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Giurisprudenza

Concessioni, con la decadenza credito subito esigibile

La perdita dello status fa venir meno le scadenze entro cui è legittimo versare le somme all'erario

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Al momento della decadenza dalla concessione, il credito diventa senz'altro esigibile con l'obbligo dell'immediato versamento all'erario delle somme riscosse e detenute dal concessionario, anche se riferite a ruoli con obbligo di anticipazione e a rate di ruolo con scadenza successiva alla declaratoria di decadenza. Così il Consiglio di Stato, con sentenza n. 791/2008, recepisce le argomentazioni sostenute dall'Amministrazione finanziaria, respingendo l'appello proposto dal concessionario decaduto e condannandolo a sostenere le spese di lite.

A seguito di ricorso in appello proposto dal fallimento di una società concessionaria del servizio nazionale della riscossione, contro il ministero dell'Economia e delle Finanze e le Entrate, il Consiglio di Stato ha ritenuto ineccepibile l'operato dell'Agenzia che, nel rigettare il ricorso prodotto dalla società concessionaria contro un provvedimento sanzionatorio emesso da un ufficio locale, ha correttamente interpretato l'applicazione dell'articolo 104, comma 1, del Dpr 43/1988 (pur con riferimento a ruoli con obbligo di anticipazione), che prevede l'irrogazione di una sanzione pecuniaria, di importo pari alle somme riscosse e non riversate all'erario.

La controversia di cui si discute sorge dalla circostanza che una società, già concessionaria, poi decaduta, del servizio di riscossione dei tributi della provincia di Salerno aveva omesso di riversare all'erario somme incassate dai contribuenti riferite a rate di ruolo, con l'obbligo del non riscosso come riscosso, con scadenze successive al 31 luglio 1993 (data della declaratoria di decadenza), ma riscosse anticipatamente. Risultava agli atti e non contestato tra le parti che dalla contabilità sociale emergeva un saldo di oltre 9,185 miliardi delle vecchie lire, formatosi per contabilizzazione di importi riferiti alle rate sopra descritte e di cui, successivamente alla dichiarazione di decadenza della società concessionaria, l'Amministrazione richiedeva il versamento.

A seguito dell'omesso riscontro a tale invito, in applicazione dell'articolo 104, comma 1, del Dpr 43/1988, l'Amministrazione resistente sanzionava il comportamento del concessionario con la pena pecuniaria di cui era stato omesso il riversamento.

Posta, infatti, l'applicabilità dei soli interessi moratori nelle ipotesi in cui opera il principio del non riscosso come riscosso, l'agenzia delle Entrate ha ritenuto che il comportamento omissivo non si sia sostanziato in una mera violazione dell'obbligo di anticipazione all'Erario e agli altri enti impositori alle scadenze fissate dall'articolo 72, comma 1, bensì in una vera e propria violazione dell'obbligo di riversamento di somme effettivamente riscosse e quindi, indebitamente trattenute.

Infatti, pur attenendo a somme relative a ruoli con obbligo del non riscosso come riscosso, che erano state inizialmente anticipate dal concessionario, le predette somme erano state effettivamente corrisposte dai contribuenti, sicché il venir meno del rapporto concessorio conseguente alla decadenza del servizio, attualizzando l'obbligo di riversamento e rendendo indebito l'ulteriore trattenimento delle somme riscosse, sebbene relative a rate da scadere, aveva costituito il fatto generatore della sanzione irrogata. Quest'ultima si giustificava non già per violazione dell'obbligo di anticipazione all'erario di somme non riscosse, ma piuttosto per omissione dell'obbligo di riversamento di somme effettivamente riscosse.

"Il medesimo primo comma - recita il Consiglio di Stato - si è riferito ad ogni ritardo nel versamento da parte del concessionario, con riferimento non solo alle somme per cui sussiste l'obbligo di anticipazione, ma anche e a maggior ragione, a quelle che sono state effettivamente riscosse dal concessionario. Sotto tale profilo, l'Amministrazione ha dato testuale applicazione all'art. 104, che si è riferito ad ogni somma incassata dai contribuenti, anche se questi abbiano pagato (per ragioni che non rilevano in questa sede) i tributi riferibili arate di ruolo non ancora scadute…".

La ratio dell'applicazione della pena pecuniaria , come opportunamente avallato dal Consiglio di Stato è, dunque, quella di impedire che il concessionario trattenga indebitamente le somme riscosse senza riversarle all'Amministrazione finanziaria.

Né sono risultate valide le argomentazioni sollevate dalla difesa, che pretendevano di collegare l'obbligo di versamento alle scadenze fissate dal Dpr 43/1988 successive alla decadenza. Per gli stessi motivi, il Consiglio di Stato nel rigettare l'appello prodotto dalla società decaduta, così si è espresso:
"Poiché la dichiarazione di decadenza della concessione ha fatto venire meno la qualità formale di concessionario ed ha fatto sorgere l'esigibilità del credito, vanno respinte le deduzioni dell' appellante, secondo cui rileverebbero gli artt. 72 e ss. del D.P.R. n. 43 del 1988, sui termini di versamento delle somme da parte del concessionario".

E, infine, in merito alla addotta insussistenza dell'elemento soggettivo dell'inadempimento: "La dichiarazione di decadenza e le connesse misure conservative, disposte dall'Amministrazione, sono risultate la conseguenza di comportamenti imputabili agli organi della società nel corso del rapporto concessorio, sicché l'inadempimento dell'obbligo di immediato versamento della somma dovuta va considerato una conseguenza diretta delle precedenti irregolarità, che hanno dato luogo alla dichiarazione di decadenza. Pertanto, in ragione dell'esigenza che le somme riscosse fossero senz'altro versate nelle casse dell'erario, l'irrogazione della sanzione neppure doveva essere preceduta dall'accertamento di uno specifico elemento soggettivo dell'inadempimento, risultando l'art. 104 espressione di una peculiare disciplina di settore".
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