Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Giurisprudenza

Condono 2002, proroga di due anni
vale anche per l’imposta di registro

L’ufficio può beneficiare dell’estensione dei termini per la rettifica e la liquidazione del tributo. Non va applicata, quindi, la decadenza triennale prevista dal Tur

testo alternativo per immagine
Con la sentenza n. 9072 del 5 giugno, la Corte di cassazione ha stabilito che la proroga di due anni dei termini per la rettifica e la liquidazione della maggiore imposta di registro (articolo 11, legge 289/2002) ha valore generale, e può essere utilizzata anche per la definizione delle violazioni relative all'applicazione di agevolazioni tributarie sulle stesse imposte.
 
Il fatto
Per effetto di decadenza dalle agevolazioni fiscali concesse per l’acquisto di un immobile costituente “prima casa”, versate in misura ridotta ai sensi dell’articolo 1 della Tariffa, parte prima, annessa al Dpr 131/1986 (registro 3%, ipotecaria e catastale in misura fissa), l’interessato instaurava il giudizio davanti la competente Commissione tributaria provinciale nei confronti del relativo avviso di liquidazione con il quale si provvedeva al recupero delle ordinarie imposte di registro, ipotecaria e catastale.
 
Respinto il ricorso, l’opposizione del contribuente veniva, invece, accolta dalla Commissione regionale, la quale riteneva maturato il termine triennale di decadenza previsto dall’articolo 76 del Testo unico di registro, per cui l’ufficio si sarebbe già spogliato della potestà impositiva in quanto non sarebbe stata applicabile alla fattispecie la proroga biennale prevista dall’articolo 11, comma 1-bis, della legge n. 289/2002.
L’ente impositore ricorre per cassazione, censurando la sentenza impugnata, sotto il profilo della violazione di legge (articolo 76 del Dpr 131/1986, e articolo 11, commi 1 e 1-bis, della legge 289/2002), per avere ritenuto erroneamente non applicabile alla fattispecie la proroga dei termini espressamente prevista anche per la rettifica e liquidazione delle maggiori imposte di registro, ipotecarie e catastali con riferimento all’ipotesi di condono ivi prevista. Sostiene l'ufficio che l’interpretazione sia letterale che sistematica della normativa conduce alla conclusione opposta a quella fatta propria dal giudice del riesame, ovvero all’applicabilità della proroga anche ai casi previsti dal comma 1-bis citato.
 
La decisione
La Corte di cassazione accoglie il ricorso dell’Amministrazione finanziaria, argomentando che la giurisprudenza di legittimità ha già ripetutamente espresso il principio dell’applicabilità della proroga alle ipotesi di violazione della normativa regolante le agevolazioni tributarie, tra cui rientra la fattispecie in oggetto, ritenendo manifestamente infondata la tesi opposta (ordinanze n. 4321/2009, n. 4943/2009, n. 23917/2009, n. 12069/2010).
In particolare, il termine triennale di cui all’articolo 76 del Dpr 131/1986 di decadenza dell’azione della Finanza, in cui ricade la fattispecie trattata, è stato sospeso dall’articolo 11, comma 1, della legge 289/2002, applicabile agli avvisi di liquidazione di maggiore imposta di registro, come quello oggetto del presente giudizio. Come si ricava dal comma 1-bis di detta disposizione, riguardante la definizione delle violazioni relative all'applicazione di agevolazioni tributarie sulle medesime imposte, il condono si estendeva anche ai benefici per l’acquisto della prima casa usufruiti indebitamente.
 
Deve, infatti, osservarsi, conformemente alla tesi esposta dall’ente impositore, che il comma 1-bis, con la dizione "le violazioni relative alla applicazione, con agevolazioni tributarie, delle imposte su atti, scritture, denunce e dichiarazioni di cui al comma 1, possono essere definite ...", esprime testualmente il concetto che le violazioni delle disposizioni agevolative sono del tutto assimilate alle violazioni relative all’enunciazione del valore degli immobili di cui al comma che precede.
Da ciò si deduce che la proroga prevista nel comma 1 per le violazioni in esso contenute si applica anche a quelle di cui al comma 1-bis, senza necessità di un esplicito richiamo. Nell'uno e nell'altro caso, infatti, l'ufficio è chiamato a valutare l'efficacia dell'istanza di definizione, cosicché, trattandosi delle medesime imposte, sarebbe incongrua l'interpretazione che riconoscesse solo nella prima ipotesi la proroga dei termini per la rettifica e la liquidazione del dovuto (Cassazione 24575/2010).
 
Conforta tale tesi la constatazione che la prima stesura dell'articolo in questione conteneva il solo comma 1, e, allorché fu aggiunto il comma 1-bis, unitamente alla previsione del condono (articolo 5-bis del Dl 282/2002) fu contestualmente modificata la rubrica del medesimo con l’aggiunta della dizione "proroga dei termini", il che rende ben chiara l’intenzione del legislatore di riferire la proroga anche alle ipotesi di nuova previsione.
 
Infine, è di prassi, nella legislazione concernente i condoni fiscali, l'uso di concedere proroghe alle autorità incaricate degli accertamenti, in relazione al maggior lavoro che l'esame delle istanze di condono impone agli uffici, (articolo 57 della legge 413/1991, su cui Cassazione 3301/2003), il che conferma ulteriormente l’identità di ratio delle disposizioni in questione, che conferma la tesi accolta (in relazione al noto brocardo ubi eadem legis ratio, ibi eadem legis dispositio).

URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/giurisprudenza/articolo/condono-2002-proroga-due-anni-vale-anche-limposta-registro