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Giurisprudenza

Condoni a combinazione bloccata

Sono autonome e non cumulabili le sanatorie previste dagli articoli 12 e 16 della legge n. 289/ 2002

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Con la sentenza 20 aprile 2006, n. 9328, la sezione V della Cassazione si è pronunciata sulla possibile cumulabilità degli effetti della definizione agevolata dei carichi di ruolo pregressi ("rottamazione dei ruoli") e della chiusura delle liti pendenti, disciplinati, rispettivamente, dagli articoli 12 e 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Finanziaria per il 2003).
La controversia sottoposta all'esame dei giudici di legittimità trae origine da un diniego di definizione agevolata di una lite pendente, ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 289 del 2002, per insufficiente versamento delle somme dovute per la chiusura della controversia per la quale pendevano i termini di impugnazione innanzi la Suprema corte.

Nel caso di specie, il contribuente intendeva avvalersi di entrambe le definizioni, ottenendo così una doppia riduzione delle somme originariamente richieste dall'Erario.
In particolare, il ricorrente aveva definito, ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 289 del 2002, un carico iscritto a ruolo, a titolo di imposta provvisoriamente dovuta in pendenza di un giudizio concernente un atto d'imposizione emesso ai fini Iva per il disconoscimento dell'imposta indebitamente detratta a fronte di fatture concernenti operazioni inesistenti.
Contestualmente, il contribuente presentava, ai sensi dell'articolo 16 della legge finanziaria per il 2003, istanza di definizione della lite (principale) pendente in Cassazione, concernente l'avviso di rettifica Iva, scomputando dagli importi dovuti per la chiusura della controversia l'intero carico iscritto a ruolo, anziché le minori somme (25 per cento del carico iscritto a ruolo) effettivamente corrisposte per rottamare il debito contenuto nel medesimo ruolo.

L'ufficio, dopo aver constatato il minor pagamento, invitava il contribuente a integrare le somme dovute per la chiusura della lite, in base a quanto stabilito dall'articolo 16, comma 9, della legge n. 289 del 2002 il quale dispone che "in caso di pagamento in misura inferiore a quella dovuta, qualora sia riconosciuta la scusabilità dell'errore, è consentita la regolarizzazione del pagamento medesimo entro trenta giorni dalla data del ricevimento della relativa comunicazione dell'Ufficio".
A tale riguardo, la circolare n. 12/E del 21 febbraio 2003 ha precisato che l'errore può ritenersi scusabile ogniqualvolta il soggetto abbia osservato una normale diligenza nella determinazione del valore della lite e nel calcolo degli importi dovuti e che, quindi, la fattispecie dell'errore scusabile ricorre in tutti i casi in cui sussistano condizioni di obiettiva incertezza o di particolare complessità del calcolo.
A seguito del mancato ottemperamento da parte del contribuente, l'ufficio impositore emetteva provvedimento di diniego della definizione agevolata ai sensi dell'articolo 16, comma 8, della legge n. 289 del 2002.

Il diniego della definizione della lite veniva impugnato ai sensi del medesimo comma 8 dell'articolo 16, Finanziaria 2003, innanzi alla Suprema corte (presso la quale già pendeva la controversia che si intendeva definire) che, con la sentenza in commento, ha statuito "che le due procedure di definizione, quella ex art. 12 e quella ex art. 16, hanno una loro indiscutibile autonomia sicché non può ipotizzarsi una interferenza tra le stesse. In particolare, la prima attiene alla "definizione dei carichi dei ruoli pregressi" e la seconda riguarda la "chiusura delle liti fiscali pendenti". Alla differente rubricazione corrisponde una diversa disciplina sostanziale e processuale. Attesa, quindi, la diversità dei titoli di versamento, non possono ritenersi sussistenti i presupposti dell'operazione scomputo, consentita dal comma 5 dell'art. 16".

La sentenza dei giudici di legittimità prende quindi una netta posizione sulla impossibilità di combinare e moltiplicare gli effetti positivi di diversi istituti definitori.
Al riguardo, si rileva che la prassi amministrativa, pur non avendo affrontato in maniera esplicita la fattispecie oggetto della sentenza in commento, si è però pronunciata su alcuni possibili collegamenti tra gli effetti definitori previsti dagli articoli 12 e 16 della legge finanziaria per il 2003.
In particolare, con la circolare n. 12/E del 2003, è stato evidenziato che, qualora un determinato ruolo sia oggetto di autonoma contestazione e il contribuente opti per la "rottamazione" ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 289 del 2002, la relativa controversia dovrà essere dichiara estinta e cessata la materia del contendere, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Qualora, invece, il ruolo sia stato formato per la riscossione a titolo provvisorio dell'imposta contenuta in un avviso di accertamento emesso dall'ufficio impositore e non sia, quindi, direttamente oggetto di una controversia innanzi a un giudice tributario, il contribuente può definire il medesimo ruolo ai sensi del citato articolo 12, fermo restando che la controversia relativa all'atto di accertamento proseguirà innanzi al giudice adito e che gli importi originariamente iscritti a ruolo a titolo provvisorio saranno considerati interamente versati.

In questo caso contemplato dalla prassi amministrativa, a differenza di quanto è accaduto nella controversia oggetto della sentenza n. 9328 del 2006, le somme contenute nel ruolo oggetto di rottamazione vengono considerate interamente versate esclusivamente ai fini della prosecuzione della lite sull'atto di accertamento, non prevedendo la possibilità per il contribuente di avvalersi, in aggiunta alla rottamazione dei ruoli, anche della chiusura della liti pendenti di cui all'articolo 16 della legge n. 289 del 2002, al fine di impedire la combinazione degli effetti previsti dai due istituti definitori.

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