Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Giurisprudenza

La competenza è del giudice tedesco

La Ctp di Roma ha dichiarato il suo difetto di giurisdizione su avvisi di mora relativi a tributi istituiti da Stati esteri

_1086.jpg

Con la sentenza n. 125 del 31 maggio 2006, la Commissione provinciale di Roma - IX sezione - ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione a conoscere di una controversia, avente a oggetto il ricorso avverso un avviso di mora emanato dalla Agenzia delle entrate, in esecuzione degli obblighi previsti dalla Convenzione stipulata tra l'Italia e la Germania sull'assistenza in materia amministrativa e tributaria.

Tale sentenza riveste particolare importanza, in quanto contribuisce a portare chiarezza in una materia delicata, qual è quella delle Convenzioni internazionali(1) contro le doppie imposizioni, stipulate tra Stati.
L'esecuzione di quanto stabilito da dette convenzioni coinvolge, infatti, la responsabilità dell'Italia sul piano del diritto pubblico internazionale.
Negli ultimi anni, si è assistito a un discreto aumento di ricorsi proposti dai contribuenti residenti in Italia, avverso avvisi di mora emessi dai competenti concessionari, in forza di titoli prodotti dalle Amministrazioni straniere.

Il caso affrontato dalla Commissione tributaria provinciale
La controversia in esame nasce dalla notifica di un avviso di mora, emesso dal concessionario su incarico dell'Agenzia delle entrate (direzione regionale del Lazio), in adempimento dei doveri previsti dalla Convenzione italo-germanica sull'assistenza amministrativa e giudiziaria in materia tributaria (approvata con Rdl n. 1038/ 1976).

L'avviso di mora così emesso veniva impugnato innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma. Il ricorrente eccepiva principalmente:

  • che l'atto impugnato non era stato preceduto né dalla notifica di atto di accertamento né dalla notifica della cartella di pagamento
  • che dalla lettura dell'atto non sarebbe stato ricavabile il contenuto e il presupposto invocato dall'Amministrazione finanziaria tedesca alla base della sua pretesa
  • che l'assenza, nell'avviso notificato, di ogni riferimento alla pretesa fatta valere non avrebbe permesso al ricorrente di assumere una qualsiasi linea difensiva.

L'Agenzia delle entrate si costituiva in giudizio e chiedeva, in via principale, che il ricorso fosse dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione e, in via meramente gradata, insisteva per il rigetto del ricorso proposto e la conseguente conferma del proprio operato.
Più in particolare, l'Amministrazione finanziaria fondava le proprie difese principalmente sui seguenti punti di diritto:

  • la giurisdizione delle commissioni tributarie è definita dall'articolo 2 del Dl n 546/92 che, dopo aver elencato i singoli tributi, contiene una previsione di carattere generale e omnicomprensiva, che assegna alla competenza giurisdizionale delle commissioni i tributi attribuiti dalla legge nazionale a esse. Pertanto, non essendovi nel sistema giuridico italiano alcuna norma che attribuisce al giudice tributario la giurisdizione in materia di tributi istituiti da Stati esteri (di cui solo l'effettivo recupero viene affidato allo Stato italiano), l'esclusione della richiesta giurisdizione sarebbe logica conseguenza di tale mancata previsione.
    Tale principio era stato esplicitato, in vigenza del Dpr n. 636/72 (che regolava il processo tributario prima della riforma dello stesso, avvenuta con Dlgs n. 546/92 ), dalla Cassazione che, pronunciandosi a Sezioni unite con sentenza(2) n. 2755 dell'8/3/1993, aveva affermato il difetto di giurisdizione delle Commissioni tributarie e del giudice ordinario a conoscere dell'impugnazione avverso un avviso di mora emesso in applicazione della stessa convenzione.
    L'insegnamento della Suprema corte era stato seguito dalla Commissione regionale di Genova con sentenza(3) n. 33 del 17/10/2003, che, ribaltando quanto deciso in primo grado, aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, affermando che il passaggio dalla tecnica legislativa analitica, utilizzata dal legislatore del 1972 (in base alla quale erano elencati singolarmente tutti i tributi soggetti alla cognizione del giudice tributario) a quella omnicomprensiva (in base alla quale, ex articolo 2 Dlgs n. 546/92, così come modificato dalla legge n 448/2001, è stata istituita una competenza generale delle commissioni anche allo scopo di farvi rientrare i tributi non ancora istituiti) non può autorizzare la sottoposizione alla cognizione del giudice tributario di tributi istituiti da Stati esteri e di cui solo la concreta esazione viene affidata allo Stato italiano(4)
  • nel giudizio innanzi al giudice tributario si rileva l'operatività e l'applicazione della citata convenzione stipulata con la Germania. In particolare, l'articolo 10 di tale convenzione, che disciplina i requisiti che il provvedimento dello Stato richiedente deve avere per poter essere portato in esecuzione nello stato richiesto. Innanzitutto, deve trattarsi di un provvedimento considerato definitivo secondo la legge dello Stato richiedente; tale definitività deve essere attestata dalla autorità competente dello Stato richiedente. La competenza dell'autorità attestante dovrà essere certificata dalla suprema autorità amministrativa finanziaria dello Stato richiedente. Costituiscono titolo di esecuzione sentenze, ordinanze, e decisioni e, previo particolari accordi tra gli Stati, i certificati delle imposte dovute. A norma della convenzione, tali provvedimenti devono essere riconosciuti ed eseguiti su richiesta da indirizzare dalla suprema autorità amministrativa di uno Stato alla corrispondente autorità dell'altro Stato. A tali provvedimenti viene data esecuzione senza adire preventivamente le parti, secondo la legge dello Stato in cui avviene l'esecuzione.
    Lo stato "destinatario" della richiesta non ha, dunque, alcuna discrezionalità nell'attuazione della convenzione, in quanto l'inottemperanza alla stessa comporterebbe l'insorgere, in capo allo Stato inadempiente, della responsabilità di diritto pubblico internazionale
  • nell'avviso di mora erano presenti tutte le informazioni necessarie per la comprensione della pretesa azionata.

La posizione della Commissione tributaria provinciale
La sentenza in esame statuisce che, in applicazione dell'articolo 10 della Convenzione italo-germanica, la controversia a essa sottoposta è sottratta alla propria giurisdizione poiché, essendo in contestazione l'esistenza del debito(5), essa non può che essere di competenza del giudice tedesco.
Inoltre, la Commissione ha ritenuto che l'avviso di mora notificato dal ricorrente contenesse tutti gli elementi e i dati prescritti dalla legge (articolo 25 Dpr n. 602/73) e che fosse del tutto assimilabile a una cartella di pagamento, in quanto contenente tutti gli elementi idonei all'identificazione del tributo richiesto.

Con tale affermazione, la Ctp ha voluto respingere l'eccezione proposta dal contribuente, secondo la quale egli non era stato in grado di risalire, dalla lettura dell'avviso di mora, alla pretesa richiesta.


NOTE:
1) V. FISCOnelmondo.it "L'Italia firma la Convenzione su mutua assistenza amministrativa", in merito all'adesione dell'Italia alla convenzione sulla mutua assistenza amministrativa in campo fiscale, sottoscritta il 25 gennaio 1988 a Strasburgo.

2) La Suprema corte, con sentenza n. 2755 dell'8/3/1993, ha statuito che "...resta esclusa in radice anche la giurisdizione delle Commissioni Tributarie in ordine alle suddette opposizioni, avuto anche riguardo al fatto che l'imposta tedesca da riscuotere non è compresa tra quelle relativamente alle quali le controversie sono devolute dall'art. 1 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636 alla cognizione delle Commissioni".

3) La Commissione regionale di Genova, con sentenza n. 33 del 17/10/2003, si è pronunciata in tal senso "... la tecnica che il legislatore ha impiegato per definire la giurisdizione delle Commissioni Tributarie è passata dall'esposizione analitica dei singoli tributi ad una previsione di carattere generale ed omnicomprensiva adottata con la legge 448/2001…Ciò non significa ancora, peraltro, che tale allargamento della cognizione giunga sino al punto di ricomprendere tributi istituiti da stati esteri e la cui concreta esazione venga ad essere, in forza di disposizioni convenzionali, affidata alla Stato italiano".

4) La sentenza della Commissione tributaria provinciale di Salerno, n. 244 del 13 novembre 2001, aveva puntualizzato che l'avviso di mora emesso dal concessionario della riscossione su delega dell'Amministrazione finanziaria tedesca, in base alla convezione tra l'Italia e la Germania sull'assistenza amministrativa e giudiziaria in materia tributaria, non può essere oggetto di impugnazione dinanzi alle commissioni tributarie, atteso che nei confronti di tale giudice si configura la carenza di giurisdizione in quanto la materia del contendere è di pertinenza della magistratura tributaria tedesca.

5) Le sezioni unite della Corte di cassazione, con la sentenza n. 760 del 17 gennaio 2006, hanno così statuito: "Le contestazioni relative alla sussistenza del credito tributario, alla sua determinazione quantitativa, debbono essere risolte dal giudice nazionale dello stato ove si è originato il credito tributario. Diversamente, per le contestazioni relative ai vizi propri dell'atto con cui lo stato richiesto procede in via coattiva debbono essere risolte dal giudice nazionale dello stato richiesto (nel caso Italia il giudice tributario)".

URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/giurisprudenza/articolo/competenza-e-del-giudice-tedesco