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Giurisprudenza

La comunicazione di avvenuta notifica
“viaggia” senza avviso di ricevimento

L’atto si perfeziona nei confronti del diretto interessato nel giorno della consegna del piego alla persona abilitata alla ricezione e non in quello successivo al recapito della Can

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Nel caso di notificazione postale ai sensi della legge n. 890/1982, se la busta che contiene l’atto viene recapitata, presso l’indirizzo del destinatario temporaneamente assente, a mani di soggetto abilitato alla ricezione per suo conto, la comunicazione (Can) con la quale l’agente postale informa il destinatario stesso dell’avvenuta notificazione è effettuata a mezzo di lettera raccomandata “semplice”, ovvero senza avviso di ricevimento.
Questo il principio confermato dalla Cassazione con ordinanza n. 20736 del 20 luglio 2021, ove è stato altresì ricordato che in questa ipotesi la notifica si perfeziona nei confronti del diretto interessato nel giorno della consegna del piego alla persona abilitata alla ricezione e non in quello, successivo, di recapito della Can.

La vicenda processuale
Un contribuente impugnava la cartella di pagamento emessa a suo carico sul presupposto della definitività per mancata impugnazione del prodromico atto di accertamento.
Il ricorso, con il quale l’interessato deduceva di non avere mai ricevuto la notifica dell’avviso “a monte”, veniva rigettato dalla Commissione tributaria provinciale di Caserta, il cui verdetto veniva peraltro ribaltato dal giudice tributario di seconde cure con sentenza n. 6132/28/14, del 17 giugno 2014.

Per quanto di più specifico interesse in questa sede, il Collegio regionale campano riteneva nulla la notifica dell’accertamento, che risultava effettuata a mezzo del servizio postale mediante consegna a persona diversa dal destinatario, osservando che nella specie non risultava allegata la ricevuta di ricezione della comunicazione di avvenuta notifica (Can), richiesta per i casi di recapito del piego nelle mani di soggetto abilitato dalla legge a ricevere l’atto per conto del diretto interessato.
Ricorrendo in sede di legittimità, l’Agenzia censurava il riferito decisum deducendo che, laddove il piego postale venga consegnato a persona diversa dal destinatario, la Can è una raccomandata senza ricevuta di ritorno e che in ogni caso la notificazione avrebbe dovuto considerarsi perfezionata con la consegna dell’atto e non con il successivo recapito di detta “comunicazione”.

La pronuncia della Corte
La Corte, nell’accogliere tra l’altro l’esposta doglianza, ha cassato la sentenza impugnata, rinviando per l’eventuale prosieguo del contenzioso alla medesima Commissione regionale di Napoli.
In particolare, spiega il supremo Collegio, nel caso di notificazione postale secondo la disciplina di cui alla legge n. 890 del 1982, quando la busta che contiene l’atto da notificare viene recapitata presso l’indirizzo del destinatario a mani di soggetto abilitato alla ricezione per suo conto, l’agente postale è tenuto a notiziare il destinatario stesso dell’avvenuta notificazione a mezzo di lettera raccomandata “che, in assenza di una prescrizione normativa di utilizzo della raccomandata con avviso di ricevimento, può essere legittimamente effettuata con raccomandata semplice (cfr. Cassazione n. 10554/2015)”.
Tale procedura “semplificata”, stabilita per i casi di consegna a soggetto diverso dal destinatario dell’atto e che prevede l’invio della prescritta comunicazione dell’avvenuta notificazione dell’atto notificando, spiegano gli Ermellini di piazza Cavour, “è dovuta alla ragionevole aspettativa che l’atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, in quanto consegnato a persone (famigliari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) aventi con esso un rapporto riconosciuto dal legislatore come astrattamente idoneo a questo fine (cfr. Cassazione n. 10012/2021).

Inoltre, prosegue l’arresto in commento, per il perfezionamento dell’iter di notifica non è richiesta la ricezione della raccomandata cosiddetta informativa essendo all’uopo sufficiente che ne consti la sola spedizione.

Osservazioni
In ambito tributario, la notificazione - strumento finalizzato ad assicurare la “conoscenza legale” di un atto in capo ad un determinato oggetto, al fine di consentirgli di prenderne contezza e di eventualmente esercitare il suo diritto alla difesa giurisdizionale - è prevista con riguardo a tutti gli atti emessi dall’amministrazione finanziaria.

Le fasi attraverso cui si snoda tale procedimento sono puntualmente disciplinate dalla legge nel rispetto del principio cardine secondo il quale la discrezionalità del legislatore incontra un limite nel fondamentale diritto del destinatario della notifica “ad essere posto in condizione di conoscere, con l’ordinaria diligenza e senza necessità di effettuare ricerche di particolare complessità, il contenuto dell’atto…, non potendo ridursi il diritto di difesa del destinatario medesimo ad una garanzia di conoscibilità puramente teorica dell’atto notificatogli” (cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 346/1998; in seguito, nn. 360/2003; 366/2007; 3/2010; 258/2012; 175/2018).
Per quanto riguarda la fattispecie in rassegna, l’articolo 7 della legge n. 890/1982, dopo aver previsto al comma 1 che l’operatore postale “consegna il piego nelle mani proprie del destinatario…”, precisa nel successivo comma che, laddove la consegna non possa essere fatta personalmente al destinatario, “il piego è consegnato, nel luogo indicato sulla busta che contiene l’atto da notificare, a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con lui ovvero addetta alla casa ovvero al servizio del destinatario…” e che, in mancanza di detti soggetti, la consegna può essere eseguita “al portiere dello stabile ovvero a persona che, vincolata da rapporto di lavoro continuativo, è comunque tenuta alla distribuzione della posta al destinatario”.

Per tutti i casi in cui il piego non venga recapitato personalmente al diretto interessato, il comma 3 dell’articolo 7 stabilisce poi che “l’operatore postale dà notizia al destinatario medesimo dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo di lettera raccomandata”.
In merito a questa particolare modalità di notificazione, a parte quanto riaffermato dall’ordinanza in rassegna circa la sufficienza della mera spedizione (e non anche della ricezione) della Can, che può essere inviata anche senza avviso di ricevimento, si può altresì ricordare la giurisprudenza secondo la quale, rispetto agli elementi strutturalmente costitutivi della fattispecie notificatoria, l’invio della Can ha soltanto un ruolo aggiuntivo di “notizia” dell’“avvenuta notificazione” con la conseguenza che la notifica si perfeziona con la consegna dell’atto e non alla data di spedizione della raccomandata informativa (cfr. Cassazione nn. 4987/2021; 2229/2020; 11562, 7892, 3732/2019).

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