisse l’applicabilità al caso di specie nemmeno dell’articolo 6, comma 2, del Tuir, secondo il quale i proventi conseguiti in sostituzione di redditi e le indennità conseguite a titolo di risarcimento dei danni, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti.
 
La Corte di cassazione ha confermato il pronunciamento del giudice d’appello rilevando come alla data della stipulazione della conciliazione in sede sindacale (22 dicembre 2000), il diritto nascente dal piano aziendale di stock option (assegnazione avvenuta nel 1999, con opzione da esercitarsi dopo il primo gennaio 2002) prescindeva, ancora, del tutto dai meccanismi di tassazione delle stock option.
Il supremo Collegio rilevava poi che con la suddetta transazione, novativa per espressa previsione delle parti, veniva sostituita la stessa possibilità per il dirigente di sottoscrivere le azioni e non l’eventuale plusvalenza, la quale sarebbe conseguita solo dall’effettivo aumento, al momento di esercizio dell’opzione, del prezzo di mercato delle azioni stesse. In altri termini, secondo la Corte, il diritto novato, in mancanza dell’avverarsi delle condizioni legittimanti la deroga, come individuata dalla medesima giurisprudenza di legittimità, rientrava, ancora, nella categoria generale del reddito di lavoro dipendente, con conseguente insussistenza della dedotta violazione dell’articolo 6 del Tuir.
 
Con la sentenza in esame, dunque, la Cassazione ha sostanzialmente ribadito il proprio consolidato orientamento riguardo alla tematica delle stock option (v. Cassazione 12425/2011, richiamata da Cassazione 20908/2014), secondo il quale “in tema di irpef, la disposizione contenuta nel D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 48, comma 2, lett. g bis, relativa ai criteri di tassazione delle c.d. stock option stabilisce quale principio di carattere generale l'assoggettabilità al regime ordinario, previsto per i redditi da lavoro dipendente, del valore conseguito dal lavoratore con il diritto di opzione, salvo in via di deroga, l'esclusione dal reddito imponibile nel caso in cui al lavoratore medesimo l'opzione sia stata riconosciuta al valore corrente delle azioni al momento dell'offerta, perseguendo il legislatore l'obiettivo, da un lato, di evitare che attraverso l'attribuzione del diritto di opzione a prezzi inferiori al valore di mercato delle azioni, siano corrisposti al dipendente compensi non assoggettati a tassazione e, dall'altro, di consentire il regime fiscale meno oneroso del 12,50% , applicabile ai "capital gains", nel caso in cui il maggior valore attribuito alle azioni optate sia il frutto del miglior andamento economico della società”.
 
 
a cura di Giurisprudenza delle imposte edita da ASSONIME
URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/giurisprudenza/articolo/compenso-post-conciliazione-e-soggetto-tassazione-ordinaria